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Sentenza

Sentenza n. 16594/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento 1. degli atti della commissione esaminatrice del concorso dell’Istituto intimato per titoli e per esami a 6 posti di primo ricercatore di secondo livello professionale Cod. PR – 2018, di cui al bando DOP/933/2018 del 27 agosto 2018, ove si dispone la non ammissione della ricorrente al colloquio/prova orale di cui all’art. 6 del bando di concorso, e di quelli ove si valutano i suoi titoli ex art. 5 del bando come non sufficienti a fini della ammissione al colloquio; 2. della deliberazione della commissione esaminatrice di cui al verbale n. 30 in data 17 giugno 2022, in particolare ove si dispone la non ammissione della ricorrente al colloquio/prova orale; 3. della deliberazione della commissione esaminatrice di cui al verbale n. 30 in particolare ove si valutano i titoli presentati dalla ricorrente con soli 50 punti; 4. dell’allegato n. 6 al verbale n. 30, ove si attribuisce alla ricorrente questo punteggio, e, in particolare (ma non solo), ove per l’Area D, ossia l’Area dell’economia e della finanza delle imprese, degli intermediari finanziari e delle istituzioni pubbliche, le si attribuisce un punteggio di soli 17 punti per le «pubblicazioni e lavori», di soli 7 punti per la «formazione», di soli 18 punti per la «attività professionale», di soli 8 punti per il «giudizio complessivo nel profilo culturale e professionale del candidato»; 5. dell’elenco - graduatoria degli ammessi al colloquio/prova orale del concorso, o diario ammessi al colloquio per l’Area D, Area dell’economia e della finanza delle imprese, degli intermediari finanziari e delle istituzioni pubbliche, in particolare - ma non solo - ove non ricomprende la ricorrente; 6. della graduatoria finale del concorso, per l’Area D, Area dell’economia e della finanza delle imprese, degli intermediari finanziari e delle istituzioni pubbliche, in particolare - ma non solo - ove non ricomprende la ricorrente; 7. della deliberazione della commissione esaminatrice di cui al verbale n. 3, ove si stabiliscono criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati;

Giustizia amministrativa202307609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della commissione del concorso per sei posti di primo ricercatore, Area D, recanti la valutazione dei titoli della candidata in 50 punti e la conseguente non ammissione alla prova orale, nonché i criteri di valutazione e gli atti della procedura conseguenti

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura concorsuale per titoli ed esami indetta con bando del 27 agosto 2018 per sei posti di primo ricercatore, contestando la valutazione dei propri titoli, pari a 50 punti, e la conseguente esclusione dal colloquio per l’Area D. Ha censurato i criteri di valutazione stabiliti dalla commissione, sostenendo che avrebbero dovuto essere fissati prima della scadenza del termine per presentare le domande, e ha contestato che i lavori in collaborazione fossero valutabili solo quando fosse individuabile il contributo personale del candidato. Ha inoltre dedotto l’inadeguatezza dei punteggi assegnati: 17/20 per pubblicazioni e lavori, 7 punti per la formazione, 18 punti per l’attività professionale e 8/10 per il giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale; ha richiamato, tra l’altro, la rivista di pubblicazione dei contributi e l’abilitazione scientifica conseguita. Le amministrazioni hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica. La candidata aveva conosciuto la non ammissione al più tardi il 12 settembre 2022, quando presentò istanza di accesso, mentre il ricorso è stato proposto l’11 maggio 2023.

La decisione

Il TAR ha disposto lo stralcio dei documenti depositati dalle amministrazioni il 17 settembre 2026, perché tardivi ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. e comunque irrilevanti. Ha accolto l’eccezione di irricevibilità: la lesione si era manifestata con la decisione di non ammettere la candidata all’orale, effettuata il 17 giugno 2022 e comunicata al più tardi il 20 luglio 2022; la ricorrente ne aveva comunque conoscenza il 12 settembre 2022. Il ricorso dell’11 maggio 2023 era quindi tardivo anche rispetto alla pubblicazione della graduatoria finale del 24 gennaio 2023. Il termine speciale dell’art. 120 c.p.a. per le controversie in materia di contratti pubblici non è applicabile analogicamente a un concorso pubblico. Il TAR ha aggiunto, senza che ciò modificasse l’esito in rito, che le censure sarebbero state infondate: i criteri possono essere fissati dopo la presentazione delle candidature purché prima che la commissione ne conosca le generalità, e la valutazione dei lavori collettivi può considerare soltanto il contributo personale del candidato. La valutazione dei titoli è discrezionale e sindacabile solo per travisamento, illogicità o manifesta irragionevolezza, vizi non riscontrati: i punteggi per pubblicazioni e profilo culturale e professionale erano pari a quelli degli altri candidati; la formazione inferiore era coerente con i rispettivi curricula, più ampi e continuativi. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    va, in primo luogo, disposto lo stralcio dei documenti depositati dalla resistente in data 17 settembre 2026, ossia tardivamente rispetto ai termini previsti dall’art. 73, comma 1 c.p.a.

    I documenti depositati oltre i termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. sono stralciati; nel caso concreto il loro contenuto era inoltre irrilevante.

  • art. 120 c.p.a.

    A nulla valgono le riflessioni della parte ricorrente che invoca le disposizioni peculiari dettate per il giudizio sugli atti inerenti alle procedure ad evidenza pubblica (art. 120 c.p.a.): si tratta di argomentazioni inconferenti che attengono ad un diverso tipo di contenzioso e, data la loro natura eccezionale, non possono essere applicate analogicamente (cfr. art. 14 preleggi) all’odierna fattispecie.

    Il rito speciale dell’art. 120 c.p.a., dettato per le controversie relative alle procedure di affidamento, non si estende per analogia alle impugnazioni degli atti di un concorso pubblico.

  • art. 14 preleggi

    A nulla valgono le riflessioni della parte ricorrente che invoca le disposizioni peculiari dettate per il giudizio sugli atti inerenti alle procedure ad evidenza pubblica (art. 120 c.p.a.): si tratta di argomentazioni inconferenti che attengono ad un diverso tipo di contenzioso e, data la loro natura eccezionale, non possono essere applicate analogicamente (cfr. art. 14 preleggi) all’odierna fattispecie.

    La natura eccezionale delle disposizioni processuali invocate impedisce di applicarle analogicamente a una controversia concorsuale estranea al loro ambito.

  • art. 5, comma 2, del bando di concorso

    Peraltro, nel caso in esame lo stesso bando di concorso ha prescritto (art. 5, comma 2) la loro definizione con un provvedimento da pubblicare sul sito dell’amministrazione.

    I criteri generali di valutazione dei titoli dovevano essere definiti con un provvedimento pubblicato sul sito dell’amministrazione, secondo quanto prescritto dal bando.

  • art. 11 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218

    anche in tal caso non si tratta di un giudizio illogico, atteso che l’esibita abilitazione scientifica non appare titolo particolarmente rilevante ai fini del concorso in esame, non trattandosi di una chiamata diretta da parte di un’università ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218.

    L’abilitazione scientifica non assume, per il concorso in esame, particolare rilevanza in assenza di una chiamata diretta universitaria riconducibile all’art. 11 del d.lgs. n. 218/2016.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il termine per impugnare decorre dalla conoscenza della lesione prodotta dall’atto e dei suoi elementi essenziali; non è necessario conoscere integralmente i vizi, e la presentazione di un’istanza di accesso non differisce di per sé la decorrenza del termine.
  • Il rito speciale previsto dall’art. 120 c.p.a. per le controversie relative alle procedure di affidamento non è applicabile analogicamente all’impugnazione degli atti di un concorso pubblico.
  • I criteri di valutazione dei titoli devono essere predeterminati prima che la commissione conosca le generalità dei candidati; la loro fissazione può quindi intervenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, purché preceda l’apertura e la lettura delle candidature.
  • Nella valutazione di un’opera realizzata in collaborazione, la commissione può considerare soltanto il contributo personale effettivamente apportato dal candidato, così da evitare che questi benefici dell’attività altrui in pregiudizio della par condicio.
  • La valutazione dei titoli effettuata da una commissione concorsuale è sindacabile dal giudice amministrativo per travisamento dei fatti, illogicità o manifesta irragionevolezza; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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