Ordinanza n. 532/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 149/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento contestante la vendita di preziosi in locali autorizzati al commercio di beni non alimentari, quali bigiotteria e accessori moda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare. L'appellante ha dedotto argomentazioni dirette a contestare la legittimità del provvedimento amministrativo, il quale censurava la vendita di preziosi in locali autorizzati al semplice commercio di beni non alimentari, in particolare bigiotteria e accessori moda, ritenendola in violazione dell'art. 127 del r.d. n. 773/1931. Il testo non specifica ulteriori motivi di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello cautelare, confermando in sostanza la reiezione della tutela cautelare pronunciata dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, in via sommaria e prima facie, ha ritenuto che le argomentazioni dell'appellante non fossero idonee a confutare le conclusioni del giudice di primo grado, considerando la contestazione relativa alla vendita di preziosi in locali autorizzati soltanto al commercio di beni non alimentari e la conseguente violazione dell'art. 127 r.d. n. 773/1931. Quanto al periculum in mora, ha attribuito prevalenza all'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, valorizzata dalle amministrazioni costituite. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del giudice di primo grado.
art. 127 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
È stato richiamato quale parametro normativo rispetto alla contestata vendita di preziosi in locali autorizzati al semplice commercio di beni non alimentari.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la valutazione del fumus boni iuris è sommaria e prima facie; l'appello deve essere respinto quando le argomentazioni dell'appellante non risultino idonee a confutare le conclusioni del giudice di primo grado.
- Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse dell'operatore economico alla prosecuzione dell'attività contestata, quando tale prevalenza sia evidenziata dalle amministrazioni e non emerga, in via sommaria, una fondata confutazione della violazione contestata.
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