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Sentenza

Sentenza n. 980/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso alla documentazione contrattuale e amministrativa relativa alla copertura assicurativa per responsabilità medica di due presidi ospedalieri

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alla copertura assicurativa per responsabilità medica riguardante i presidi ospedalieri "San Pio" di Castellaneta e "SS. Annunziata" di Taranto, presso i quali era stata ricoverata. L'istanza, datata 5 novembre 2024 e trasmessa via PEC il 6 novembre 2024, non aveva ricevuto tempestivo riscontro, sicché la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dall'ASL e ha chiesto l'ordine giudiziale di ostensione e produzione dei documenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, l'ASL ha fornito riscontro all'istanza e ha trasmesso la documentazione richiesta, comprendente la polizza assicurativa stipulata con la compagnia assicuratrice e la comunicazione del broker secondo cui il sinistro rientrava nell'importo della franchigia/SIR e non sarebbe stato gestito dalla compagnia. L'ASL ha inoltre precisato che, non essendo il sinistro stato gestito dall'assicurazione, non esistevano ulteriori documenti relativi alla massima esposizione o al verbale del CVS aziendale. Poiché la pretesa è stata integralmente soddisfatta, il giudizio è stato definito ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'ASL secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l'ostensione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso, e sono state liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La pretesa fatta valere in questa sede dalla parte ricorrente risulta pertanto integralmente soddisfatta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La soddisfazione integrale della pretesa di accesso durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del giudizio seguono la “soccombenza virtuale”

    Quando l'amministrazione ostende la documentazione soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    In presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, deve essere disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui ... all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679

    La tutela dei dati relativi alla salute giustifica l'oscuramento dei dati identificativi nella diffusione della decisione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui ... all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La protezione rafforzata dei dati relativi alla salute impone l'oscuramento dei dati personali idonei a rivelare tale stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto su un'istanza di accesso, la successiva ostensione integrale della documentazione richiesta soddisfa la pretesa azionata e comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Se l'amministrazione trasmette i documenti soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese di giudizio possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • L'ostensione integrale della documentazione richiesta non impone all'amministrazione di produrre documenti inesistenti, purché essa chiarisca le ragioni della loro mancata formazione o disponibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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