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Circolare

Circolare numero 186 del 17-6-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che continuano ad applicarsi le istruzioni già fornite in materia di decorrenza della pensione di anzianita' per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilita' e per quelli interessati da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o risanamento aziendale. Viene ribadito che le deroghe alle limitazioni introdotte dalle leggi n. 438/1992 e n. 537/1993 restano operative nei casi previsti, in particolare per i dipendenti di imprese autorizzate al trattamento straordinario di integrazione salariale dal Ministero del lavoro. La circolare precisa inoltre quali provvedimenti autorizzativi sono rilevanti e da quale momento la pensione puo' essere liquidata.

Decorrenza pensioni di anzianita' e deroghe per cassa integrazione straordinaria e programmi aziendali

Decorrenza delle pensioni di anzianita' e deroghe per CIGS, mobilita' e crisi aziendali

La circolare interviene per confermare l'applicazione delle deroghe alla disciplina sulla decorrenza delle pensioni di anzianita' introdotte dalle leggi n. 438 del 1992 e n. 537 del 1993, alla luce del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, che reitera norme gia' contenute in decreti precedenti poi decaduti. Il documento chiarisce anche quale sia il perimetro dei lavoratori interessati e quale sia il ruolo dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione alla cassa integrazione straordinaria.

Ambito delle deroghe alle limitazioni pensionistiche

Le disposizioni richiamate dal decreto legge n. 299 stabiliscono che le limitazioni in materia di decorrenza della pensione di anzianita' non trovano applicazione, oltre che nei casi gia' previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 438 del 1992, anche per i lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilita'. La circolare precisa che tale disciplina riproduce integralmente quanto gia' disposto dal decreto legge n. 185 del 18 marzo 1994 e, prima ancora, dal decreto legge n. 40 del 18 gennaio 1994, entrambi decaduti per mancata conversione.

In conseguenza di cio', devono continuare ad applicarsi le istruzioni fornite con la circolare n. 56 del 17 febbraio 1994, successivamente confermate con la circolare n. 112 del 9 aprile 1994.

Programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione e crisi aziendale

Il decreto legge n. 299, all'articolo 1, comma 2, conferma che, in attesa dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 537 del 1993, le competenze in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' attribuite al soppresso CIPI, sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per i lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o risanamento per crisi aziendale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 223 del 1991, permane la deroga alla sospensione del pensionamento di anzianita' prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), prima parte, della legge n. 438 del 1992. La circolare richiama il chiarimento gia' fornito con la circolare n. 176 del 23 luglio 1993: la deroga riguarda tutti i lavoratori dipendenti delle imprese interessate nel loro complesso, anche quando il programma si riferisca solo a specifici settori di attivita' o a singole unita' produttive.

Provvedimenti utili e decorrenza della pensione

Ai fini dell'operativita' delle deroghe, sono considerati rilevanti i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che autorizzano l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale.

I dipendenti delle imprese autorizzate a tale trattamento, se cessati dal rapporto di lavoro nel periodo indicato dal provvedimento ministeriale, hanno diritto alla liquidazione della pensione di anzianita', sempre che sussistano i requisiti richiesti, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. La circolare aggiunge che, qualora il termine finale del periodo autorizzato cada nel corso del mese, anche una cessazione intervenuta dopo tale scadenza ma entro lo stesso mese deve essere considerata validamente utile ai fini della deroga.

Effetti delle reiterazioni normative

La circolare sottolinea che le disposizioni del decreto legge n. 299 ripetono integralmente quelle gia' contenute nei decreti legge n. 185 del 1994 e n. 40 del 1994, entrambi decaduti. Per questo motivo non si introducono nuovi criteri applicativi, ma si consolida la continuita' dell'orientamento amministrativo gia' espresso nelle precedenti circolari, che resta il riferimento operativo per la gestione delle domande di pensione di anzianita' nelle fattispecie considerate.

Punti principali

Conferma delle istruzioni precedenti sulle pensioni di anzianita'

Il decreto legge n. 299 del 16 maggio 1994, reiterando disposizioni di precedenti decreti decaduti, ribadisce che le limitazioni alla decorrenza delle pensioni di anzianita' previste dalla normativa del 1992 e del 1993 non si applicano, oltre ai casi gia' previsti, ai lavoratori che fruiscono della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilita'. Per questo motivo continuano a valere le istruzioni contenute nella circolare n. 56 del 17 febbraio 1994, confermate dalla circolare n. 112 del 9 aprile 1994.

Deroga per imprese con programmi di ristrutturazione e risanamento

Per i lavoratori dipendenti di imprese con programmi approvati di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o risanamento per crisi aziendale, la deroga alla sospensione del pensionamento per anzianita' resta applicabile all'intera impresa, anche se il programma riguarda solo specifici settori o singole unita' produttive. La circolare richiama in proposito la disciplina gia' chiarita con la circolare n. 176 del 23 luglio 1993.

Attribuzione delle competenze al Ministero del lavoro

In attesa dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, le competenze in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' spettanti al soppresso CIPI, sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ai fini dell'applicazione delle deroghe, sono quindi rilevanti i decreti ministeriali di autorizzazione all'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale.

Decorrenza della pensione e momento utile della cessazione

I dipendenti delle imprese autorizzate al trattamento straordinario di integrazione salariale, se cessati dal rapporto di lavoro nel periodo indicato dal provvedimento ministeriale di autorizzazione, hanno diritto alla liquidazione della pensione di anzianita', se in possesso dei requisiti, dal mese successivo alla domanda di pensione. Se il termine finale del periodo autorizzato cade nel corso del mese, e la cessazione interviene dopo tale scadenza ma entro lo stesso mese, essa e' comunque considerata utile ai fini della deroga.

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