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Circolare

Circolare numero 189 del 17-6-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica i nuovi valori tabellari, validi dal 1.3.1994, per il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende del settore della pesca marittima soggette alla legge n. 413/1984. Viene chiarito che il "valore mensa ai fini previdenziali" resta incluso nel salario minimo garantito e quindi nella retribuzione imponibile, in attesa di una pronuncia definitiva del Ministero del lavoro. Sono riportate le tabelle per le diverse tipologie di pesca e qualifiche, nonché il richiamo al minimale giornaliero generale per il 1994 e l’indicazione che l’aliquota contributiva FPLD non ha subito ulteriori incrementi dal 1.1.1994.

Aggiornamento delle retribuzioni imponibili per la pesca marittima dal 1.3.1994

Aggiornamento delle retribuzioni imponibili per la pesca marittima dal 1.3.1994

La circolare disciplina l’aggiornamento delle retribuzioni imponibili per il settore della pesca marittima soggetto alla legge n. 413/1984, con efficacia dal 1.3.1994. Il documento chiarisce il rapporto tra salario minimo garantito, valore mensa ai fini previdenziali e base contributiva, riportando inoltre i riferimenti operativi per il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’art. 13, comma 2, della legge n. 413/1984, secondo cui i contributi dovuti dalle aziende del settore della pesca marittima alle assicurazioni generali obbligatorie e alla CUAF sono determinati sui salari minimi garantiti previsti dalle tabelle allegate ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali tabelle vengono periodicamente aggiornate secondo i criteri fissati dai medesimi contratti collettivi di categoria.

Nuove tabelle in vigore dal 1.3.1994

Dal 1.3.1994 sono entrate in vigore le nuove tabelle concordate tra FEDERPESCA, in rappresentanza degli armatori, e FLAI/CGIL, FIT/CISL e UILA/UIL, in rappresentanza dei lavoratori. Le tabelle evidenziano, come in precedenza, sia il "minimo contrattuale ai fini previdenziali" sia il "valore mensa ai fini previdenziali".

La circolare precisa che le aziende della pesca marittima devono attenersi a tali valori nel calcolo dei contributi per gli equipaggi imbarcati a decorrere dal periodo di paga in corso a tale data, con scadenza del 20.6.1994. Per il calcolo contributivo occorre prendere a riferimento gli importi indicati sotto la fincatura "C" (importo x 1.000), relativa al "minimo contrattuale ai fini previdenziali arrotondato".

Significato del valore mensa ai fini previdenziali

Il documento dedica particolare attenzione al "valore mensa ai fini previdenziali", evidenziando che esso si distingue:

  • dal valore mensa dei lavoratori dipendenti comuni, per i quali il corrispettivo del servizio di mensa è escluso dalla retribuzione imponibile dal 1.1.1994 per effetto dell’art. 17 del D.L. 30.12.1992, n. 503;
  • dalla panatica dei marittimi imbarcati sulle navi mercantili.

Nel settore della pesca marittima, infatti, il valore mensa è inserito nella regolamentazione del cosiddetto "contratto alla parte", proprio del comparto. Secondo la circolare, le organizzazioni sindacali lo hanno qualificato come elemento dei costi di gestione della nave da pesca, costi che concorrono alla determinazione delle quote del pescato e alla loro ripartizione tra armatore ed equipaggio secondo le mansioni di bordo. Per questo motivo, nel sistema contrattuale del settore, il valore mensa si configura come elemento del salario minimo garantito e, quindi, come parte integrante della retribuzione imponibile.

La circolare segnala che tale impostazione è già stata rappresentata dalle organizzazioni sindacali al Ministero del lavoro e che, in attesa di una pronuncia definitiva, restano validi i valori tabellari pubblicati nel testo.

Valori tabellari e categorie interessate

La circolare riporta i valori per le principali tipologie di pesca marittima e per le diverse qualifiche di bordo:

  • pesca costiera locale: comandante, motorista, capo pesca; marinaio; giovanotto; mozzo;
  • pesca costiera ravvicinata: comandante, motorista, capo pesca; marinaio; giovanotto; mozzo;
  • pesca mediterranea o d’altura: comandante, motorista, capo pesca; marinaio; giovanotto; mozzo;
  • pesca oltre gli stretti o oceanica: comandante; direttore di macchina; 1° ufficiale; 2° ufficiale e ufficiale radiotelegrafista; nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista; marinaio, retiere, cuoco e altre qualifiche; giovanotto; mozzo.

Per ciascuna categoria la tabella indica:

  • il "minimo monetario garantito";
  • il "valore mensa ai fini previdenziali";
  • il "minimo contrattuale ai fini previdenziali arrotondato".

La circolare precisa che il prospetto pubblicato nel corpo del testo è solo un estratto della tabella completa, allegata nella documentazione cartacea come Allegato n. 1.

Cooperative di pesca marittima

Per il CCNL FEDERCOOPESCA-LEGA PESCA-AICP, che deve essere preso a riferimento per i lavoratori delle cooperative esercitanti attività di pesca marittima quando per il personale imbarcato sulle navi armate dalle cooperative trovi applicazione quel contratto, la circolare segnala che non è ancora pervenuta alcuna comunicazione di adeguamento delle retribuzioni imponibili per l’anno in corso. Su questo punto viene quindi espressa una riserva di successive comunicazioni.

Minimale giornaliero e coordinamento con la retribuzione imponibile

La circolare ricorda che l’ammontare delle retribuzioni tabellari imponibili ex art. 13, comma 2, della legge n. 413/1984 deve essere sempre confrontato con il minimale di retribuzione giornaliera determinato ai sensi dell’art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638. Se l’importo risultante dalle tabelle è inferiore, esso deve essere adeguato al minimale, fissato per il 1994 in L. 57.223.

Aliquota contributiva FPLD

Viene inoltre precisato che l’aumento dell’aliquota contributiva afferente al FPLD, dovuto dal 1.6.1993 per gli equipaggi delle navi da pesca di cui all’art. 9 della legge n. 413/1984, non ha subito ulteriori incrementi dal 1.1.1994.

Allegati e tavola sinottica delle circolari precedenti

La circolare richiama infine due allegati:

  • l’Allegato n. 1, contenente la tabella completa delle retribuzioni concordate;
  • l’Allegato n. 2, una tavola sinottica delle circolari già emanate sulle retribuzioni imponibili per il settore della pesca marittima dal 1.1.1980 in avanti, con l’indicazione dei rispettivi periodi di riferimento.

La tavola sinottica elenca, tra le altre, le circolari n. 56 RCV del 22.3.1988, n. 692 RCV del 24.12.1985, n. 830 RCV del 19.3.1987, n. 98 RCV del 19.4.1990, n. 227 RCV del 23.10.1990, n. 76 del 12.3.1992 e n. 113 del 14.5.1993, con i relativi periodi retributivi di competenza.

Punti principali

Ambito e base normativa

La circolare richiama l’art. 13, comma 2, della legge n. 413/1984, secondo cui i contributi dovuti dalle aziende della pesca marittima alle assicurazioni generali obbligatorie e alla CUAF si determinano sui salari minimi garantiti previsti dalle tabelle allegate ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Nuove tabelle retributive dal 1.3.1994

Dal 1.3.1994 sono in vigore nuove tabelle concordate tra FEDERPESCA, in rappresentanza degli armatori, e FLAI/CGIL, FIT/CISL e UILA/UIL, in rappresentanza dei lavoratori. Le tabelle indicano, oltre al minimo contrattuale ai fini previdenziali, anche il valore mensa ai fini previdenziali, e devono essere utilizzate dalle aziende per il calcolo dei contributi per gli equipaggi imbarcati a decorrere dal periodo di paga in corso a tale data, con scadenza del versamento il 20.6.1994.

Inquadramento del valore mensa ai fini previdenziali

La circolare precisa che il "valore mensa ai fini previdenziali" è cosa distinta dal valore mensa dei lavoratori comuni e dalla panatica dei marittimi delle navi mercantili. Nel settore della pesca marittima esso è inserito nel contratto alla parte, proprio del comparto, e viene qualificato dalle parti sindacali come elemento dei costi di gestione della nave da pesca. Per tale ragione, nel sistema delineato dalla contrattazione collettiva, il valore mensa si caratterizza come parte del salario minimo garantito e quindi della retribuzione imponibile.

Valori tabellari per le diverse tipologie di pesca

Sono riportati i valori tabellari da utilizzare per il calcolo contributivo, con riferimento alla fincatura "C" (minimo contrattuale ai fini previdenziali arrotondato, importo x 1.000). Le tabelle riguardano: pesca costiera locale, pesca costiera ravvicinata, pesca mediterranea o d’altura e pesca oltre gli stretti o oceanica, con distinte qualifiche di bordo. La circolare specifica che il prospetto pubblicato nel testo è un estratto della tabella integrale allegata alla documentazione cartacea (Allegato n. 1).

Cooperative di pesca marittima e CCNL FEDERCOOPESCA-LEGA PESCA-AICP

Per il CCNL FEDERCOOPESCA-LEGA PESCA-AICP, da assumere a riferimento per i lavoratori delle cooperative esercenti attività di pesca marittima quando trovi applicazione quel contratto, la circolare segnala che non è ancora pervenuta alcuna comunicazione di adeguamento delle retribuzioni imponibili per l’anno in corso. Su questo punto viene quindi espressa riserva di successive comunicazioni.

Ragguaglio al minimale giornaliero generale

La circolare ricorda che gli importi delle retribuzioni tabellari imponibili ex art. 13, comma 2, della legge n. 413/1984 devono essere sempre confrontati con il minimale di retribuzione giornaliera previsto dall’art. 7 della legge n. 638/1983. Se l’importo tabellare risulta inferiore, deve essere elevato al minimale, pari per il 1994 a L. 57.223.

Aliquota contributiva FPLD

Viene precisato che l’aumento dell’aliquota contributiva afferente al FPLD, dovuto dal 1.6.1993 per gli equipaggi delle navi da pesca di cui all’art. 9 della legge n. 413/1984, non ha subito ulteriori incrementi dal 1.1.1994.

Richiamo alla tavola sinottica delle circolari precedenti

È allegata una tavola sinottica che riporta gli estremi delle circolari con cui sono state comunicate alle SAP le retribuzioni imponibili dal 1.1.1980 in avanti per il settore della pesca marittima soggetto alla legge n. 413/1984, indicando per ciascuna il relativo periodo di riferimento.

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