Circolare numero 188 del 17-6-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per determinare la quota del 30% di lavoratori svantaggiati prevista per le cooperative sociali di tipo B, il riferimento va fatto al totale della base sociale composta da soci e dipendenti, escludendo i soci volontari. Le persone svantaggiate non devono essere conteggiate nel denominatore per il calcolo dell'aliquota. Il Ministero conferma così un criterio già utilizzato dalla legge n. 482/1968 per il computo delle quote obbligatorie di assunzione, ritenendolo applicabile anche alle cooperative sociali per evitare un'ingiustificata penalizzazione e preservarne la finalità solidaristica.
Calcolo del 30% dei lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali
Calcolo del 30% dei lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali
La circolare interviene per precisare il criterio di computo della quota del 30% di lavoratori svantaggiati prevista per le cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera B), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il chiarimento si inserisce nel solco della circolare n. 109 del 11 maggio 1993 e recepisce l'orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione con nota del 19 maggio 1994, n. 360.
Ambito normativo di riferimento
Il riferimento è all'art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991, che disciplina l'inserimento di lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali di tipo B. La circolare non modifica la disciplina, ma specifica il criterio matematico da applicare per verificare il rispetto della percentuale richiesta.
Base di calcolo per la percentuale
Ai fini del computo del 30%, il numero complessivo dei lavoratori deve essere individuato nella base sociale della cooperativa, composta da:
- soci;
- dipendenti.
Sono espressamente esclusi dal calcolo i soci volontari. Di conseguenza, le persone svantaggiate non devono essere conteggiate nel numero complessivo dei lavoratori sul quale si determina la percentuale, poiché non concorrono alla formazione del denominatore del rapporto.
Coerenza con precedenti criteri normativi
Secondo il Ministero, il criterio adottato è già presente nella legge n. 482/1968, relativa al calcolo percentuale dei soggetti obbligatoriamente assumibili dalle imprese pubbliche e private. Tale criterio viene ritenuto applicabile anche alle cooperative sociali.
Finalità della precisazione ministeriale
L'orientamento ministeriale viene giustificato con l'esigenza di evitare una ingiustificata penalizzazione delle cooperative sociali e di preservare le finalità solidaristiche della legge n. 381/1991. La precisazione ha quindi una funzione interpretativa e applicativa, utile per il corretto calcolo della quota di lavoratori svantaggiati richiesta dalla norma.
Punti principali
Riferimento normativo e richiamo alla circolare precedente
La comunicazione segue la circolare n. 109 dell'11 maggio 1993 e si riferisce all'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, relativo alle cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera B).
Criterio di calcolo della quota del 30%
Il Ministero precisa che, per il computo del 30% dei lavoratori svantaggiati, occorre considerare il numero complessivo dei lavoratori che compongono la base sociale, cioè soci e dipendenti, escludendo i soci volontari.
Esclusione dei lavoratori svantaggiati dal denominatore
Le persone svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori su cui calcolare la percentuale richiesta, quindi non vanno incluse nel denominatore del calcolo.
Analogia con la legge n. 482/1968 e finalità della disciplina
Il Ministero richiama il criterio già previsto dalla legge n. 482/1968 per il calcolo percentuale dei soggetti obbligatoriamente assumibili dalle imprese pubbliche e private e lo ritiene valido anche per le cooperative sociali, per evitare una penalizzazione ingiustificata e tutelarne la funzione solidaristica.
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