Circolare numero 187 del 17-6-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l'agevolazione contributiva prevista dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 per l'assunzione di lavoratori da lungo tempo disoccupati o in cassa integrazione non si estende al contributo del 15% dovuto dalle imprese sulla retribuzione delle ore di lavoro straordinario, previsto dall'art. 5-bis della legge n. 1079/1955. La ragione è la natura speciale e disincentivante di tale contributo, incompatibile con la finalità occupazionale delle misure agevolative. Lo stesso principio viene esteso ad altre assunzioni incentivate indicate nella circolare e si richiamano, per i contratti di formazione e lavoro, precedenti istruzioni amministrative.
Esclusione dell'agevolazione contributiva per il contributo del 15% sul lavoro straordinario
Esclusione dell'agevolazione contributiva per il contributo sul lavoro straordinario
La circolare affronta il rapporto tra le agevolazioni contributive previste per determinate assunzioni incentivate e il contributo del 15% dovuto sulle ore di lavoro straordinario. L'obiettivo è precisare che le misure di favore per l'occupazione non possono essere utilizzate per ridurre un contributo avente funzione specifica e diversa.
Agevolazione prevista dalla legge n. 407/1990
L'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 riconosce ai datori di lavoro, per un periodo di trentasei mesi, una riduzione del 50 per cento oppure, nei casi previsti, l'esenzione totale dei contributi previdenziali e assistenziali. Il beneficio riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori da lungo tempo disoccupati o in cassa integrazione, effettuate mediante richiesta nominativa da apposita lista istituita con D.M. 22 marzo 1991.
Esclusione dall'agevolazione del contributo del 15% sullo straordinario
Su richiesta interpretativa, viene chiarito che tale agevolazione non può estendersi al contributo del 15% dovuto dalle imprese, nei casi previsti dall'art. 5-bis della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sulla retribuzione delle ore di lavoro straordinario e destinato all'assicurazione contro la disoccupazione.
La ragione dell'esclusione risiede nella natura speciale del contributo, che ha una funzione chiaramente disincentivante del lavoro straordinario. Tale funzione è considerata coerente con l'esigenza di contenere gli effetti negativi dello straordinario sui livelli occupazionali, mentre le misure agevolative introdotte dalla legge n. 407/1990 sono finalizzate, al contrario, ad accrescere l'occupazione.
Applicazione del principio ad altre ipotesi di assunzione incentivata
La circolare afferma che la stessa conclusione deve valere anche per altre fattispecie di assunzioni incentivate, richiamando espressamente:
- art. 8, comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223;
- art. 20, legge 23 luglio 1991, n. 223;
- art. 25, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223;
- art. 4, comma 3, legge 19 luglio 1993, n. 236;
- art. 21, comma 6, legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- art. 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Contratti di formazione e lavoro
Per quanto riguarda i contratti di formazione e lavoro, la circolare non introduce elementi nuovi ma rinvia alle precedenti indicazioni contenute nelle circolari n. 113 del 23 maggio 1988 e n. 87 del 19 marzo 1992.
Sintesi operativa
In definitiva, il documento esclude l'applicabilità delle agevolazioni contributive previste per le assunzioni incentivate al contributo del 15% sul lavoro straordinario, ribadendo la distinzione tra misure promozionali dell'occupazione e contributi aventi finalità specifiche di deterrenza rispetto allo straordinario.
Punti principali
Agevolazione ex legge n. 407/1990
L'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 prevede, per trentasei mesi, una riduzione del 50 per cento o, nei casi previsti, l'esenzione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori da lungo tempo disoccupati o in cassa integrazione, mediante richiesta nominativa da apposita lista istituita con D.M. 22 marzo 1991.
Esclusione dal contributo del 15% sullo straordinario
Viene esclusa la possibilità di estendere la predetta agevolazione contributiva al contributo del 15% dovuto dalle imprese, nei casi previsti dall'art. 5-bis della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro straordinario e destinato all'assicurazione contro la disoccupazione. La circolare motiva l'esclusione con la natura speciale del contributo, finalizzato a disincentivare il lavoro straordinario per i suoi effetti negativi sui livelli occupazionali.
Estensione del principio ad altre assunzioni incentivate
La medesima conclusione viene affermata anche per ulteriori fattispecie di assunzioni incentivate, indicate espressamente dalla circolare: art. 8, comma 2, art. 20 e art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; art. 4, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236; art. 21, comma 6, e art. 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Richiamo ai contratti di formazione e lavoro
Per i contratti di formazione e lavoro la circolare non detta una nuova disciplina, ma richiama le circolari n. 113 del 23 maggio 1988 e n. 87 del 19 marzo 1992.
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