Circolare numero 190 del 18-6-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'incremento di L.20.000 mensili dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art.12, comma 8, del D.L. n.299/1994, con decorrenza 1° luglio 1994, per ogni figlio oltre il primo. Definisce le condizioni di accesso, il criterio di calcolo per diverse periodicità di paga, gli effetti delle variazioni del nucleo, il coordinamento con prestazioni familiari estere convenzionate, gli adempimenti di lavoratori e datori di lavoro e le modalità di conguaglio. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili e i conti istituiti per la rilevazione e il recupero degli oneri.
Aumento dell'assegno per il nucleo familiare per nuclei con due o più figli dal 1° luglio 1994
Aumento dell'assegno per il nucleo familiare per nuclei con due o più figli dal 1° luglio 1994
La circolare disciplina l'applicazione dell'art.12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, reiterativo del decreto-legge 18 marzo 1994, n.185, che introduce una maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare quando nel nucleo siano presenti almeno due figli. L'INPS fornisce chiarimenti operativi su requisiti, calcolo, adempimenti dei lavoratori e dei datori di lavoro, conguagli e rilevazioni contabili.
Presupposti soggettivi e oggettivi
La maggiorazione spetta quando ricorrono i requisiti previsti dall'art.2 della legge 13 maggio 1988, n.153 per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare e il nucleo, determinato ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, comprenda due o più figli. Sono considerati figli, ai fini della disposizione, i figli legittimi, legittimati ed equiparati ai sensi dell'art.38 del DPR 26 aprile 1957, n.818, e quindi anche adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e minori regolarmente affidati.
La circolare precisa che non è previsto un numero massimo di figli oltre il quale l'aumento non sia più dovuto.
Decorrenza e misura dell'aumento
L'incremento decorre dal 1° luglio 1994 ed è pari a L.20.000 mensili per ogni figlio, escluso il primo. L'importo va riproporzionato in base al periodo di paga adottato dall'azienda: per paga settimanale è pari a L.4.614, per paga quattordicinale a L.9.228, per paga quindicinale a L.10.000. Se spettano assegni giornalieri, l'aumento è di L.769 al giorno per ciascun figlio oltre il primo.
Variazioni del nucleo familiare
L'uscita di un figlio dal nucleo, ad esempio per il raggiungimento della maggiore età, incide direttamente sulla maggiorazione. Nei nuclei composti da due figli comporta la cessazione dell'aumento; nei nuclei con più di due figli determina invece una riduzione dell'importo complessivamente spettante.
Coordinamento con prestazioni familiari estere convenzionate
Per la determinazione del diritto alla maggiorazione non devono essere conteggiati i familiari che abbiano diritto a prestazioni secondo la legislazione di uno Stato estero convenzionato. In concreto, l'aumento può essere riconosciuto solo se almeno due figli non abbiano diritto a tali prestazioni e debbano quindi essere inclusi nel nucleo ai sensi della legge n.153/1988, ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti reddituali.
Resta ferma l'eccezione per gli Stati con accordi privi di disposizioni esplicite sulle prestazioni familiari: in tali casi i familiari devono essere computati nel nucleo a prescindere dal fatto che percepiscano o meno prestazioni estere. I medesimi criteri valgono sia per i pensionati sia per le prestazioni richieste in relazione all'attività lavorativa.
Adempimenti dei lavoratori
I lavoratori che presentano domanda per il periodo 1° luglio 1994-30 giugno 1995 devono indicare tutti i familiari compresi nel nucleo, anche se superiori a sette, esclusi quelli per i quali spetti un trattamento di famiglia a carico di uno Stato estero convenzionato. Se lo spazio del quadro B del mod. ANF/dip non è sufficiente, i familiari eccedenti devono essere indicati nel quadro H, "eventuali comunicazioni", in attesa della ristampa del modello.
Adempimenti dei datori di lavoro e registrazioni
Sulla base della documentazione acquisita e dei dati dichiarati nella domanda, i datori di lavoro devono determinare l'importo dell'assegno e della maggiorazione spettante in relazione al numero dei componenti del nucleo e al reddito familiare, secondo le tabelle vigenti per il periodo considerato. Devono inoltre annotare sul libro paga e matricola, o documenti equipollenti, sia l'importo complessivamente corrisposto sia il numero dei figli per i quali spetta l'aumento, riportando tale indicazione anche nel quadro H del mod. ANF/dip.
Conguaglio mediante mod. DM10/2 e mod. 03/M
Per il rimborso dell'aumento anticipato, i datori di lavoro devono utilizzare il mod. DM10/2 nel quadro D, distinguendo:
- gli importi riferiti a periodi di paga scaduti nel mese, con la dicitura "Aum. ANF corr. DL 299/94" e il codice L037;
- gli importi corrisposti nel mese ma riferiti a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti, con la dicitura "Aum. ANF arr. DL 299/94" e il codice L038.
Nella casella "Importo conguagliato" del mod. 03/M va indicata la somma degli importi anticipati dal datore di lavoro a titolo di assegni per il nucleo familiare correnti ed esposti a credito nel rigo 35 e nel rigo in bianco contrassegnato dal codice L037 dei modd. DM10/2 dell'anno di competenza.
Casi in cui la prestazione è corrisposta direttamente dall'Istituto
La circolare dedica indicazioni specifiche ai casi in cui l'assegno per il nucleo familiare è pagato direttamente dall'INPS. Per i lavoratori agricoli dipendenti, se il nucleo supera le sette unità, i familiari eccedenti vanno indicati nel quadro D del mod. ANF/Agr, nella voce "Eventuali comunicazioni"; nel medesimo modello le Sedi devono indicare sia il numero dei componenti il nucleo sia il numero dei figli per i quali spetta l'aumento. Nel mod. Prest.Agr. 21/TP devono essere riportati tutti i componenti del nucleo, anche oltre il limite di sette.
Per i lavoratori domestici, per i lavoratori che percepiscono trattamenti di disoccupazione non agricola e per i lavoratori che percepiscono prestazioni antitubercolari, se il quadro D del mod. ANF/Prest. non è sufficiente, i familiari eccedenti devono essere indicati in un foglio separato sottoscritto e allegato al modello, escludendo anche in questo caso i familiari con diritto a prestazioni estere convenzionate. Le Sedi devono riportare nel quadro G il numero dei figli per i quali spetta l'aumento.
Pensionati aventi diritto
L'aumento si applica dal 1° luglio 1994 anche ai titolari di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione speciale minatori e dei Fondi di previdenza sostitutivi o integrativi gestiti dall'Istituto, purché si verifichino le stesse condizioni previste per i lavoratori in attività.
Istruzioni contabili e conti di nuova istituzione
Poiché la misura è posta a carico dello Stato ai sensi dell'art.13 del D.L. n.299/1994, gli oneri devono essere rilevati nell'ambito della "Gestione degli Interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni Previdenziali". La circolare istituisce numerosi conti GAT, differenziati per categoria di beneficiario e per competenza tra anni precedenti e anno in corso, tra cui quelli relativi ai dipendenti, agli agricoli, ai lavoratori domestici, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità e alle prestazioni antitubercolari.
Sono inoltre previsti conti specifici per i recuperi delle maggiorazioni, con imputazione al conto GAT 24/31. L'allegato n.1 contiene il dettaglio delle variazioni al piano dei conti.
Diffusione delle istruzioni
La circolare segnala che la Sede Centrale ha predisposto un testo destinato ai datori di lavoro e autorizza le Sedi alla riproduzione e distribuzione locale con la massima urgenza, anche mediante accentramento delle operazioni di stampa presso una Sede regionale. È inoltre disposto l'invio alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli enti di patronato per una più rapida divulgazione.
Punti principali
Misura dell'aumento e decorrenza
L'art.12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, reiterativo del D.L. 18 marzo 1994, n.185, stabilisce che, se nel nucleo familiare di cui all'art.2, comma 6, del D.L. n.69/1988 sono presenti due o più figli, l'assegno per il nucleo familiare è aumentato di L.20.000 mensili per ciascun figlio, con esclusione del primo. La decorrenza è fissata al 1° luglio 1994.
Condizioni per l'applicazione
L'aumento spetta solo se sussistono i requisiti previsti dall'art.2 della legge n.153/1988 per l'assegno per il nucleo familiare e se nel nucleo, determinato secondo il comma 6 dell'art.2 della stessa legge, vi sono due o più figli legittimi, legittimati o equiparati ai sensi dell'art.38 del DPR n.818/1957. Sono ricompresi anche adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e minori regolarmente affidati. Non è previsto un numero massimo di figli oltre il quale l'aumento non spetti.
Variazioni del nucleo familiare
L'uscita di un figlio dal nucleo, ad esempio per il raggiungimento della maggiore età, comporta la cessazione dell'aumento nei nuclei composti da due figli e la riduzione dell'aumento nei nuclei con più di due figli. Il diritto va quindi ricalcolato in base alla nuova composizione del nucleo.
Determinazione dell'importo secondo la periodicità di paga
L'incremento di L.20.000 mensili deve essere riproporzionato in relazione al periodo di paga adottato dall'azienda. La circolare indica gli importi corrispondenti per periodi settimanali, quattordicinali e quindicinali, nonché per le prestazioni giornaliere.
Prestazioni familiari estere in regime di convenzione
Ai fini del riconoscimento dell'aumento non devono essere conteggiati nel nucleo i familiari che abbiano diritto a prestazioni in base alla legislazione di uno Stato estero convenzionato. L'aumento può essere riconosciuto solo se almeno due figli non hanno diritto a prestazioni estere e sono quindi inclusi nel nucleo ai sensi della legge n.153/1988, sempre che sussistano anche le condizioni reddituali. Per i Paesi i cui accordi non prevedono disposizioni esplicite sulle prestazioni familiari, i familiari vanno comunque computati nel nucleo.
Adempimenti di lavoratori e datori di lavoro
I lavoratori devono presentare la domanda di assegno per il periodo 1° luglio 1994-30 giugno 1995 indicando tutti i familiari del nucleo, anche se superiori a sette, con esclusione di quelli per cui spetti un trattamento di famiglia a carico di uno Stato estero convenzionato. I familiari eccedenti lo spazio del quadro B del mod. ANF/dip vanno riportati nel quadro H, in attesa della ristampa del modello. I datori di lavoro devono determinare l'importo dell'assegno e della maggiorazione sulla base della documentazione e delle tabelle vigenti, registrando anche il numero dei figli per i quali spetta l'aumento.
Conguaglio e codici di denuncia
Per il recupero della maggiorazione i datori di lavoro devono utilizzare il mod. DM10/2 distinguendo tra importi riferiti a periodi di paga scaduti nel mese e importi corrisposti nel mese ma relativi a periodi precedenti. Devono essere usate le diciture "Aum. ANF corr. DL 299/94" e "Aum. ANF arr. DL 299/94" con i codici L037 e L038. Nel mod. 03/M deve essere indicata la somma degli importi anticipati e posti a credito connessi al codice L037 e al rigo 35.
Lavoratori pagati direttamente dall'INPS
Per i lavoratori agricoli dipendenti, domestici, i percettori di disoccupazione non agricola, di prestazioni antitubercolari e, in generale, per i casi in cui l'assegno è corrisposto direttamente dall'Istituto, sono previste modalità analoghe di indicazione dei familiari eccedenti il numero di sette e di registrazione del numero dei figli che danno diritto all'aumento. La circolare disciplina separatamente lavoratori agricoli, domestici, disoccupati, beneficiari di prestazioni TBC e pensionati.
Pensionati e altri aventi diritto
L'aumento trova applicazione dal 1° luglio 1994 anche per i pensionati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione speciale minatori e dei fondi di previdenza sostitutivi e integrativi gestiti dall'Istituto, alle stesse condizioni previste per i lavoratori in attività.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Poiché l'onere è posto a carico dello Stato ai sensi dell'art.13 del D.L. n.299/1994, la circolare istituisce numerosi conti GAT per la rilevazione della maggiorazione, distinti per tipologia di soggetto e per competenza (anni precedenti o anno in corso). È inoltre previsto il conto GAT 24/31 per i recuperi delle maggiorazioni. L'allegato n.1 riporta il piano dei conti aggiornato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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