Sentenza n. 1446/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento ex art. 117 cpa dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione dell’istanza di visto d’ingresso da parte del lavoratore, nonostante disponga del necessario nulla osta in corso di validità, emesso dal competente SUI, su richiesta nominativa del potenziale datore di lavoro; - altresì per la condanna al risarcimento del danno conseguentemente subito dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di avvio e formalizzazione del procedimento per il rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità dell'inerzia dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto alla richiesta, presentata tramite il potenziale datore di lavoro, di ottenere un appuntamento per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato. La richiesta era stata presentata il 26 febbraio 2024 e il ricorrente disponeva di un nulla osta nominativo al lavoro rilasciato dal competente Sportello Unico per l'Immigrazione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la sospensione del nulla osta prevista dall'art. 3 del d.l. n. 145/2024. Il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'inerzia amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione avverso il silenzio. Ha ritenuto sussistenti sia l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sia l'inerzia protratta oltre un termine ragionevole. La sospensione del nulla osta prevista dall'art. 3 del d.l. n. 145/2024 non consente infatti che la decisione sulla conferma o meno del nulla osta si protragga sine die. Il Ministero dell'Interno, tramite lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli, è stato condannato a concludere entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza il procedimento di conferma del nulla osta. In caso di conferma, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad dovrà convocare il ricorrente entro i successivi 15 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il ricorrente non ha allegato e provato puntualmente gli elementi costitutivi della responsabilità delle amministrazioni e le conseguenze pregiudizievoli concretamente subite. Il TAR ha escluso che tale carenza probatoria potesse essere colmata mediante liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., la quale presuppone comunque l'esistenza di un danno risarcibile non provabile nel preciso ammontare. Le spese di lite sono state poste in solido a carico delle amministrazioni, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo di provvedere e la protrazione dell'inerzia oltre il termine previsto o comunque oltre un termine ragionevole; tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti nel caso concreto.
art. 3, comma 2, d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024
La sospensione del nulla osta al lavoro impone comunque all'amministrazione di concludere entro un termine ragionevole il procedimento di conferma, senza consentire una sospensione indefinita.
art. 1226 c.c.
non può essere provato nel suo preciso ammontare
La liquidazione equitativa è possibile soltanto quando sia previamente provata l'esistenza di un danno risarcibile; non può sostituire la prova dell'an debeatur.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando sussistono un obbligo dell'amministrazione di provvedere e un'inerzia protratta oltre il termine previsto o, in mancanza, oltre un termine ragionevole.
- La sospensione legislativa di un procedimento o di un titolo amministrativo non legittima l'amministrazione a mantenere indefinitamente l'inerzia: deve comunque concludere entro un termine ragionevole il procedimento previsto dalla legge.
- Quando il procedimento amministrativo coinvolge più amministrazioni in fasi successive, il giudice può ordinare a ciascuna di esse di compiere gli atti di propria competenza entro termini coordinati e decorrenti dall'atto dell'amministrazione precedente.
- La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone la prova dell'esistenza di un danno risarcibile e non può supplire alla mancata allegazione e dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli concretamente subite.
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