Corte di giustizia, Sentenza C-515/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 febbraio 2022. — B AG contro Finanzamt A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 122 – Aliquota ridotta per le cessioni di legna da ardere – Differenziazione in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dei prodotti – Forme di legno destinate alla combustione che rispondono alla stessa esigenza del consumatore e che si trovano in concorrenza – Principio della neutralità fiscale. — Causa C-515/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia interpreta l’articolo 122 della direttiva IVA nel senso che la legna da ardere comprende ogni tipo di legno destinato esclusivamente alla combustione, quindi anche il legno in trucioli se caratterizzato in tal modo. Gli Stati membri possono però applicare l’aliquota ridotta solo ad alcune categorie di legna da ardere, anche richiamando la nomenclatura combinata, purché non violino la neutralità fiscale. Spetta al giudice nazionale verificare se il legno in trucioli sia realmente sostituibile, per il consumatore medio, alle altre forme di legna da ardere.
IVA: la nozione di "legna da ardere" dell’articolo 122 della direttiva 2006/112/CE include anche il legno in trucioli destinato esclusivamente alla combustione, ma gli Stati membri possono limitare selettivamente l’aliquota ridotta tramite la nomenclatura combinata nel rispetto della neutralità fiscale.
La questione giuridica
1) Se la nozione di "legna da ardere" di cui all’articolo 122 della direttiva 2006/112/CE comprenda qualsiasi tipo di legno che, per le sue proprietà oggettive, sia destinato esclusivamente alla combustione. 2) Se uno Stato membro che applichi l’aliquota ridotta alla legna da ardere possa delimitare l’ambito di applicazione della riduzione facendo riferimento alla nomenclatura combinata ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 3, della direttiva IVA. 3) Se, in caso di risposta affermativa, il principio di neutralità fiscale osti a che forme diverse di legna da ardere, tra cui il legno in trucioli, siano assoggettate a aliquote diverse pur soddisfacendo lo stesso bisogno del consumatore medio e concorrendo tra loro.
Principio di diritto
La Corte afferma che, ai sensi dell’articolo 122 della direttiva IVA, la "legna da ardere" è qualsiasi legno che, per le sue proprietà oggettive, sia destinato esclusivamente alla combustione; uno Stato membro può limitare in modo selettivo l’aliquota ridotta a talune cessioni di legna da ardere anche mediante il ricorso alla nomenclatura combinata, ma solo entro i limiti della deroga e nel rispetto del principio di neutralità fiscale. Ne consegue che il legno in trucioli può essere escluso dall’aliquota ridotta se, dal punto di vista del consumatore medio, non è sostituibile ad altre forme di legna da ardere.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 96 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 98 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 122 della direttiva 2006/112/CE
- Allegato III della direttiva 2006/112/CE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014
IVA ridotta per la legna da ardere e legno in trucioli
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesfinanzhof, riguarda l’interpretazione degli articoli 98 e 122 della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA. Il contenzioso opponeva B AG all’amministrazione tributaria tedesca in merito all’applicazione dell’aliquota ridotta alle cessioni di legno in trucioli.
Fatti e procedimento principale
Nel 2015 B AG aveva commercializzato legno in trucioli, sia di origine industriale sia boschiva, e aveva anche fornito combustibile per impianti di riscaldamento a cippato. In dichiarazione IVA aveva applicato l’aliquota normale del 19%, conformemente alla posizione dell’amministrazione tributaria. Il Finanzgericht aveva accolto solo in parte il ricorso, riconoscendo l’aliquota ridotta per alcune cessioni di legno in trucioli e mantenendo l’aliquota ordinaria per un insieme di prestazioni relative a un impianto di riscaldamento, considerate un’unica prestazione globale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:
- se la nozione di "legna da ardere" includa ogni legno destinato esclusivamente alla combustione;
- se uno Stato membro possa delimitare, mediante la nomenclatura combinata, l’ambito della riduzione prevista dall’articolo 122;
- se il principio di neutralità fiscale impedisca di trattare diversamente diverse forme di legna da ardere, come il legno in trucioli, quando esse rispondono allo stesso bisogno del consumatore medio e sono in concorrenza tra loro.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 96 della direttiva IVA, che prevede l’aliquota normale;
- l’articolo 98 e l’allegato III, che disciplinano le aliquote ridotte per le categorie ivi elencate e consentono il ricorso alla nomenclatura combinata per tali categorie;
- l’articolo 122 della direttiva IVA, che autorizza in via transitoria l’aliquota ridotta per le cessioni di legna da ardere;
- il regolamento (CEE) n. 2658/87 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014, relativi alla nomenclatura combinata.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "legna da ardere"
La Corte qualifica la nozione di "legna da ardere" come nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare uniformemente in tutti gli Stati membri. In assenza di definizione nella direttiva, si fa riferimento al significato corrente dell’espressione, cioè legna destinata a essere bruciata per il riscaldamento. Poiché l’articolo 122 costituisce una deroga all’aliquota normale, esso va interpretato restrittivamente: rientra nella nozione qualsiasi legno che, per le sue proprietà oggettive, sia destinato esclusivamente alla combustione.
Possibilità di delimitazione mediante nomenclatura combinata
Quanto al secondo quesito, la Corte distingue l’articolo 98, paragrafo 3, che espressamente consente il ricorso alla nomenclatura combinata per le categorie dell’allegato III, dall’articolo 122, che non lo prevede. Tuttavia, poiché l’articolo 122 attribuisce agli Stati membri una facoltà transitoria di applicare l’aliquota ridotta alla legna da ardere, essi possono anche scegliere di riservarla solo ad alcune cessioni, precisando nel diritto nazionale a quali operazioni si applichi il beneficio. In tale contesto, non è vietato fare riferimento alla nomenclatura combinata, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale.
Neutralità fiscale e comparabilità dei prodotti
Sul terzo quesito, la Corte ribadisce che il principio di neutralità fiscale impedisce di trattare in modo diverso beni simili che si trovano in concorrenza. La similitudine va valutata soprattutto dal punto di vista del consumatore medio, verificando se i prodotti abbiano proprietà analoghe, rispondano alle stesse esigenze e siano sostituibili tra loro. Pertanto, il diritto nazionale può escludere il legno in trucioli dall’aliquota ridotta applicata ad altre forme di legna da ardere solo se, per il consumatore medio, esso non è sostituibile a tali altre forme; la verifica concreta spetta al giudice nazionale.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- la nozione di "legna da ardere" dell’articolo 122 include qualsiasi legno destinato esclusivamente alla combustione;
- uno Stato membro può limitare l’aliquota ridotta a talune categorie di legna da ardere facendo riferimento alla nomenclatura combinata, nel rispetto della neutralità fiscale;
- il principio di neutralità fiscale non osta all’esclusione del legno in trucioli dall’aliquota ridotta se esso non è sostituibile, dal punto di vista del consumatore medio, ad altre forme di legna da ardere.
Principio affermato
La sentenza conferma che la facoltà di applicare aliquote IVA ridotte per la legna da ardere è transitoria e derogatoria, ma non impedisce agli Stati membri di selezionare, con strumenti nazionali anche tariffari, le cessioni agevolate. Tale selezione incontra però il limite della neutralità fiscale: prodotti concorrenti e sostituibili non possono essere tassati in modo diverso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 3 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-461/20
- Sentenza · 3 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-20/21
- Sentenza · 2 feb 2022Tribunale, Sentenza T-799/17
- Sentenza · 2 feb 2022Tribunale, Sentenza T-27/19
- Sentenza · 2 feb 2022Tribunale, Sentenza T-399/19
- Sentenza · 2 feb 2022Tribunale, Sentenza T-616/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →