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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-27/19

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 2 febbraio 2022. — Pilatus Bank plc e Pilatus Holding ltd. contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Imputazione del principale azionista in un paese terzo – – Criterio di onorabilità – Percezione dell’onorabilità da parte del mercato – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Diritti della difesa. — Causa T-27/19

Giurisprudenza europea62019TJ0027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Pilatus Bank e del suo azionista contro la BCE, confermando la revoca dell’autorizzazione bancaria. Ha ritenuto che l’imputazione negli Stati Uniti dell’azionista di controllo, unita agli effetti reputazionali e finanziari prodotti sulla banca, fosse idonea a far venir meno il requisito di onorabilità richiesto dalla disciplina prudenziale. Il Tribunale ha inoltre escluso violazioni dei diritti della difesa, della presunzione di innocenza, della proporzionalità, della parità di trattamento, dell’indipendenza della BCE e dell’obbligo di motivazione.

Annullamento della decisione BCE di revoca dell’autorizzazione bancaria per carenza di onorabilità dell’azionista di controllo, percepita negativamente dal mercato a seguito di un’imputazione penale negli Stati Uniti

La questione giuridica

Se la BCE potesse revocare l’autorizzazione all’attività bancaria di Pilatus Bank sulla base dell’imputazione negli Stati Uniti del suo azionista di controllo e degli effetti reputazionali e patrimoniali derivati, e se il procedimento e la motivazione della decisione fossero viziati da violazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, dei diritti della difesa, della presunzione di innocenza, del principio di proporzionalità, della parità di trattamento, dell’indipendenza della BCE e di altri principi invocati.

Principio di diritto

Nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico, la BCE può revocare l’autorizzazione di un ente creditizio quando, alla luce di elementi oggettivi e credibili, ritiene che l’azionista di controllo non sia più idoneo perché la sua imputazione per reati finanziari, anche se non sfociata in condanna definitiva, ha compromesso la sua onorabilità in senso prudenziale e, per effetto della perdita di fiducia del mercato, ha inciso negativamente sulla sana e prudente gestione della banca e sulla stabilità del sistema finanziario. La nozione di onorabilità va valutata caso per caso e comprende anche la percezione pubblica e di mercato; non è necessario che la BCE accerti nel merito la fondatezza penale dell’imputazione, né che sia vincolata da eventuali atti nazionali non preparatori o da misure temporanee dell’autorità nazionale. Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso, ritenendo insussistenti i vizi dedotti, inclusi difetto di motivazione, violazione della presunzione di innocenza, della proporzionalità e dei diritti di difesa.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 19 del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Considerando 20 del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Considerando 75 del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 18 della direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 2271/96
  • Regolamento delegato (UE) 2018/1100

Revoca dell’autorizzazione di Pilatus Bank per carenza di onorabilità dell’azionista di controllo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Pilatus Bank plc e Pilatus Holding Ltd. avverso la decisione della BCE del 2 novembre 2018 che ha revocato l’autorizzazione bancaria della prima ricorrente. La vicenda si inserisce nella vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

Fatti e procedimento amministrativo

La Pilatus Bank, banca meno significativa con sede a Malta, era vigilata dalla MFSA, mentre la Pilatus Holding era l’azionista di maggioranza diretto. Dopo l’arresto e l’imputazione negli Stati Uniti del sig. Ali Sadr, titolare indiretto del 100% del capitale e dei diritti di voto della banca, la MFSA adottò varie misure nazionali: sospensione dei diritti di voto, rimozione dalle funzioni direttive, moratoria sulle operazioni bancarie e nomina di una persona competente. Successivamente la MFSA propose alla BCE la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, e la BCE adottò la decisione impugnata dopo aver sentito la banca e concesso accesso al fascicolo.

Ricevibilità

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato irricevibile il ricorso nella parte proposta dalla Pilatus Holding. Richiamando la sentenza Trasta Komercbanka, ha ricordato che gli azionisti di una banca non sono direttamente interessati dalla decisione di revoca dell’autorizzazione adottata nei confronti dell’ente creditizio.

Quadro normativo rilevante

La BCE è competente, in via esclusiva, a rilasciare e revocare l’autorizzazione agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti la cui moneta è l’euro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1024/2013. L’articolo 14, paragrafo 5, del medesimo regolamento consente la revoca nei casi previsti dal pertinente diritto dell’Unione, anche su proposta dell’autorità nazionale competente.

Sul piano sostanziale, il Tribunale ha valorizzato la direttiva 2013/36/UE, in particolare:

  • l’articolo 14, paragrafo 2, relativo al diniego dell’autorizzazione quando non sia garantita una gestione sana e prudente;
  • l’articolo 18, relativo alla revoca quando l’ente non soddisfa più le condizioni dell’autorizzazione;
  • l’articolo 23, paragrafo 1, che richiede, tra i criteri di idoneità degli azionisti qualificati, l’onorabilità.

Nozione di onorabilità e rilevanza della percezione del mercato

Il Tribunale ha affermato che la nozione di onorabilità è una nozione giuridica indeterminata e va valutata caso per caso. Essa non coincide solo con la condotta formale del soggetto, ma anche con la sua reputazione e con la percezione che pubblico e operatori di mercato hanno della sua condotta. In ambito bancario, la fiducia del pubblico è decisiva, perché la perdita di fiducia può tradursi in ritiri di depositi, crisi di finanziamento e rischi sistemici.

Ragionamento della BCE ritenuto legittimo

La BCE aveva fondato la revoca su diversi elementi: l’imputazione del sig. Sadr per reati finanziari negli Stati Uniti, la copertura mediatica negativa, il deterioramento della reputazione della banca, le richieste di ritiro di depositi per oltre il 40% dell’ammontare complessivo, la cessazione dei rapporti con corrispondenti bancari, le difficoltà di liquidità e di capitalizzazione, la perdita di redditività e la riduzione del portafoglio prestiti. Secondo il Tribunale, tali elementi dimostravano oggettivamente che la reputazione dell’azionista unico era compromessa e che ciò incideva sulla sana e prudente gestione della banca e sulla stabilità del sistema finanziario.

Il Tribunale ha chiarito che:

  • non è necessario attendere una condanna definitiva per mettere in dubbio l’onorabilità in sede prudenziale;
  • la BCE non deve accertare nel merito la fondatezza penale dell’imputazione, perché non ha poteri di indagine penale;
  • ciò che rileva è l’effetto dell’imputazione sulla fiducia del mercato e sulla banca.

Rapporto con gli atti della MFSA e con il principio nemo auditur

Le direttive della MFSA non sono state considerate atti preparatori o vincolanti della decisione BCE; pertanto, eventuali vizi delle misure nazionali non potevano travolgere la decisione impugnata. Il Tribunale ha escluso che la BCE avesse semplicemente ratificato un fatto compiuto o agito in violazione del principio nemo auditur, poiché la BCE aveva compiuto una propria valutazione autonoma e la sua competenza in materia di autorizzazioni è esclusiva.

Diritti della difesa e diritto di essere sentiti

Il Tribunale ha ritenuto rispettato il diritto di essere sentiti della banca, poiché la BCE aveva concesso un termine per osservazioni e l’accesso al fascicolo, e la banca aveva potuto presentare le proprie difese. Le difficoltà derivanti dalla nomina della persona competente da parte della MFSA e dalla limitazione di accesso alle risorse della banca sono state considerate imputabili a decisioni nazionali non direttamente riferibili alla BCE. In ogni caso, tali circostanze non rendevano illegittima la decisione di revoca.

Presunzione di innocenza

Il Tribunale ha escluso la violazione dell’articolo 48 della Carta. La decisione BCE non costituiva una constatazione di colpevolezza né una sanzione penale, ma una misura prudenziale preventiva. Il fatto che la BCE si sia basata su un atto di imputazione e non abbia riesaminato i fatti penali non viola di per sé la presunzione di innocenza, purché l’istituzione non affermi che il reato sia stato effettivamente commesso.

Proporzionalità

La revoca è stata giudicata proporzionata. Il Tribunale ha osservato che la misura era idonea a porre fine alla situazione di rischio e a tutelare depositanti, creditori e sistema finanziario. Ha inoltre ritenuto che alternative meno restrittive, come la vendita a terzi o dichiarazioni pubbliche della BCE, non fossero realistiche o sufficienti, alla luce del deterioramento reputazionale, delle difficoltà finanziarie e della perdita di redditività della banca.

Parità di trattamento, indipendenza e sviamento di potere

Le doglianze relative alla discriminazione sono state respinte per difetto di prova di situazioni comparabili trattate diversamente. Quanto alla presunta violazione dell’articolo 19 e del considerando 75 del regolamento n. 1024/2013, il Tribunale ha ritenuto che eventuali finalità o errori della MFSA non potessero essere imputati alla BCE, la quale aveva adottato una valutazione autonoma. Nessun elemento oggettivo, pertinente e concordante consentiva poi di ravvisare uno sviamento di potere.

Obbligo di motivazione

La motivazione della decisione è stata considerata sufficiente ai sensi dell’articolo 296 TFUE. Il Tribunale ha rilevato che la decisione esponeva chiaramente il nesso tra imputazione dell’azionista, perdita di reputazione, crisi di fiducia e compromissione della gestione sana e prudente della banca, consentendo sia alle ricorrenti sia al giudice di comprendere il percorso logico seguito dalla BCE.

Esito finale

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. La Pilatus Bank plc è stata condannata, insieme alla Pilatus Holding Ltd., alle spese sostenute dalla BCE, mentre la Commissione ha sopportato le proprie spese in quanto interveniente.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarevoca dell’autorizzazione bancariaonorabilità degli azionistidiritti della difesa e presunzione di innocenzaproporzionalità e motivazione

Testo integrale

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