Corte di giustizia, Sentenza C-461/20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2022. — Advania Sverige AB e Kammarkollegiet contro Dustin Sverige AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 72 – Modifica di contratti durante il periodo di validità – Cessione di accordi quadro – Nuovo contraente subentrato, in seguito alla dichiarazione di fallimento dell’aggiudicatario iniziale, nei diritti ed obblighi attribuiti a quest’ultimo in base all’accordo quadro – Necessità o meno di una nuova procedura d’appalto. — Causa C-461/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta estensivamente, ma entro i limiti testuali della direttiva, l'eccezione che consente la sostituzione del contraente in caso di ristrutturazione societaria. In caso di fallimento dell'aggiudicatario iniziale, la cessione del solo accordo quadro e dei relativi diritti e obblighi può integrare una successione parziale senza bisogno di trasferire anche l'attività economica sottostante. La pronuncia chiarisce che l'insolvenza, anche se sfocia nella liquidazione, rientra tra le ristrutturazioni contemplate dall'articolo 72.
Rinvio pregiudiziale sull'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), della direttiva 2014/24/UE: la cessione, dopo fallimento e liquidazione dell'aggiudicatario iniziale, dei soli diritti e obblighi di un accordo quadro impone o meno una nuova gara.
La questione giuridica
Se l'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), della direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che, quando il fornitore iniziale è stato dichiarato fallito e il curatore fallimentare ha ceduto a un nuovo operatore economico i soli diritti e obblighi derivanti da un accordo quadro, tale operatore debba considerarsi succeduto all'aggiudicatario iniziale nelle condizioni previste dalla disposizione, senza necessità di una nuova procedura di appalto.
Principio di diritto
L'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), della direttiva 2014/24/UE consente, senza nuova procedura di gara, la sostituzione dell'aggiudicatario iniziale anche quando il nuovo operatore economico, a seguito del fallimento sfociato in liquidazione, subentri solo nei diritti e negli obblighi derivanti dall'accordo quadro; non è necessario che egli rilevi anche, in tutto o in parte, l'attività dell'aggiudicatario iniziale. È sufficiente che si tratti di una successione, totale o parziale, conseguente a una ristrutturazione societaria, che il nuovo operatore soddisfi i criteri di selezione iniziali, che non vi siano altre modifiche sostanziali e che la sostituzione non sia finalizzata ad eludere la direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), direttiva 2014/24/UE
- Articolo 72, paragrafo 4, direttiva 2014/24/UE
- Considerando 107 direttiva 2014/24/UE
- Considerando 110 direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 2004/18/CE
Cessione di accordi quadro dopo il fallimento dell'aggiudicatario iniziale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa svedese) sull'interpretazione dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), della direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici. Il caso verte sulla cessione di quattro accordi quadro, approvata dall'amministrazione aggiudicatrice dopo il fallimento dell'operatore inizialmente aggiudicatario e la successiva conclusione di un accordo di cessione con un nuovo operatore.
Fatti e procedimento principale
L'Agenzia nazionale per i servizi giuridici aveva aggiudicato quattro accordi quadro per materiali informatici a seguito di procedura ristretta. Uno dei contraenti, Misco AB, chiese l'autorizzazione a cedere gli accordi quadro ad Advania Sverige AB; poco dopo fu dichiarato il fallimento di Misco e il curatore fallimentare concluse con Advania un accordo di cessione degli accordi quadro, che l'amministrazione approvò.
Dustin Sverige AB, altra impresa titolare di accordi quadro nel medesimo contesto, impugnò la decisione. In primo grado il ricorso fu respinto, ma in appello fu accolta la tesi secondo cui Advania non poteva considerarsi successore di Misco ai sensi della normativa nazionale di recepimento, poiché non risultava trasferita un'attività economica significativa. Le parti soccombenti in appello proposero quindi ricorso dinanzi al giudice del rinvio.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 107 e 110 della direttiva 2014/24/UE, che sottolineano la necessità di una nuova gara in caso di modifiche sostanziali, ma ammettono che talune modifiche strutturali dell'aggiudicatario, incluse quelle dovute a insolvenza, non comportano automaticamente una nuova procedura;
- l'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), che consente la sostituzione del contraente in caso di successione, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizioni o insolvenza, a condizione che il nuovo operatore soddisfi i criteri di selezione iniziali, non vi siano altre modifiche sostanziali e non vi sia elusione della direttiva;
- l'articolo 72, paragrafo 4, che definisce le modifiche sostanziali;
- la sentenza pressetext Nachrichtenagentur e la sentenza Finn Frogne, richiamate per il principio secondo cui la sostituzione del contraente è, in linea generale, una modifica essenziale che richiede una nuova gara salvo eccezioni espressamente previste.
Questione pregiudiziale
Il giudice svedese chiedeva in sostanza se la successione del nuovo operatore nei soli diritti e obblighi derivanti dall'accordo quadro, dopo il fallimento dell'aggiudicatario iniziale e la cessione dal curatore fallimentare, fosse sufficiente per applicare l'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), senza che fosse necessario anche il trasferimento dell'attività economica interessata dall'accordo quadro.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, in linea generale, la sostituzione del contraente costituisce una modifica sostanziale dell'appalto e richiede una nuova procedura di aggiudicazione, in forza dei principi di trasparenza e parità di trattamento. L'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), introduce però una deroga che va interpretata alla luce del suo testo e della sua finalità.
Sul piano letterale, la Corte osserva che la norma richiede una successione, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, e che la nozione di ristrutturazione include l'insolvenza. Nulla nel testo impone che il nuovo contraente rilevi anche l'attività economica sottostante all'appalto o all'accordo quadro; è sufficiente che subentri nei diritti e obblighi del contratto, purché tale successione rientri nel patrimonio dell'aggiudicatario iniziale e non sia finalizzata a eludere la direttiva.
La Corte sottolinea inoltre che l'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), richiede che il nuovo operatore soddisfi i criteri di selezione qualitativa inizialmente fissati, circostanza che tutela l'amministrazione aggiudicatrice sotto il profilo dell'affidabilità del subentrante. L'interpretazione proposta è anche coerente con il considerando 110, che include l'insolvenza tra le modifiche strutturali dell'aggiudicatario non incompatibili con i principi di trasparenza e parità di trattamento.
Infine, la Corte evidenzia la ratio dell'eccezione: garantire una certa flessibilità per far fronte a situazioni straordinarie, come l'insolvenza, senza riaprire automaticamente la concorrenza quando l'appalto è già stato affidato secondo le regole della direttiva.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che un operatore economico il quale, a seguito del fallimento dell'aggiudicatario iniziale sfociato nella sua liquidazione, subentri unicamente nei diritti e negli obblighi derivanti da un accordo quadro concluso con un'amministrazione aggiudicatrice, deve considerarsi succeduto in via parziale all'aggiudicatario iniziale a seguito di ristrutturazioni societarie.
Ne consegue che, in tale ipotesi, non è necessaria una nuova procedura di appalto, purché siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla disposizione: assenza di altre modifiche sostanziali, possesso dei criteri di selezione iniziali e assenza di elusione della direttiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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