Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-20/21

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 3 febbraio 2022. — JW e a. contro LOT Polish Airlines. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio” – Contratto di prestazione di servizi – Trasporto aereo – Volo caratterizzato da una prenotazione unica confermata e effettuato in più segmenti da due vettori aerei distinti – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 7 – Diritto a compensazione pecuniaria – Ritardo sul primo segmento di volo – Ricorso per compensazione pecuniaria diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo dinanzi al giudice del luogo di arrivo del medesimo. — Causa C-20/21

Giurisprudenza europea62021CJ0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la competenza speciale in materia contrattuale per le azioni di compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei. In un itinerario con prenotazione unica e segmenti operati da vettori diversi, il luogo di arrivo del primo segmento non fonda la competenza del giudice adito quando la domanda riguarda solo il ritardo di quel segmento. Il foro corretto, secondo la Corte, è quello del luogo di partenza del primo segmento, non quello di arrivo del medesimo segmento.

Competenza giurisdizionale nelle azioni per compensazione pecuniaria ex regolamento n. 261/2004: il luogo di arrivo del primo segmento non è, in un volo con prenotazione unica e vettori distinti, il "luogo di esecuzione" ai sensi del regolamento n. 1215/2012.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, in un volo con prenotazione unica e suddiviso in più segmenti operati da vettori diversi, il luogo di arrivo del primo segmento possa qualificarsi come "luogo di esecuzione" quando l’azione per compensazione pecuniaria ex regolamento n. 261/2004 è fondata sul ritardo del primo segmento ed è proposta contro il vettore che ha operato tale segmento.

Principio di diritto

L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, in caso di volo con prenotazione unica e più segmenti operati da vettori distinti, se la domanda di compensazione pecuniaria ex regolamento n. 261/2004 deriva esclusivamente dal ritardo del primo segmento causato da decollo tardivo ed è proposta contro il vettore che ha operato quel segmento, il luogo di arrivo di tale segmento non può essere qualificato come "luogo di esecuzione"; resta invece rilevante il luogo di partenza del primo segmento, quale uno dei luoghi di prestazione principale del servizio e foro prevedibile e vicino alla controversia.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 1, lettera a), regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 1, lettera b), regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Regolamento (CE) n. 44/2001

Competenza giurisdizionale in caso di ritardo sul primo segmento di un volo con coincidenza

La Corte di giustizia, Nona Sezione, ha deciso un rinvio pregiudiziale del Landgericht Frankfurt am Main in materia di competenza giurisdizionale e compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei. La controversia riguardava un volo con prenotazione unica, articolato in due segmenti operati da vettori diversi, e la possibilità di adire il giudice del luogo di arrivo del primo segmento ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012.

Fatti e procedimento principale

I passeggeri avevano prenotato un viaggio da Varsavia a Malé con scalo a Francoforte sul Meno. Il primo segmento, Varsavia-Francoforte, era operato da LOT Polish Airlines; a causa del ritardo del decollo, essi persero la coincidenza operata da Lufthansa e giunsero a destinazione finale con oltre quattro ore di ritardo. Essi chiesero davanti all’Amtsgericht Frankfurt la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento n. 261/2004, ma il giudice respinse la domanda per difetto di competenza internazionale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto se, in un caso del genere, il luogo di arrivo del primo segmento di volo potesse essere considerato il "luogo di esecuzione" dell’obbligazione dedotta in giudizio, e quindi fondare la competenza del giudice adito. La questione si inseriva nel contesto di un’azione contrattuale ai sensi del regolamento n. 1215/2012, pur essendo il vettore convenuto diverso dalla compagnia con cui era stata conclusa la prenotazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto il regolamento n. 1215/2012, in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, sulla competenza generale del giudice del domicilio del convenuto;
  • l’articolo 7, punto 1, lettera a), sulla competenza speciale in materia contrattuale;
  • l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, sulla prestazione di servizi. Viene inoltre richiamato il regolamento n. 261/2004, e in particolare l’articolo 7 sulla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce anzitutto che l’azione di compensazione pecuniaria proposta da un passeggero nei confronti del vettore operativo rientra nella materia contrattuale. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui, per i contratti di trasporto aereo, il luogo di partenza e il luogo di arrivo di un volo diretto sono entrambi luoghi di prestazione principale del servizio.

Quanto ai voli con coincidenza e prenotazione unica, la Corte ricorda che in precedenza aveva già riconosciuto la competenza del giudice del luogo di partenza del primo segmento e del luogo di arrivo dell’ultimo segmento. Tuttavia, nel caso specifico, il ricorso era fondato soltanto sul ritardo del primo segmento ed era diretto contro il vettore che aveva effettuato quel segmento. In tale situazione, il luogo di partenza del primo segmento è quello che presenta il collegamento stretto richiesto dalla norma; il luogo di arrivo del medesimo segmento, invece, non assume la medesima funzione di foro di collegamento per la domanda proposta.

La Corte valorizza anche gli obiettivi di prevedibilità delle regole di competenza, di prossimità e di buona amministrazione della giustizia: il foro del luogo di partenza del primo segmento è ragionevolmente prevedibile per le parti e mantiene un nesso sufficientemente stretto con la controversia.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che, nel caso di un volo con prenotazione unica e più segmenti operati da vettori diversi, quando la domanda di compensazione pecuniaria ex regolamento n. 261/2004 deriva esclusivamente dal ritardo del primo segmento causato da decollo tardivo ed è proposta contro il vettore che ha operato quel segmento, il luogo di arrivo di tale segmento non può essere qualificato come "luogo di esecuzione" ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012.

Principio affermato

Nel trasporto aereo con prenotazione unica e segmenti affidati a vettori diversi, l’azione di compensazione per il ritardo del primo segmento non può radicare la competenza nel foro del luogo di arrivo di quel segmento; il foro rilevante resta, in linea di principio, quello del luogo di partenza del primo segmento, quale luogo di prestazione principale del servizio e foro conforme ai criteri di prevedibilità e prossimità previsti dal regolamento n. 1215/2012.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionaletrasporto aereocompensazione pecuniaria dei passeggericooperazione giudiziaria civile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.