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direttiva

Direttiva 2010/4

Direttiva 2010/4/UE della Commissione, dell' 8 febbraio 2010 , che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32010L0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna l’allegato III della direttiva 76/768/CEE per recepire il parere scientifico del CSSC su due sostanze non ossidanti usate nelle tinture per capelli. Le sostanze HC Orange No. 2 e 2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole vengono autorizzate stabilmente nella parte prima dell’allegato, con limiti di concentrazione e avvertenze obbligatorie in ეტichetta. Sono inoltre previsti termini transitori per l’adeguamento dell’etichettatura e per la cessazione della commercializzazione dei prodotti non conformi.

Modifica dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE per autorizzare in via definitiva due sostanze non ossidanti impiegate nelle tinture per capelli e aggiornare le relative restrizioni ed etichettature.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda i prodotti cosmetici, in particolare le tinture per capelli che contengono 1-(beta-Aminoethyl)amino-4-(beta-hydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzene (HC Orange No. 2) e 2-[(2-Methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol (2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole) e i loro sali. Incide sulla disciplina di immissione sul mercato, vendita e messa a disposizione al consumatore finale dei prodotti cosmetici non conformi alle nuove prescrizioni di etichettatura, con disposizioni transitorie specifiche. Sono esclusi dal regime transitorio, per quanto emerge dal testo, gli obblighi di etichettatura fino al 1° dicembre 2010 per determinate voci e restano rilevanti i periodi di commercializzazione e vendita fino al 2011 e 2012.

Modifica dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE per le tinture per capelli

La direttiva 2010/4/UE della Commissione interviene sulla disciplina dei prodotti cosmetici per adeguare l'allegato III della direttiva 76/768/CEE al progresso tecnico, sulla base dei pareri definitivi del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). L'intervento riguarda due sostanze non ossidanti utilizzate nelle tinture per capelli, per le quali vengono fissate condizioni definitive di impiego, limiti quantitativi e avvertenze obbligatorie.

Finalità e contesto scientifico

Secondo i considerando, due sostanze erano già ammesse a titolo provvisorio fino al 31 dicembre 2010. Il CSSC ha espresso pareri positivi sulla sicurezza di HC Orange No. 2 e di 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole, raccomandando limiti massimi di concentrazione nel prodotto cosmetico finito pari rispettivamente all'1,0% e allo 0,2%. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto opportuno collocare stabilmente tali sostanze nell'allegato III, parte prima, e aggiornare la disciplina correlata.

Modifica normativa dell'allegato III

L'articolo 1 stabilisce che l'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato in conformità all'allegato della direttiva. Nell'allegato vengono aggiunte nella parte prima le nuove voci 208 e 209 e vengono eliminate dalla parte seconda le corrispondenti voci 26 e 29, segnando il passaggio dal regime provvisorio a quello definitivo.

Prescrizioni tecniche e limiti di impiego

Per entrambe le sostanze si tratta di sostanze non ossidanti impiegate nelle tinture per capelli. Le restrizioni comuni prevedono:

  • divieto di impiego con sistemi nitrosanti;
  • tenore massimo di nitrosamine pari a 50 μg/kg;
  • conservazione in recipienti esenti da nitriti.

Per la voce 208, relativa a HC Orange No. 2, la concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito è pari all'1,0%. Per la voce 209, relativa a 2-[(2-Methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol e suoi sali, detta anche 2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole, il limite è dello 0,2%.

Obblighi di etichettatura

La voce 208 contiene un set dettagliato di avvertenze obbligatorie da riportare sull'etichetta. In particolare, i coloranti per capelli sono presentati come potenzialmente causa di gravi reazioni allergiche; il prodotto non è destinato a persone di età inferiore a 16 anni; i tatuaggi temporanei all'henné nero sono indicati come fattore che può aumentare il rischio di allergia. Inoltre, l'etichetta deve invitare a leggere e seguire le istruzioni e a non tingere i capelli in presenza di:

  • eruzione cutanea sul viso;
  • cuoio capelluto sensibile, irritato o danneggiato;
  • precedenti reazioni dopo aver tinto i capelli;
  • precedenti reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.

Recepimento e applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 1° settembre 2010 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e, su richiesta, il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.

La direttiva prevede inoltre che le disposizioni dell'allegato si applichino dal 1° dicembre 2010, salvo gli obblighi di etichettatura di cui alla voce 208, colonna f. Le modalità di riferimento alla direttiva negli atti nazionali sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Regime transitorio per la commercializzazione

L'articolo 3 introduce due scadenze progressive per i prodotti cosmetici non conformi agli obblighi di etichettatura della voce 208, colonna f:

  • dal 1° novembre 2011 tali prodotti non possono essere immessi sul mercato da produttori dell'Unione o importatori stabiliti nell'Unione;
  • dal 1° novembre 2012 tali prodotti non possono più essere venduti o messi a disposizione del consumatore finale nell'Unione.

Queste disposizioni transitorie mirano a facilitare l'adeguamento del mercato e a consentire la progressiva eliminazione dei prodotti non conformi.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, cui spetta il recepimento e l'adozione dei provvedimenti necessari per garantire l'effettiva applicazione delle nuove restrizioni e delle avvertenze di etichettatura.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE in conformità all'allegato della direttiva, per adeguare la disciplina al progresso tecnico e alle conclusioni scientifiche del CSSC.

Autorizzazione definitiva di due sostanze per tinture per capelli

Nell'allegato, parte prima, sono inserite le voci 208 e 209: HC Orange No. 2 con concentrazione massima autorizzata nell'articolo cosmetico finito dell'1,0%, e 2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole con concentrazione massima dello 0,2%. Per entrambe valgono i divieti/limitazioni di non impiego con sistemi nitrosanti, tenore massimo di nitrosamine pari a 50 μg/kg e conservazione in recipienti esenti da nitriti.

Avvertenze obbligatorie in etichetta per HC Orange No. 2

Per la voce 208 sono previste avvertenze specifiche da riportare in etichetta, tra cui il rischio di gravi reazioni allergiche, la raccomandazione di leggere e seguire le istruzioni, il divieto di uso su persone di età inferiore a 16 anni e l'indicazione che i tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia. Sono inoltre previste avvertenze di non tingere i capelli in presenza di eruzione cutanea, cuoio capelluto sensibile/irritato/danneggiato, dopo precedenti reazioni alla tinta o a tatuaggi temporanei con henné nero.

Termini di recepimento e applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 1° settembre 2010 le disposizioni necessarie di recepimento, con comunicazione immediata alla Commissione. Le disposizioni dell'allegato si applicano dal 1° dicembre 2010, ad eccezione degli obblighi di etichettatura della voce 208, colonna f.

Disposizioni transitorie per l'immissione sul mercato e la vendita

Ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri devono garantire che, dal 1° novembre 2011, i prodotti cosmetici non conformi agli obblighi di etichettatura della voce 208, colonna f, non siano immessi sul mercato da produttori dell'Unione o importatori stabiliti nell'Unione; dal 1° novembre 2012 tali prodotti non possano essere venduti o messi a disposizione del consumatore finale nell'Unione.

Obblighi di comunicazione degli Stati membri

L'articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorietichettaturatinture per capelliravvicinamento delle legislazioni

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