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Sentenza

Sentenza n. 526/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1374/2024 pronunciata dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.6.2024.

Giustizia amministrativa202500144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, che aveva dichiarato prescritto il credito dell’amministrazione e condannato il Ministero alla restituzione di € 5.311,11

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, divenuta irrevocabile, con la quale era stata dichiarata la prescrizione del diritto dell’amministrazione alla ripetizione di € 5.311,11 e disposta la restituzione delle trattenute stipendiali operate. Ha dedotto la rituale notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione, che avrebbe continuato a effettuare trattenute. Ha chiesto il pagamento di € 7.017,30, oltre interessi legali e ulteriori somme eventualmente trattenute, la condanna al risarcimento del danno da ritardo mediante astreinte e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita senza difese sostanziali, producendo documentazione attestante il pagamento di € 5.311,11 dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che era stata notificata all’amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere quanto al capitale di € 5.311,11, poiché l’amministrazione ne aveva effettuato il pagamento dopo la notifica del ricorso: € 4.089,56 netti alla ricorrente e € 1.221,56 trattenuti a titolo di IRPEF. Ha tuttavia accolto la domanda relativa agli interessi legali sul capitale, riconoscendoli al tasso previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del passaggio in giudicato fino al 21 marzo 2025, data di valuta del pagamento. Il giudice dell’ottemperanza non ha riconosciuto interessi anteriori al passaggio in giudicato, poiché il titolo esecutivo non conteneva alcuna condanna agli interessi e il giudicato non può essere integrato o ampliato in sede di ottemperanza. Ha dichiarato inammissibile la pretesa ulteriore di € 1.706,19, e i relativi interessi, perché non contemplata dal titolo azionato, precisando che la ricorrente resta libera di farla valere davanti al giudice ordinario. Ha nominato il Prefetto di Salerno quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’eventuale mancato pagamento degli interessi, assegnando 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha escluso l’astreinte, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese sono state compensate per metà e poste per l’altra metà a carico del Ministero, liquidate in € 750,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’attuazione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza i poteri necessari per dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, la penalità di mora.

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Consente di proporre in sede di ottemperanza la domanda relativa agli interessi maturati sul credito riconosciuto dal giudicato dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora, ma nei confronti della pubblica amministrazione la sanzione può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini della proponibilità dell’ottemperanza.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    Costituisce il parametro per la determinazione degli interessi legali riconosciuti sul capitale dal passaggio in giudicato fino alla data del pagamento.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    È richiamato con riguardo alla possibilità di censurare per eccesso dai limiti esterni della giurisdizione l’eventuale integrazione o alterazione del precetto contenuto nel giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice amministrativo svolge una funzione prevalentemente esecutiva e deve limitarsi ad attuare il comando giudiziale, senza alterarne, amplificarne o integrarne il contenuto.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere somme ulteriori rispetto a quelle espressamente contemplate dal titolo esecutivo, quando la relativa pretesa non sia desumibile dal comando giudiziale; l’eventuale domanda ulteriore deve essere proposta davanti al giudice munito di giurisdizione sulla materia sottostante.
  • In sede di ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi legali sul capitale oggetto della condanna soltanto nei limiti consentiti dal titolo e, in assenza di una specifica statuizione sugli interessi, dal passaggio in giudicato della sentenza fino all’effettivo pagamento.
  • Il pagamento del capitale da parte dell’amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente alla somma pagata, senza impedire la decisione sulle pretese accessorie ancora attuali, quali gli interessi maturati fino al pagamento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’esecuzione degli obblighi pecuniari residui; l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta: il giudice deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., potendo escluderla in concreto anche in considerazione della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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