Sentenza n. 918/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, adottato a seguito dello scioglimento del matrimonio del richiedente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana ex art. 5 della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sull'accertamento che, con sentenza del Tribunale di Durazzo trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Ravenna, era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra il ricorrente e la coniuge italiana. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 8 CEDU, degli artt. 5 e 8, comma 2, della legge n. 91/1992, degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 3 del d.P.R. n. 362/1994, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione delle regole del giusto procedimento ed elusione o violazione dei termini di conclusione del procedimento. Il TAR ha rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione amministrativa, ritenendo che il diniego non fosse fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ma sull'oggettiva mancanza del requisito della permanenza del matrimonio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La disciplina della cittadinanza per matrimonio attribuisce una posizione di diritto soggettivo quando la domanda dipende dalla verifica di requisiti oggettivi, quali il matrimonio con cittadino italiano, il periodo di residenza, la permanenza del vincolo matrimoniale e l'assenza di separazione personale, nonché l'assenza delle cause ostative oggettive previste dalla legge. La posizione si affievolisce in interesse legittimo soltanto quando il diniego sia fondato sulla valutazione discrezionale dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica prevista dall'art. 6, lett. c), della legge n. 91/1992. Poiché nel caso concreto l'Amministrazione si è limitata a prendere atto dello scioglimento del matrimonio e non ha esercitato tale potere discrezionale, la controversia spetta al giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di tempestiva riassunzione davanti al giudice competente, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua requisiti oggettivi della cittadinanza per matrimonio, tra cui la permanenza del vincolo matrimoniale al momento dell'adozione del decreto.
art. 6 l. 91/1992
Precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Le cause ostative oggettive non comportano valutazioni discrezionali; la sola causa relativa ai comprovati motivi di sicurezza della Repubblica attribuisce all'Amministrazione un potere valutativo e può determinare l'affievolimento della posizione del richiedente.
art. 7 l. 91/1992
Ai sensi dell’articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell’interno, a istanza dell’interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.
Individua il procedimento e l'autorità di adozione del decreto di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
art. 3 d.P.R. 362/1994
È richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la sentenza non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla cittadinanza richiesta per matrimonio, la verifica dei requisiti oggettivi previsti dalla legge, inclusa la permanenza del matrimonio e l'assenza di separazione personale, riguarda una posizione di diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione ordinaria.
- La posizione del richiedente la cittadinanza per matrimonio si affievolisce in interesse legittimo soltanto quando il diniego sia concretamente fondato sulla valutazione discrezionale di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 6, lett. c), della legge n. 91/1992.
- Quando il diniego di cittadinanza per matrimonio è fondato esclusivamente sull'oggettiva insussistenza di un requisito legale, senza esercizio del potere discrezionale in materia di sicurezza della Repubblica, il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
- La pronuncia declinatoria della giurisdizione consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
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