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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25163/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino per omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Con il ricorso ha dedotto: 1) l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che avrebbe maturato il 10 settembre 2023, quindi prima della notifica dell'avviso di deposito della motivazione; 2) l'erronea applicazione della sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata del rinvio, in violazione dell'art. 159, comma 3, c.p., poiché la sospensione sarebbe dovuta durare 120 giorni e non 341, essendo i rinvii stati disposti su richiesta concorde delle parti per differire la discussione del processo. Il ricorrente ha quindi sostenuto che il reato fosse ormai estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il termine di prescrizione va valutato fino al momento della pubblicazione della sentenza e non fino alla notifica dell'avviso di deposito; inoltre ha ritenuto corretta la durata della sospensione, poiché non si trattava di rinvio per impedimento, ma di rinvio richiesto dalla difesa, sia pure con il consenso della controparte. Ha infine rilevato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e, quindi, preclude la verifica in sede di legittimità dell'eventuale prescrizione maturata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Richiamato come norma incriminatrice per l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA finalizzata all'evasione.

  • art. 159, comma 3, c.p.

    Richiamato in relazione alla durata della sospensione del corso della prescrizione durante il rinvio del processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la prescrizione deve essere valutata con riferimento al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, non alla successiva notifica dell'avviso di deposito della motivazione.
  • La sospensione del corso della prescrizione per rinvio del processo si calcola in base alla effettiva natura del rinvio; se il rinvio è richiesto dalla difesa, anche se concordato con la controparte, non si applica il limite previsto per l'ipotesi di rinvio per impedimento.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e preclude la possibilità di esaminare, in cassazione, l'eventuale prescrizione maturata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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