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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23291/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per rapina aggravata e porto di arma. Il ricorrente contestava: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla gravità indiziaria, sostenendo che le deduzioni difensive non sono state valutate, che lo scooter 50 cc era inidoneo a favorire la fuga e che non era dimostrato il ruolo di "palo"; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, censurando il richiamo al pericolo di inquinamento probatorio, la valutazione di mera verosimiglianza circa la consapevolezza dell'uso dell'arma e l'ingiustificata valorizzazione di precedenti penali (riferiti a reati per stupefacenti del 2010); manca motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; (3) violazione di legge e difetto di motivazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura, lamentando motivazione meramente formale che non dimostra la rispondenza della misura ai parametri di proporzionalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi essenziali: la Corte non può riesaminare i fatti e le prove (richiamo a giurisprudenza consolidata) e il giudizio del Tribunale del Riesame risulta immune da vizi logici o omissioni decisive. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate la gravità indiziaria e le esigenze cautelari valorizzando, tra gli altri elementi, l'itinerario dei soggetti coinvolti, l'assenza di attività alternative del ricorrente nei pressi del luogo della rapina, il fatto che la rapina sia stata consumata in un paese diverso da quello di provenienza e il tempestivo ritorno, la parziale copertura della targa del motorino (segnalata in sede di SIT), e l'incontro con atteggiamenti affettuosi dopo il fatto che contrasterebbe la versione di conoscenza sommaria. Tali elementi, considerati unitariamente, fondano la gravità indiziaria. Sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della prossimità temporale del fatto, la presenza di precedenti, la gravità del reato commesso con armi e le modalità pianificate (scelta del luogo e copertura parziale della targa), tutte idonee a dimostrare pericolosità attuale e rischio di reiterazione. Quanto alla proporzionalità, l'ordinanza è ritenuta sufficientemente motivata facendo riferimento alla relazione del GIP e alle modalità studiate della commissione del reato. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamata in relazione alle modalità procedurali di trattazione del ricorso (procedure semplificate/da remoto previste dalla norma).

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende

    Applicato per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende determinato equitativamente dalla Corte in ragione della colpa procedurale del ricorrente.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma primo

    Riferimento nei motivi di gravame ai precedenti penali del ricorrente, indicati come reati ex art. 73 comma primo d.p.r. 309/90

    Citato dalla difesa per sminuire la rilevanza dei precedenti; la Corte ne prende atto ma ritiene comunque pertinenti le vicende pregresse nella valutazione della pericolosità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis: sez. 6, n. 27429/2006, sez. 6, n. 25255/2012, sez. 6, n. 11194/2012)

    Rinvio a precedenti della Corte secondo cui la Cassazione non può procedere a nuova valutazione degli elementi di fatto

    Usata per ribadire il limite del sindacato di legittimità: la Corte non può rivedere il giudizio di merito sui fatti e sulle prove salvo vizi logici, illogicità manifeste o omissioni gravi nella motivazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione probatoria: i motivi che chiedono una "rilettura" dei fatti o delle prove sono generalmente inammissibili salvo palese illogicità o omissione decisiva nella motivazione di merito.
  • La gravità indiziaria può fondarsi anche su elementi indiziari di contesto e sulla loro valutazione unitaria (itinerario, comportamento post-fatto, accorgimenti per eludere identificazione come copertura della targa): non è necessario il riscontro probatorio pieno, ma una compattezza di indizi idonea a fondare il gravame cautelare.
  • Per le esigenze cautelari il giudice deve motivare attualità e concretezza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; valutazioni sulla prossimità temporale, precedenti e modalità della commissione (uso di armi, pianificazione, precauzioni per non farsi identificare) possono giustificare una misura restrittiva.
  • La proporzionalità della misura cautelare deve essere argomentata, ma il richiamo e l'integrazione della motivazione del GIP da parte del Tribunale del riesame è ammissibile se coerente e se chiarisce il nesso tra gravità-delitto, pericolosità e limitazione della libertà.
  • When alleging errors in the evaluation of prior convictions or of factual circumstances, the defence should point to specific logical gaps, omissioni o contraddizioni nella motivazione di merito; semplici argomentazioni di verosimiglianza non bastano davanti alla Cassazione.
  • Se si contesta una misura cautelare su base di presunte insufficienze probatorie, è più efficace proporre ricorso per cassazione solo quando vi siano violazioni di diritto o macroscopiche illogicità nella motivazione, altrimenti il rischio è l'inammissibilità e condanna alle spese.

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