Ordinanza n. 2039/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, impugnata con motivi aggiunti; il ricorso introduttivo contestava inoltre il silenzio sulla convocazione per gli adempimenti del primo ingresso e, in subordine, sulle istanze per il permesso di soggiorno per attesa occupazione o per il subentro di altro datore di lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso con rito sul silenzio per ottenere l’accertamento dell’inadempimento delle amministrazioni rispetto alla richiesta di convocazione per gli adempimenti del primo ingresso, successiva al rilascio del nulla osta per lavoro subordinato, e, in subordine, rispetto alle istanze per l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e per il subentro di un altro datore di lavoro. Nelle more è stato adottato un provvedimento negativo di revoca del nulla osta, non notificato ma depositato nel giudizio, impugnato con motivi aggiunti insieme agli atti connessi, presupposti o consequenziali, con domanda cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda sul silenzio né i motivi aggiunti contro la revoca. Ha rilevato che, mentre il ricorso era stato introdotto con il rito ex art. 117 c.p.a., l’amministrazione aveva adottato il provvedimento negativo richiesto e il ricorrente lo aveva impugnato con motivi aggiunti, formulando anche domanda cautelare. Poiché il cumulo di domande impone il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., ha disposto il mutamento del rito e fissato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, c.p.a.
Considerato che, in caso di cumulo delle domande, il ricorso deve essere trattato con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.
Il cumulo della domanda proposta con rito sul silenzio e della domanda di annullamento del provvedimento sopravvenuto, impugnato con motivi aggiunti, comporta la trattazione del ricorso con il rito ordinario.
art. 117 c.p.a.
Osservato che, pur se il ricorso, introdotto con il rito ex art. 117 c.p.a., contiene la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione su istanza del ricorrente, nelle more è stato adottato il provvedimento (di contenuto negativo) che il ricorrente chiedeva e che lo stesso è stato impugnato in questa sede con rituali motivi aggiunti, con domanda di sospensiva;
Il rito sul silenzio era stato attivato per l’inerzia dell’amministrazione, ma l’adozione nelle more di un provvedimento negativo, ritualmente impugnato con motivi aggiunti e domanda cautelare, ha determinato il cumulo di domande e quindi il passaggio al rito ordinario.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio introdotto con il rito sul silenzio, l’amministrazione adotta nelle more un provvedimento negativo e il ricorrente lo impugna con motivi aggiunti, il cumulo della domanda sul silenzio con quella di annullamento comporta la trattazione del ricorso secondo il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.
Come è indicizzato
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