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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36253/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna del Tribunale di Cuneo per truffa e tentativo di truffa. Salandra deduce la nullità assoluta del procedimento per omessa citazione personale all'udienza di trattazione del 16/11/2021 (mancata notifica del rinvio disposto il 29/09/2021), invocando gli artt. 178, 179 c.p.p. e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ferrante lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo all'identificazione come "Fiore Antonio" e deduce la violazione delle norme sulla utilizzabilità dei verbali di individuazione fotografica (artt. 511, 514, 526 c.p.p.), sostenendo che quei verbali sono stati illegittimamente acquisiti e utilizzati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Salandra: la notifica del primo rinvio (29/09/2021) era stata regolarmente eseguita, mentre la successiva mancata notifica del rinvio al 16/11/2021 costituisce nullità di ordine generale a regime intermedio e non nullità assoluta; tale nullità doveva essere dedotta nei termini di legge (art. 180 e 182 c.p.p.), non lo essendo stata la stessa si è sanata, rendendo il motivo inammissibile. Per Ferrante: le censure sulla valutazione delle prove sono questioni di fatto non sindacabili in Cassazione se fondate su motivazioni congrue del giudice di merito; riguardo ai verbali di individuazione fotografica il ricorso è aspecifico perché non dimostra l'incidenza dell'eventuale esclusione di quei verbali sul risultato probatorio complessivo; inoltre la sentenza di merito si è basata sulle dichiarazioni testimoniali che hanno riferito l'avvenuto riconoscimento fotografico, qualificato come prova atipica e utilizzabile. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; i ricorrenti sono condannati alle spese e ciascuno è sanzionato con 3.000 euro a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Prevede la nullità degli atti processuali per i vizi indicati; la Corte ha ritenuto che la fattispecie dedotta da Salandra non rientri nella nullità assoluta prevista ma in una nullità di ordine generale a regime intermedio

  • art. 179 c.p.p.

    Disciplina le nullità assolute; la Corte ha escluso l'applicabilità per l'omessa notifica del rinvio quando la citazione iniziale era regolare

  • art. 180 c.p.p.

    Stabilisce i termini per la deduzione delle nullità di ordine generale; la mancata tempestiva eccezione determina la sanatoria della nullità invocata

  • art. 182, comma 2 c.p.p.

    Norma procedurale sui termini per le eccezioni di nullità richiamata dalla Corte per la necessità di dedurle tempestivamente

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibili i ricorsi

  • art. 192 c.p.p.

    Principi sulla motivazione delle decisioni dei giudici di merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e non sindacabile in Cassazione

  • artt. 511, 514, 526 c.p.p.

    Norme che regolano l'utilizzabilità e la disciplina delle prove e delle letture in dibattimento; la Corte ha ritenuto che l'eventuale illegittima acquisizione dei verbali fotografici fosse irrilevante se la decisione si fonda sulle dichiarazioni testimoniali

  • art. 500, commi 1 e 4 c.p.p.

    Norme sull'acquisizione di atti e letture consentite; richiamate in relazione alla contestata utilizzabilità dei verbali fotografici

  • art. 97, comma 4 c.p.p.

    Prevede la sostituzione dei difensori; menzionata nel contesto delle comunicazioni di udienza e delle notifiche ai difensori

  • art. 431, comma 1 c.p.p.

    Elenca gli atti che formano il fascicolo del dibattimento; la Corte ha osservato che la legge consente acquisizioni concordate di atti ulteriori rispetto a quelli elencati

Massime di principio

  • L'omessa notifica del rinvio di un'udienza, se la citazione in giudizio è stata regolarmente effettuata, configura generalmente una nullità di ordine generale a regime intermedio e non una nullità assoluta: va eccepita nei termini di legge (art. 180 e 182 c.p.p.) altrimenti si considera sanata.
  • In Cassazione non è possibile sindacare libremente la valutazione della prova operata dal giudice di merito salvo che non emergano vizi di motivazione che configurino violazioni di legge o manifesta illogicità; le questioni di fatto e di credibilità sono in massima parte insindacabili.
  • I verbali di individuazione fotografica, se illegittimamente acquisiti nel fascicolo, possono essere irrilevanti se la decisione del giudice si fonda su autonome dichiarazioni testimoniali che attestano l'avvenuto riconoscimento; in Cassazione chi impugna deve specificare l'incidenza che l'esclusione dell'atto avrebbe sul convincimento probatorio complessivo.
  • La tempestività e la specificità delle censure sono essenziali in sede di cassazione: la mancanza di una chiara indicazione dell'incidenza probatoria o del vizio di diritto comporta l'inammissibilità per aspecificità.
  • La giurisprudenza consolidata distingue fra nullità assolute (sanabili solo in casi estremi) e nullità relative o di ordine generale a regime intermedio che richiedono eccezione tempestiva; l'uso di precedenti giurisprudenziali deve essere pertinente alla fattispecie concreta (es. differenza tra omesso avviso ai difensori e omesso avviso al soggetto già regolarmente citato).

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