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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12728/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva revocato il riconoscimento di indulto (precedente ordinanza del 30/10/2014). Il ricorrente impugnava la revoca del riconoscimento di indulto relativa a una porzione di pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché successivamente alla proposizione del ricorso la Corte d'appello, con ordinanza del 30/04/2021, ha dichiarato l'estinzione della porzione di pena oggetto del provvedimento impugnato; risulta anche una dichiarazione di rinuncia presentata dal difensore. Il PG aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità. La Corte ha inoltre precisato, richiamando giurisprudenza consolidata, che alla sopravvenuta inammissibilità per carenza di interesse non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese né alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, artt. 591 e 606

    Gli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, prevedono ipotesi specifiche di inammissibilità. La Corte osserva che la sopravvenuta inammissibilità per carenza d'interesse è distinta dalle cause previste da tali articoli.

  • Ordinanza della Corte d'appello di Milano del 30/04/2021

    Con questa ordinanza è stata dichiarata l'estinzione della porzione di pena oggetto del ricorso, evento che ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione in Cassazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., nn. 20/1996 e 7/1997; Sez. 6 n.22747/2003; Sez. 2 n.30669/2006)

    Principio consolidato secondo cui la sopravvenuta inammissibilità per carenza d'interesse non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'oggetto concreto della controversia (es. estinzione della pena), il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • La sopravvenuta carenza d'interesse è diversa dalle cause di inammissibilità previste dagli artt. 591 e 606 c.p.p.; va verificata l'effettiva sussistenza dell'interesse a ottenere la decisione della Corte.
  • In presenza di sopravvenuta carenza d'interesse, la giurisprudenza considera ingiustificata l'imposizione delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende nei confronti del ricorrente.
  • Prima di proseguire con impugnazioni, è opportuno verificare eventi sopravvenuti (es. estinzione di pena, rinunce o provvedimenti successivi) che possano rendere vano il gravame e determinare inammissibilità.
  • Nel caso di sopravvenuta estinzione dell'interesse, il difensore può dichiarare rinuncia: ciò va comunque valutato alla luce della tempistica e degli effetti sui profili economici (spese, sanzioni).

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