Cassazione Penale, Sentenza n. 18831/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna, articolata su tre censure principali: 1) inesatta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti Piola e Serra, per presunta condizione di "indagati" al momento della dichiarazione e violazione degli artt. 191 e 197-bis cod. proc. pen.; 2) errore nella determinazione delle contestazioni in continuazione e nel computo degli aumenti per continuazione (art. 81 cod. pen.), con la tesi che molte condotte sarebbero dovute essere assorbite in un numero inferiore di capi; 3) eccessività e mancata differenziazione degli aumenti per continuazione, con mancata considerazione della possibilità di qualificare talune condotte come ipotesi lieve ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: 1) il primo motivo è stato ritenuto aspecifico perché non ha criticato puntualmente la motivazione della sentenza impugnata e si è limitato a riproporre censure già svolte in appello; la Corte territoriale aveva inoltre osservato che, in sede di abbreviato, le dichiarazioni "contra alios" sono utilizzabili ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.; 2) il secondo motivo è stato considerato generico e meramente assertivo, non essendo stato dedotto specificamente in appello e quindi inammissibile in cassazione; la Corte richiama l'orientamento secondo cui questioni non oggetto effettivo dell'appello non possono essere prospettate in cassazione; 3) il terzo motivo è stato ritenuto anch'esso generico e non ha fornito indicazioni di fatto o di diritto calibrate sulle singole imputazioni, per cui la motivazione della Corte territoriale (che aveva valutato gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.) è stata considerata coerente. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice di legittimità ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme sui motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha richiamato il requisito di specificità del motivo e l'obbligo di confronto diretto con la motivazione impugnata: censure generiche o ripropositive sono inammissibili.
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sull'acquisizione delle dichiarazioni; la Corte ha esaminato la contestazione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni degli acquirenti, ritenendo che la doglianza fosse aspecifica e che, in sede di abbreviato, la questione non producesse nullità idonea a rendere illegittimo l'impiego delle dichiarazioni.
art. 197-bis cod. proc. pen.
Norma sulle garanzie previste per le dichiarazioni rese da persone sottoposte a procedimento: il ricorrente lamentava la mancanza di garanzie per Piola e Serra, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente documentata.
art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
Previsione che, nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni rese "contra alios" possono essere utilizzate: la Corte territoriale ha ritenuto applicabile tale disposizione alle dichiarazioni dei compratori, argomento condiviso implicitamente dalla Cassazione in sede di valutazione dell'aspecificità del motivo.
art. 81 cod. pen.
Regola sulla continuazione e sugli aumenti di pena; la difesa contestava il frazionamento delle imputazioni e il computo degli aumenti, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specificazione in appello, nulla potendo in cassazione senza puntuale confronto con le motivazioni di merito.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina l'ipotesi lieve per specifiche condotte di detenzione/cessione; la difesa invocava la riconduzione di talune condotte all'ipotesi lieve, ma non ha fornito elementi specifici sufficienti per rimettere in discussione la valutazione di merito.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte territoriale ha richiamato e valutato gli elementi dell'art. 133 nella motivazione sulla congruità degli aumenti, considerazione ritenuta esaustiva dalla Cassazione.
art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
Principio richiamato nella sentenza per indicare che questioni non poste o svolte in modo generico in appello non possono essere valorizzate in cassazione; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili i motivi nuovi o generici.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha irrogato, per profili di colpa, una ammenda di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prescrive la trattazione in forma cartolare del ricorso in determinate ipotesi; la vicenda è stata trattata in forma cartolare ai sensi di questa norma, come indicato nel dispositivo.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: riproporre in modo generico censure già avanzate in grado di appello conduce all'inammissibilità.
- Le contestazioni sull'utilizzabilità di dichiarazioni di terzi richiedono prova documentale chiara (ad es. atti che dimostrino lo status di indagato al momento della dichiarazione); nelle procedure di giudizio abbreviato le dichiarazioni "contra alios" possono essere utilizzate ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis.
- Le doglianze relative alla continuazione e al conteggio degli aumenti di pena devono essere formulate con precisione in appello e specificate in cassazione: le censure generiche sul frazionamento dei capi o sull'eccessività degli aumenti non sono considerate idonee.
- Per far valere la sussunzione di fatti nell'"ipotesi lieve" (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) è necessario indicare dati concreti e comparativi (quantità, tipologia della sostanza, modalità) che giustifichino la diversa qualificazione rispetto alla valutazione di merito.
- Proporre ricorsi o motivi generici espone al rischio di condanna alle spese e, se rilevabile colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al pagamento di ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto è opportuno un rigoroso esame preliminare di specificità e documentazione delle censure prima di proporre il ricorso in cassazione.
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