Sentenza n. 901/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 420/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto l'actio iudicati nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo il mancato adempimento della sentenza n. 420/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione a mettere a disposizione la carta docente con l'accredito delle somme spettanti per tre annualità scolastiche. La sentenza era stata notificata il 3 luglio 2024 all'indirizzo PEC dell'amministrazione, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate. Nonostante la richiesta di accredito, il Ministero è rimasto inerte. Il ricorrente ha chiesto l'integrale ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e accertando il perdurante inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con il compito di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha posto compensi e spese dell'eventuale attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendo applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché manifestamente iniqua in rapporto alla funzione della carta docente, qualificata come contributo per l'aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 828,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR lo applica a fronte dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione della sentenza lavoristica.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità è stata negata perché ritenuta manifestamente iniqua, considerata la natura non corrispettiva della carta docente.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola sulla imputazione all'amministrazione inadempiente dei compensi e delle spese dell'attività commissariale, benché prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
È richiamato quale disposizione introduttiva dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente quanto alla disciplina delle spese commissariali.
Massime di principio
- Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza passata in giudicato e persistendo l'inerzia dell'amministrazione obbligata, è ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della pronuncia del giudice ordinario anche quando essa imponga l'accredito di somme dovute mediante uno strumento amministrativo specifico.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- La disciplina che pone a carico dell'amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell'attività del commissario ad acta può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alla natura e alla funzione della prestazione oggetto del giudicato, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua; tale iniquità è stata ravvisata per la carta docente, avente natura di contributo per aggiornamento e formazione e non di corrispettivo.
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