Corte di giustizia, Sentenza C-461/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 ottobre 2024. — Umweltforum Osnabrücker Land eV contro Landkreis Osnabrück. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Atti per i quali è richiesta una valutazione – Atto nazionale che designa un sito come zona speciale di conservazione – Elenco delle attività umane che, salvo eccezioni, sono vietate su tale sito. — Causa C-461/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che il regolamento tedesco di designazione di una zona speciale di conservazione, comprensivo di divieti e eccezioni per varie attività, debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42. Secondo la Corte, l’atto è, nel suo complesso, direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000, perché attua le misure di conservazione richieste dalla direttiva 92/43. Le questioni ulteriori sollevate dal giudice del rinvio sono rimaste assorbite.
Atto nazionale di designazione di una zona speciale di conservazione e divieti/deroghe di attività: esclusione dall’obbligo di valutazione ambientale strategica ex direttiva 2001/42
La questione giuridica
Se un atto con cui uno Stato membro designa un sito come zona speciale di conservazione ai sensi della direttiva 92/43, e che disciplina i divieti di attività sul sito prevedendo anche eccezioni, debba essere qualificato come "piano o programma" soggetto a valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43; e, in caso di risposta affermativa, se la valutazione debba riguardare l’intero atto o solo singole disposizioni, nonché le ulteriori conseguenze procedurali dell’eventuale omissione della valutazione.
Principio di diritto
Un atto nazionale che, in attuazione della direttiva 92/43, designa un sito come zona speciale di conservazione e istituisce per tale sito un regime giuridico di divieti e di eccezioni per le attività umane, quando sia volto nel suo insieme a definire le misure regolamentari necessarie alla gestione del sito, è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito stesso e, pertanto, non rientra nella nozione di "piani e programmi" per i quali è obbligatoria una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/42/CE
- Direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2011/92/UE
Atto nazionale di designazione di una zona speciale di conservazione e valutazione ambientale strategica
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht in una controversia tra un’associazione ambientalista e il distretto di Osnabrück sulla legittimità di un regolamento che designa una zona di tutela paesaggistica come elemento essenziale di un sito Natura 2000. Il problema centrale era stabilire se tale atto dovesse essere sottoposto a valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42.
Fatti e procedimento principale
Il regolamento del 30 settembre 2019 classificava il sito "Ruscelli nell’Artland" come zona di tutela paesaggistica, ne individuava gli obiettivi di conservazione e introduceva un elenco di divieti per varie attività, accompagnato da eccezioni per attività come manutenzione delle acque, pesca, agricoltura e silvicoltura. Il distretto non aveva effettuato una valutazione ambientale né un esame preliminare sulla necessità della stessa prima dell’adozione del regolamento. L’associazione ricorrente ha quindi contestato la legittimità del regolamento.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte ha richiamato l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42, che impone la valutazione ambientale per piani e programmi per i quali sia richiesta una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43. Quest’ultima, in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, disciplina la designazione delle zone speciali di conservazione, le misure di conservazione e la valutazione di incidenza per piani o progetti che possano avere incidenze significative sul sito.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’atto di designazione di una ZSC e il relativo regime di divieti/eccezioni dovessero essere considerati, in tutto o in parte, direttamente connessi o necessari alla gestione del sito;
- se alcune singole disposizioni potessero essere qualificate come autonome e quindi soggette a valutazione;
- quali effetti avesse l’eventuale mancata previsione, nel diritto nazionale, di autorizzazioni o notifiche per le attività contemplate dalle eccezioni;
- se, in caso di obbligo di valutazione, essa dovesse riguardare solo singole norme o l’intero atto e se potesse essere sanata successivamente.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato, in primo luogo, che aveva già affermato nella sentenza CFE (C‑43/18) che l’atto con cui uno Stato membro designa un sito come zona speciale di conservazione è, per sua natura, direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, poiché l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43 impone tale designazione.
Ha precisato, tuttavia, che non ogni disposizione di un atto di designazione è automaticamente sottratta alla verifica: occorre guardare al suo contenuto. Nel caso concreto, il regolamento nazionale non conteneva disposizioni estranee alla gestione del sito, ma un insieme organico di regole volto a stabilire il regime giuridico di tutela richiesto dalla direttiva 92/43.
In particolare, le misure di conservazione previste dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43 possono consistere in misure regolamentari che limitano le attività umane nel sito rispetto a quanto prima consentito. Le disposizioni sui divieti e sulle eccezioni del regolamento tedesco, lette nel loro complesso e confermate anche dagli articoli 7, 9 e 10 del medesimo regolamento, erano quindi parte del regime necessario alla tutela del sito Natura 2000.
Decisione
La Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, deve essere interpretato nel senso che un atto con cui uno Stato membro designa un sito come zona speciale di conservazione e che elenca le attività umane vietate su tale sito, con le relative eccezioni, non rientra nella nozione di "piani e programmi" soggetti a valutazione ambientale obbligatoria.
Effetti delle ulteriori questioni
Poiché la risposta alle prime due questioni era risolutiva, la Corte non ha esaminato le questioni dalla terza alla settima, che restano quindi assorbite.
Principio affermato
Quando un atto nazionale di designazione di una zona speciale di conservazione si inserisce integralmente nel sistema di misure di conservazione richiesto dalla direttiva 92/43 e disciplina divieti ed eccezioni per le attività sul sito, esso è considerato direttamente connesso o necessario alla gestione del sito e non richiede una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42.
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