Cassazione Civile, Ordinanza n. 16060/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il suo reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale, a seguito di ricorso di un creditore e dopo la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che il credito posto a base dell'istanza di fallimento fosse contestato in un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che tale contestazione avrebbe dovuto impedire la dichiarazione di fallimento. Con il secondo motivo ha ancora invocato l'art. 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse ritenuto inattendibili i bilanci prodotti ai fini del concordato con riserva, senza considerare che il tribunale non aveva concesso il termine per il deposito della proposta e del piano e che il controllo richiesto era limitato alla correttezza della relazione del professionista. Ha inoltre contestato l'accertamento dello stato d'insolvenza, deducendo l'esistenza di immobili e crediti esigibili e la mancata considerazione della contestazione del credito del ricorrente istante. Con il terzo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse esaminato solo superficialmente i bilanci e trascurato le sue contestazioni e i documenti prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva una questione di fatto non trattata nella sentenza impugnata e comunque non specificamente devoluta nei precedenti gradi, oltre a essere formulato impropriamente sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, nel concordato preventivo con riserva, l'omesso deposito di bilanci attendibili entro il termine rilevante giustifica la declaratoria di inammissibilità e che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato plurimi indici sintomatici dell'insolvenza, coerenti con il criterio dell'impossibilità strutturale dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e non evidenziava un omesso esame di fatto decisivo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o contravvenga alla regola di valutazione prevista; non è utilizzabile per sollecitare un diverso apprezzamento del fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è ricondotta a questo vizio solo nei limiti in cui si denunci un errato regime legale di valutazione della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 161, secondo, terzo e sesto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Nel concordato con riserva l'imprenditore deve depositare la documentazione richiesta; la mancata produzione di bilanci qualificabili relativi agli ultimi tre esercizi prima della decisione può condurre all'inammissibilità.
art. 162, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Il tribunale può dichiarare inammissibile la domanda di concordato preventivo con riserva all'esito del procedimento camerale quando manchino i presupposti documentali richiesti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto nuove o non specificamente devolute nei gradi di merito, specie se la censura non indica dove e come esse siano state dedotte.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia dichiarato di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regola diversa; non consente di contestare il merito della valutazione probatoria.
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, per le società non in liquidazione lo stato di insolvenza va desunto dall'incapacità strutturale e non transitoria di continuare a operare proficuamente sul mercato e di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, non dal solo raffronto contabile tra attivo e passivo.
- Nel concordato preventivo con riserva la mancata produzione, prima della decisione sull'ammissibilità, di bilanci attendibili relativi agli ultimi tre esercizi può giustificare la declaratoria di inammissibilità della domanda.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito.
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