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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16778/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (postale)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte della società concessionaria del servizio postale, di un assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità a favore di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario. Il giudice di pace aveva condannato la società al risarcimento del danno in favore dell'avente diritto; il Tribunale di Roma aveva respinto l'appello, affermando in sintesi che chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario risponde del danno anche a prescindere da una specifica colpa nell'identificazione, e comunque che nel caso concreto la banca/struttura che aveva negoziato il titolo avrebbe dovuto nutrire sospetti per la contestualità tra apertura di un libretto di risparmio e incasso dell'assegno, nonché svolgere ulteriori verifiche. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 e dell'art. 1218 c.c., lamentando che la Corte di merito non avesse correttamente valutato la prova liberatoria e che non emergessero segni di contraffazione sul titolo o sui documenti esibiti; 2) violazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., sostenendo di aver agito con diligenza professionale nell'identificazione del presentatore; 3) violazione dell'art. 83 d.p.r. n. 156/1973, del d.m. 26 febbraio 2004 e dell'art. 1227, comma 1, c.c., deducendo il concorso colposo del mittente per avere spedito il titolo con posta ordinaria invece che con modalità più cautelative; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., contestando che il danno fosse stato trattato come in re ipsa e che fosse stato risarcito un pregiudizio solo potenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la pronuncia di merito nella parte in cui aveva affermato una responsabilità della società postale svincolata dal profilo della colpa, e ha censurato anche l'apprezzamento della diligenza professionale e l'esclusione del concorso di colpa del mittente per spedizione a mezzo posta ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736/1933

    La banca/struttura negoziatrice dell'assegno non trasferibile può liberarsi dimostrando che l'erronea identificazione del prenditore non le è imputabile e che ha agito con la diligenza professionale richiesta.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità per inadempimento presuppone l'imputabilità della mancata esecuzione, rispetto alla quale è ammessa prova liberatoria della diligenza.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza professionale del banchiere va valutata secondo il parametro dell'accorto operatore del settore, in relazione alle circostanze concrete e anche a eventuali indici anomali extracartolari.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato a sostegno del dovere di corretta esecuzione dell'operazione cartolare e della verifica del presentatore del titolo.

  • art. 83 d.p.r. n. 156/1973

    La spedizione del titolo secondo modalità postali ordinarie è valutata come condotta rilevante ai fini del concorso di colpa del mittente.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    Richiamato insieme alla disciplina postale per sostenere che il mittente avrebbe dovuto adottare una modalità di invio più cautelativa.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La spedizione del titolo con posta ordinaria può integrare concorso colposo del danneggiato, incidendo sulla responsabilità e sul danno risarcibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione del danno come in re ipsa e la ripartizione dell'onere della prova sul pregiudizio effettivo.

Massime di principio

  • Nel pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario, la responsabilità della banca negoziatrice non è oggettiva: essa può andare esente da responsabilità se prova di avere operato con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. e che l'errore di identificazione non le è imputabile.
  • La diligenza del banchiere non si misura con parametri rigidi o astratti, ma va apprezzata in concreto, considerando tutte le circostanze del caso, comprese eventuali anomalie extracartolari idonee a suscitare sospetti sulla legittimazione del presentatore.
  • La mera contestualità tra apertura di un rapporto di deposito e presentazione all'incasso di un assegno non trasferibile non è, di per sé, circostanza anomala sufficiente a imporre verifiche straordinarie o interrogazioni presso terzi; ulteriori controlli sono esigibili solo in presenza di specifici indici di sospetto.
  • La spedizione di un assegno non trasferibile a mezzo posta ordinaria può integrare concorso di colpa del mittente, perché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza; tale condotta può concorrere causalmente con l'eventuale errore della banca nell'identificazione del prenditore.
  • In tema di risarcimento del danno da pagamento indebito di assegno non trasferibile, il giudice non può prescindere dall'accertamento dell'effettivo pregiudizio e del relativo nesso causale, non essendo sufficiente una mera affermazione astratta o potenziale del danno.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMutuo
RamiObbligazioniBancario e finanziarioEsecuzioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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