Cassazione Penale, Sentenza n. 26396/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva: (i) incompetenza territoriale, sostenendo che la sede effettiva e fiscale della societa' fosse in Fondi (Latina) e dunque che dovesse applicarsi l'art. 18 d.lgs. 74/2000 con competenza del Tribunale di Latina; (ii) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, perché la grave situazione di salute e la oggettiva impossibilità di far fronte al debito avrebbero escluso il dolo; (iii) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilita' ex art. 131-bis c.p., dato il limitato superamento della soglia di punibilita' (appena oltre il 10%) e le circostanze di crisi e assenza di condotte fraudolente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto nei termini. Ha ritenuto corretta l'attribuzione della competenza al Tribunale di Cassino: il reato di omesso versamento IVA si consuma al momento della scadenza del termine per il pagamento e, a causa della dematerializzazione dei pagamenti telematici (possibili presso molteplici concessionari/intermediari), non è possibile individuare un unico "locus commissi delicti"; pertanto, in mancanza di elementi certi sul principio di pagamento nella circoscrizione indicata dal ricorrente, va applicato il criterio sussidiario del luogo di accertamento previsto dall'art. 18 d.lgs. 74/2000. Quanto al dolo, la Corte ha ritenuto non sottratta la responsabilita' dal fatto delle condizioni di salute e della crisi di liquidita', poiché non risultano prove di iniziative concrete poste in essere per il pagamento dell'IVA; non rilevano affermazioni generiche non supportate da elementi probatori. Infine, non e' stato riconosciuto l'art. 131-bis c.p. perché l'importo evaso superava la soglia di punibilita' (250.000 euro) di 26.788,00 euro, risultando quindi la condotta non di particolare tenuità. Il ricorrente è stato dichiarato inammissibile, condannato alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Delitto di omesso versamento dell'IVA: il reato si consuma al momento della scadenza del termine utile per il pagamento della imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale; il luogo di consumazione è il luogo in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento.
Disciplina speciale della competenza territoriale per i reati tributari: stabilisce che, per i reati diversi da quelli in dichiarazione, la competenza si determina ai sensi dell'art. 8 c.p.p.; solo se non è possibile individuare il luogo di consumazione, rileva il luogo di accertamento del reato. La Corte ha applicato il criterio sussidiario del luogo di accertamento (Cassino) per l'art. 10-ter.
Regola generale sul locus commissi delicti: la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui il reato è consumato. La Corte ha richiamato questo principio per definire che la consumazione dell'omesso versamento coincide con il luogo in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento.
Regole suppletive sulla determinazione della competenza territoriale; nel caso dei reati tributari la disciplina speciale dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 prevale sulle regole generali (art. 9 c.p.p.) quando è applicabile.
art. 37, comma 49 del d.l. n. 223 del 4 luglio 2006, conv. nella legge n. 248/2006
«a partire dal 10 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi ...»
Ha introdotto l'obbligo di pagamento telematico (modello F24) tramite sportelli bancari o intermediari, determinando la dematerializzazione del pagamento e rendendo impossibile individuare un unico luogo di pagamento fisico; tale circostanza giustifica l'uso del criterio del luogo di accertamento per la competenza.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto non riconoscibile l'esimente in presenza di un importo evaso superiore alla soglia di punibilità (250.000 euro) e di danno all'Erario non esiguo.
art. 13, comma 3-bis d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87)
Prevede elementi e condizioni (es. cause non imputabili all'autore sopravvenute all'incasso, crisi non transitoria di liquidita' per specifiche ragioni) rilevabili per valutare profili di responsabilita'; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha dedotto elementi sufficienti per avvalersi di tali previsioni.
Massime di principio
- Per i reati di omesso versamento IVA (art. 10-ter), la consumazione si verifica alla scadenza del termine di pagamento e il locus commissi delicti è il luogo in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento; tuttavia, a seguito dell'obbligo di pagamento telematico, spesso non è possibile individuare un unico luogo fisico di pagamento.
- Quando non è possibile determinare con certezza il luogo di consumazione, va applicato il criterio speciale del luogo di accertamento previsto dall'art. 18 d.lgs. 74/2000 (luogo dove ha sede l'ufficio che ha effettuato l'accertamento), che prevale sulle regole generali del codice di procedura penale.
- La semplice indicazione della "sede effettiva" della societa' non basta a spostare la competenza territoriale se non è fornita prova concreta di un principio di pagamento effettuato o di elementi che individuino il luogo di effettiva esecuzione dell'obbligo tributario.
- Le condizioni di salute o la crisi di liquidità del responsabile non escludono automaticamente il dolo richiesto per l'art. 10-ter: è necessario dimostrare specifiche cause non imputabili, azioni concrete intraprese per fronteggiare il debito o l'impossibilità obiettiva e documentata di adempiere.
- L'esimente della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non opera se l'importo evaso supera la soglia normativa o se il danno all'Erario non è esiguo; la valutazione di tale esimente richiede una concreta e completa valutazione di tutti gli elementi di fatto, ma rimane vincolata alle soglie e ai criteri di legge.
- In sede di cassazione non possono essere riconsiderati liberamente fatti e valutazioni di merito non adeguatamente documentati in ricorso: le deduzioni che restano generiche o prive di specifici elementi probatori non sono valutabili ai fini della riforma.
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