Sentenza del 11/11/2016 n. 8526 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Emissione fattura per operazioni inesistenti - Fatture rinvenute in banca e utilizzate per anticipazione di credito bancario - Mancata registrazione e contabilizzazione - Non rileva - Pagamento dell'imposta - Obbligo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che le fatture relative a operazioni inesistenti non dovessero comportare il pagamento dell'IVA poiché non erano state registrate né contabilizzate nei registri IVA e risultavano utilizzate esclusivamente per ottenere anticipazioni di credito bancario non altrimenti spettanti. La questione riguardava quindi l'applicazione dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 alle fatture emesse per operazioni inesistenti.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Le operazioni inesistenti indicate in fattura sono comunque imponibili ai fini IVA quando la fattura sia stata emessa e consegnata o spedita alla controparte nei modi previsti dall'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972. La mancata registrazione e contabilizzazione delle fatture non esclude l'obbligo di versare l'imposta, poiché l'obbligazione tributaria sorge con l'emissione della fattura, anche se questa è stata predisposta soltanto per ottenere un finanziamento o un'anticipazione bancaria.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
La fattura si considera emessa quando viene consegnata o spedita alla controparte secondo le modalità previste dalla norma.
Art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Chi emette una fattura per operazioni inesistenti è tenuto a pagare l'IVA indicata, anche se l'operazione non è stata realmente effettuata e la fattura non è stata registrata o contabilizzata.
Massime di principio
- L'emissione di una fattura per un'operazione inesistente può far sorgere l'obbligo di pagamento dell'IVA indipendentemente dalla concreta realizzazione dell'operazione.
- La mancata registrazione della fattura nei registri IVA non elimina l'obbligazione tributaria prevista per le fatture relative a operazioni inesistenti.
- Anche l'utilizzo della fattura per finalità diverse dalla vendita, come ottenere anticipazioni bancarie o finanziamenti, non impedisce l'applicazione dell'IVA se il documento è stato formalmente emesso e portato nella disponibilità della controparte.
- Per escludere l'obbligo previsto dall'art. 21, comma 7, non è sufficiente dimostrare che la fattura non sia stata contabilizzata; occorre contestare l'effettiva emissione o la consegna/spedizione del documento secondo le modalità di legge.
- La disciplina mira a tutelare la neutralità e l'affidabilità del sistema IVA, impedendo che l'emissione di documenti fiscali falsi produca effetti finanziari senza il corrispondente versamento dell'imposta.
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