Cassazione Penale, Sentenza n. 47639/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sospensione e/o revoca dell'ordine di demolizione, sostenendo che i permessi/condoni rilasciati erano legittimi e che non sussisteva elusione del limite volumetrico perché le domande di sanatoria erano state presentate da soggetti diversi e riguardavano unità immobiliari preesistenti distinte. Hanno altresì eccepito l'applicabilità della circolare ministeriale n. 2699/2005 e affermato di aver eliminato il volume eccedente relativo al piano seminterrato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale dell'esecuzione avesse motivato correttamente, applicando il principio secondo cui l'art. 39 L. n. 724/1994 impone di considerare l'edificio come un complesso unitario e vieta il frazionamento artificioso delle istanze di condono per eludere i limiti volumetrici (750 mc per unità, 3.000 mc per l'intero edificio). Nel caso concreto il Tribunale ha fatto riferimento all'ordine di demolizione che riguardava il "corpo di fabbrica in c.a. di circa mq. 330 articolato su tre livelli con ricavo al piano rialzato e al primo piano di due unità immobiliari per piano. Il tutto munito di cassa scala" e ha ritenuto artificioso il frazionamento in quattro istanze di condono. Inoltre la Corte ha confermato che opere aggiuntive o ripristini eseguiti dopo il 31/12/1993 non possono rendere condonabile una volumetria eccedente e che la circolare ministeriale è mero atto interpretativo non vincolante e non può prevalere sul dato normativo. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata dai ricorrenti come criterio di cassazione; la Corte ha ritenuto le doglianze riproduttive e non confrontate con la motivazione del giudice di merito, quindi inammissibili
art. 39, legge 23 dicembre 1994, n. 724
Interpretato nel senso che ogni edificio va considerato unitariamente: le istanze di sanatoria frazionate per singole unità che compongono un unico manufatto costituiscono artificioso frazionamento finalizzato ad eludere i limiti volumetrici per la condonabilità
art. 43, legge 23 dicembre 1994, n. 724
Richiamato unitamente all'art. 39; la disciplina complessiva non consente elusioni mediante frazionamento delle domande di condono
art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modificazioni in l. 24 novembre 2003, n. 326
Il condono previsto richiede il rispetto dei limiti di cubatura (750 mc per unità e 3.000 mc per l'intera costruzione); la Corte ne ha riaffermato l'operatività e la finalità di sanare abusi modesti
art. 35, comma 14, legge 28 febbraio 1985, n. 47
Consente modesti lavori di rifinitura sulle opere abusive già esistenti; non può però essere utilizzato per ridurre volumetrie eccedenti dopo il termine del 31/12/1993 al fine di rendere condonabile l'opera
art. 43, comma 5, legge 28 febbraio 1985, n. 47
Consente opere strettamente necessarie a rendere funzionali edifici non completati per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali; principio richiamato ma non applicabile alla fattispecie
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la sanzione pecuniaria: norma applicata dalla Corte
Circolare Ministero delle Infrastrutture n. 2699 del 7 dicembre 2005
"il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è condizionato dall'effettiva esecuzione delle demolizioni, che deve avvenire con le modalità indicate dalle norme relative al completamento delle opere abusive (art. 35, comma 14, della legge n. 47/1985). Qualora, invece, non risulti oggettivamente possibile la demolizione delle opere eccedenti il suddetto limite, la sanatoria sarà preclusa"
La circolare è considerata un atto amministrativo interpretativo non vincolante per il giudice penale né per i destinatari; non può prevalere sull'evidenza normativa: la Corte l'ha ritenuta irrilevante rispetto al principio di unitarietà dell'edificio e ai limiti di volumetria statuari
Massime di principio
- Il condono edilizio va valutato considerando l'edificio come un complesso unitario: non è consentito il frazionamento artificioso delle istanze di sanatoria per eludere i limiti volumetrici previsti dalla legge
- I limiti volumetrici rilevanti sono 750 mc per ciascuna unità abitativa e 3.000 mc per l'intera costruzione (ai sensi dell'art. 32 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003); se la volumetria complessiva eccede tali limiti la sanatoria è preclusa
- Opere o demolizioni eseguite dopo il termine perentorio (31/12/1993) non possono essere utilizzate per ridurre volumetrie eccedenti e rendere così condonabile un'opera illegittima: ciò integra un intervento elusivo
- Le circolari amministrative costituiscono interpretazioni non vincolanti e non possono prevalere sul testo normativo né vincolare il giudice penale
- Sono ammissibili istanze separate solo se esiste una reale situazione di disunitarietà (es. divisione catastale, titoli abilitativi distinti, o più soggetti proprietari con diritto distinto); in assenza di tali elementi la pluralità di domande può essere considerata artificiosa
- Le possibilità di intervento posteriore compatibili con la sanatoria sono strettamente limitate alle ipotesi previste dall'art. 35, comma 14 e dall'art. 43, comma 5, L. 47/1985, e non consentono operazioni postume dirette ad eludere i requisiti di condonabilità
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