Cassazione Civile, Ordinanza n. 23446/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Con contratto del 16 marzo 1999 un proprietario concesse a una società il diritto di superficie su alcuni terreni sui quali era presente una cava, dichiarando che la società intendeva realizzare un impianto di discarica. Le parti stabilirono che il contratto fosse a tempo determinato, comunque non inferiore a dieci anni e fino all’esaurimento della discarica, e che la sua efficacia fosse sospensivamente condizionata al rilascio dell’autorizzazione amministrativa necessaria per l’installazione dell’impianto. Il proprietario convenne in giudizio la società chiedendo la cessazione degli effetti del contratto per scadenza del termine decennale; in corso di causa, in via subordinata, chiese dichiararsi l’inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva entro il termine di dieci anni. La società resistette contestando domanda e ammissibilità della nuova prospettazione. In appello il proprietario ottenne la riforma della decisione di primo grado e la declaratoria di inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva. La società ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione degli artt. 112, 113 e 183 c.p.c., sostenendo che la domanda subordinata introdotta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. fosse una nuova domanda non sostitutiva e quindi inammissibile, oltre a lamentare il giudicato interno sulla relativa statuizione del primo giudice; con il secondo dedusse violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che l’appello del proprietario fosse inammissibile per difetto di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui non si confrontava con una autonoma ratio decidendi della sentenza d’appello: la Corte territoriale aveva infatti ritenuto, in via principale, che già dall’atto di citazione originario emergesse la domanda di inefficacia per mancato avveramento della condizione, e solo in via aggiuntiva aveva reputato ammissibile la successiva esplicitazione della domanda nella memoria ex art. 183 c.p.c. La ricorrente aveva attaccato solo questa seconda argomentazione. Inoltre, è stata esclusa la formazione del giudicato interno sulla pretesa inammissibilità della domanda, poiché il giudice di primo grado si era limitato a un rilievo meramente incidentale e non decisivo, privo di effetti sul dispositivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul difetto di specificità dell’appello: l’atto di gravame conteneva una sufficiente individuazione dei punti contestati e delle ragioni di censura, secondo il testo dell’art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis e secondo la nozione di revisio prioris instantiae. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore antistatario della controparte, e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro di deduzione di errori di ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la censura non è stata accolta.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in connessione alla dedotta violazione dei poteri del giudice, senza che ne sia stata ravvisata la violazione.
art. 183 c.p.c.
La Corte ribadisce che la domanda nuova o modificata è ammissibile se connessa alla vicenda sostanziale dedotta e se non compromette il diritto di دفاعesa della controparte o allunga i tempi del processo; nel caso concreto, tuttavia, la censura è stata inammissibile per mancata confutazione di una autonoma ratio decidendi.
art. 342 c.p.c.
L’atto di appello deve indicare chiaramente questioni e punti contestati, con una parte argomentativa che contrasti le ragioni della decisione impugnata, senza formule sacramentali o progetto alternativo di sentenza.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 134 del 2012
Richiamata come legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012, che ha modificato l’art. 342 c.p.c.
D.L. n. 83 del 2012
Richiamato per la nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis.
art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.
È il veicolo processuale utilizzato per la precisazione/integrazione della domanda, ritenuto ammissibile nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Usato come base per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Quando una sentenza d’appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte; l’impugnazione parziale rende inammissibili le doglianze residue per difetto di interesse.
- Un rilievo del giudice di primo grado inserito solo incidentalmente nella motivazione, senza riflesso sul dispositivo, non determina giudicato interno e non può essere trattato come statuizione autonoma da impugnare.
- Ai fini dell’art. 183 c.p.c., la modificazione o precisazione della domanda è ammissibile se resta connessa al nucleo fattuale dedotto e non arreca pregiudizio al contraddittorio o dilazioni processuali indebite.
- Ai fini dell’art. 342 c.p.c., l’atto di appello è specifico se individua i capi contestati e confuta le ragioni della decisione impugnata; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo completo di sentenza.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un error in procedendo richiede che la censura si confronti puntualmente con l’effettiva motivazione della sentenza impugnata.
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