Cassazione Civile, Ordinanza n. 24258/2025 del 31/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, dinanzi alla giustizia tributaria, di un invito al pagamento di un maggior contributo unificato emesso in relazione a un procedimento tributario. La corte di merito aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto, ritenendo che il ricorso riguardasse un solo atto, cioè l'intimazione di pagamento, e non anche le cartelle esattoriali presupposte. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 10 e 104 c.p.c., sostenendo che il contributo unificato avrebbe dovuto essere calcolato sia sul valore dell'intimazione sia su quello di ciascuna cartella sottesa. Il contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per asserita genericità e comunque chiedendone il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal contribuente, affermando che il ricorso era sufficientemente specifico e autosufficiente secondo un'interpretazione non eccessivamente formalistica dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Nel merito, ha rigettato il motivo del Ministero: la qualificazione dell'oggetto del ricorso tributario come riferito alla sola intimazione di pagamento, e non anche alle cartelle presupposte, è stata considerata una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e comunque coerente con il divieto di duplicazione del contributo unificato. La Corte ha inoltre affermato che, per le Amministrazioni dello Stato avvalentesi della prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile"
Non si applica alle Amministrazioni dello Stato difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, perché esentate dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo.
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato va parametrato al valore della lite individuato in base all'atto effettivamente impugnato; non può essere calcolato duplicando il valore di atti presupposti non oggetto di autonoma impugnazione.
art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla determinazione del valore della lite nel processo tributario, ma non ritenuto violato nella specie.
art. 10 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte vi ravvisasse una violazione idonea a scalfire la decisione di merito.
art. 104 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, senza incidenza decisiva sulla soluzione della controversia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata incanalata nel vizio di violazione di legge, ma la Corte ha chiarito che l'oggetto del ricorso e la qualificazione della domanda sono profili di fatto riservati al giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente che il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È la disposizione che ha introdotto il meccanismo del contributo aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 11 l. 21 novembre 2004, n. 206
Richiamato in giurisprudenza citata come esempio di speciale regime impugnatorio, ma solo a fini esemplificativi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il contributo unificato per l'impugnazione va determinato in base all'effettivo oggetto del ricorso, senza duplicazioni quando l'atto impugnato riguarda solo un provvedimento e non anche gli atti presupposti.
- L'individuazione dell'oggetto della domanda e la qualificazione degli atti processuali costituiscono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge, salvo che si traduca in un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non richiede una trascrizione integrale e formalistica degli atti, essendo sufficiente una puntuale indicazione del loro contenuto e della loro collocazione processuale.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione non si applica alle Amministrazioni dello Stato difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito.
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