Cassazione Penale, Sentenza n. 34726/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto negativo di competenza sollevato in relazione alla sopravvenuta pendenza presso l'autorità giudiziaria di Potenza di un procedimento ritenuto connesso, per continuazione, a quello già giudicato in primo grado a Lecce e poi promosso in appello. In particolare si discuteva se la scoperta, dopo la sentenza di primo grado, di un procedimento che coinvolge fatti e persone (tra cui il medesimo Antonio Savasta) determini lo spostamento della competenza per connessione (art. 11 cod. proc. pen.) al distretto di Potenza e, conseguentemente, se la Corte d'appello di Lecce potesse annullare retrospettivamente la sentenza di primo grado e trasmettere gli atti a Potenza. Questioni accessorie riguardavano la rilevanza della riqualificazione del reato (concussione -> induzione indebita) e profili procedurali come l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza per il giudizio di appello della Corte d'appello di Potenza (accogliendo, in sostanza, la richiesta di chi sollevò il conflitto). Ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte d'appello di Lecce che aveva illegittimamente annullato la sentenza di primo grado e trasmesso gli atti, stabilendo invece che la Corte di appello di Lecce avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la propria incompetenza per il grado di appello. La Corte ha precisato che la sopravvenuta competenza ex art. 11 cod. proc. pen., determinata dalla connessione per continuazione, incide sul grado successivo (appello) ma non invalida retroattivamente il giudizio di primo grado che era stato celebrato da giudice competente al momento. Ha inoltre ritenuto fondata la sussistenza della connessione per continuazione tra i procedimenti, come accertato dalla Corte di appello di Lecce, e ha escluso che la sentenza di prescrizione/riqualificazione del reato intervenuta in un provvedimento successivo escluda automaticamente la connessione rilevante ai fini di competenza.
Norme richiamate
art. 11 cod. proc. pen.
Disciplina la competenza funzionale per i procedimenti che vedono coinvolto un magistrato; la Corte ha ritenuto che la sopravvenienza di un procedimento connesso possa spostare la competenza al distretto indicato dall'art. 11 anche dopo la definizione del primo grado, rilevando però che tale sopravvenuta competenza incide sul grado successivo e non invalida il giudizio di primo grado dichiaratosi regolare al tempo della celebrazione.
art. 12 cod. proc. pen.
La connessione per continuazione si fonda sulla configurabilità di un medesimo disegno criminoso; la Corte ha ritenuto sussistente tale connessione astratta fra i reati contestati nei diversi procedimenti, idonea a determinare l'applicazione della regola di competenza dell'art. 11.
art. 24 cod. proc. pen.
Consente al giudice d'appello di annullare la sentenza di primo grado se il giudice di primo grado era incompetente; la Corte ha precisato che non può essere usata per annullare un primo grado che al momento del giudizio era stato celebrato da giudice competente, quindi la Corte d'appello di Lecce non avrebbe potuto annullare retrospettivamente la sentenza di primo grado sull'alibi della sopravvenuta incompetenza.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma sull'avviso di chiusura delle indagini; la Cassazione ha ritenuto che eventuali omissioni relative a tale avviso siano questioni da affrontare nel merito e non preclusive dell'ammissibilità del conflitto di competenza.
art. 317 cod. pen.
Norma penale originariamente evocata per la concussione; la Corte ha rilevato che la successiva riqualificazione o prescrizione non esclude automaticamente la rilevanza del fatto ai fini della connessione procedurale.
art. 319-quater cod. pen.
Norma della riqualificazione (induzione indebita) riferita alla vicenda: la Corte ha detto che la riqualificazione sostanziale intervenuta in un provvedimento non annulla la possibilità che i fatti siano connessi ai fini processuali.
Cass. Sez. U, n. 27343/2013 (Taricco)
Giurisprudenza di riferimento che distingue tra competenza per connessione e riunione dei procedimenti; conferma che la regola di competenza per connessione è autonoma e non dipende dalla pendenza contemporanea degli stessi procedimenti nello stesso stato e grado.
Cass. sent. n. 1569 del 09/11/2023 (dep. 2024)
Pronuncia recente richiamata come paradigma: la Corte ha mutuato argomentazioni e richiamato l'indirizzo espresso in quel precedente, utile a sostenere la possibilità che una sopravvenuta competenza funzionale determini lo spostamento della cognizione al giudice competente per quella causa.
Massime di principio
- La competenza funzionale prevista dall'art. 11 cod. proc. pen. (per procedimenti che coinvolgono magistrati) può sorgere anche per sopravvenienza e spostare la cognizione ad altro distretto; tale sopravvenienza rileva per i gradi successivi (es. appello) ma non invalida retroattivamente un primo grado regolarmente celebrato.
- La connessione per continuazione (art. 12) può essere apprezzata sulla base dell'astratta configurabilità di un medesimo disegno criminoso; non è necessario che la continuazione sia già emersa nel primo grado purché l'accertamento sia logicamente fondato sui fatti disponibili.
- Se un giudice di secondo grado rileva la propria incompetenza sopravvenuta, la corretta misura è dichiarare l'incompetenza e trasferire la cognizione al giudice competente per il grado, senza annullare retrospettivamente un primo grado che era competente al momento della celebrazione.
- La riqualificazione o la prescrizione di un reato intervenute in un provvedimento non escludono automaticamente la rilevanza dei fatti ai fini della connessione e della determinazione della competenza; tali profili sostanziali vanno valutati ma non annullano d'ufficio la regola sulla competenza funzionale.
- Questioni procedurali collaterali (es. avviso ex art. 415-bis) vanno trattate nel merito processuale e non ostano, di regola, alla definizione del conflitto di competenza.
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