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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31483/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa in una precedente sentenza di condanna per una contravvenzione stradale, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 168, primo comma, n. 1, c.p. perché il condannato aveva riportato una successiva condanna irrevocabile per altra contravvenzione della stessa indole, commessa durante il periodo di sospensione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la nuova contravvenzione era stata consumata l'8 luglio 2021, cioè quando era ormai decorso il termine biennale previsto dall'art. 163 c.p. per le condanne relative a contravvenzioni; di conseguenza, la sospensione condizionale doveva ritenersi già estinta e non poteva essere revocata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la revoca di diritto della sospensione condizionale ex art. 168, primo comma, n. 1, c.p. presuppone che la nuova contravvenzione della stessa indole sia commessa nei termini di cui all'art. 163 c.p., pari a due anni per le contravvenzioni. Poiché alla data di commissione del nuovo reato il biennio dalla definitività della sentenza che aveva concesso il beneficio era ormai decorso, il reato-beneficio risultava estinto ex art. 167 c.p. e la revoca era preclusa. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Ferrara per nuovo esame conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 674 cod. proc. pen.

    richiamato quale base del potere del giudice dell'esecuzione di provvedere sulla revoca della sospensione condizionale della pena

  • art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.

    prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale quando il condannato, nei termini previsti, commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole

  • art. 163, primo comma, cod. pen.

    stabilisce i termini di osservazione del beneficio: cinque anni per i delitti e due anni per le contravvenzioni

  • art. 167 cod. pen.

    decorso il termine applicabile, il beneficio non è più revocabile perché il relativo reato-beneficio risulta estinto

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena per commissione di un nuovo reato della stessa indole è ammissibile solo se il nuovo fatto è commesso entro il termine di osservazione previsto dall'art. 163 c.p., che per le contravvenzioni è di due anni.
  • Quando il termine di cui all'art. 163 c.p. è già decorso alla data di commissione del nuovo reato, la sospensione condizionale deve considerarsi estinta ex art. 167 c.p. e non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione.
  • Nel procedimento esecutivo la verifica del presupposto temporale della revoca è decisiva: la commissione del nuovo reato fuori termine preclude in radice l'applicazione dell'art. 168 c.p.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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