Sentenza del 13/11/2017 n. 1608 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reddito d'impresa - Accantonamenti - Deducibilità - Presupposti. (Art. 107 TUIR)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione Finanziaria è stata ritenuta fondata soltanto nei limiti in cui i crediti ceduti non comportassero più alcun rischio di inadempimento. Nel caso concreto, poiché risultava l'inadempimento della società debitrice, sottoposta a fallimento, è stato riconosciuto l'effettivo sostenimento del rischio da parte del cedente e il recupero a tassazione degli accantonamenti è stato escluso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini del reddito d'impresa, degli accantonamenti al fondo rischi su crediti ceduti pro-solvendo. L'Amministrazione riteneva che la cessione dei crediti escludesse il rischio in capo al cedente e, quindi, la deducibilità degli accantonamenti. La decisione ha invece considerato rilevante la permanenza di un effettivo rischio di inadempimento per il cedente, nonostante la cessione.
Norme richiamate
Art. 107 del TUIR
Gli accantonamenti sono deducibili solo quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina fiscale. Per i crediti ceduti pro-solvendo, la deducibilità può permanere se il cedente continua a sopportare un rischio concreto di inadempimento.
Massime di principio
- La cessione di un credito non esclude automaticamente la deducibilità dell'accantonamento: occorre verificare se il cedente rimanga esposto a un rischio effettivo di mancato pagamento.
- La deduzione è ammissibile soltanto nella misura in cui il rischio di inadempimento sia concreto, attuale e adeguatamente documentato.
- Se la cessione trasferisce integralmente il rischio al cessionario, l'accantonamento non dovrebbe essere deducibile per il cedente.
- In caso di cessione pro-solvendo, l'inadempimento del debitore, l'insolvenza o l'apertura di una procedura concorsuale costituiscono elementi rilevanti per dimostrare la permanenza del rischio.
- L'Amministrazione Finanziaria non può negare la deduzione basandosi esclusivamente sull'avvenuta cessione del credito, ma deve considerare la concreta allocazione del rischio tra cedente e cessionario.
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