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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10677/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui un Comune aveva irrogato una sanzione per asserita occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un esercizio commerciale, includendo nel quantum anche un importo qualificato come canone per l'occupazione. Il titolare dell'esercizio sosteneva di avere presentato, nello stesso giorno dell'accertamento, la SCIA per l'occupazione giornaliera del plateatico e di avere versato il relativo canone; inoltre deduceva che il verbale posto a base dell'ordinanza era stato sostituito da altro verbale e che il primo verbale di accertamento, da lui opposto davanti al Giudice di pace, era stato annullato con sentenza passata in giudicato. In cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., per non avere la Corte d'appello considerato la sopravvenuta formazione del giudicato esterno sull'annullamento dell'atto presupposto, nonché omesso esame di fatto decisivo; 2) violazione delle preleggi, della determina dirigenziale comunale e del regolamento comunale sull'occupazione di suolo pubblico, sostenendo che la disciplina speciale fosse stata erroneamente applicata senza il limite temporale stagionale e che, alla data dell'accertamento, non operasse la disciplina ritenuta dalla Corte territoriale; 3) violazione del regolamento comunale e dell'art. 63 d.lgs. 446/1997, censurando l'applicazione della maggiorazione del 100% del canone, prevista - secondo il ricorrente - solo per mancata o infedele denuncia, mentre nel caso era stata presentata regolare comunicazione per occupazione giornaliera.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che dagli atti risultava il deposito, nel giudizio di merito, della sentenza del Giudice di pace che aveva annullato l'atto presupposto dell'ordinanza-ingiunzione e che tale circostanza, potenzialmente decisiva, non era stata considerata dalla Corte d'appello. Ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri due, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché valuti gli effetti del giudicato esterno.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    È richiamato come norma processuale la cui violazione è dedotta per la mancata considerazione, in appello, di un fatto/documento sopravvenuto e rilevante ai fini del decidere.

  • art. 2909 c.c.

    È evocato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno formatosi sulla sentenza che aveva annullato l'atto presupposto.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato in connessione al passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di pace.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma sulla deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, utilizzata per prospettare violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 1 preleggi

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro di corretta applicazione delle fonti normative rilevanti nella disciplina dell'occupazione di suolo pubblico.

  • art. 3 preleggi

    Richiamato nel secondo motivo per contestare l'interpretazione della disciplina comunale applicata.

  • art. 15 Regolamento di occupazione del suolo pubblico del Comune di Gallipoli

    È indicato dal ricorrente come norma che delimiterebbe temporalmente la stagione estiva e, quindi, l'ambito di applicazione della disciplina speciale.

  • artt. 6, 29 e 31 Regolamento comunale sull'occupazione di suolo pubblico

    Sono richiamati nel terzo motivo per contestare l'applicazione della maggiorazione sanzionatoria e la disciplina dell'occupazione abusiva.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    È invocato nel terzo motivo in relazione alla disciplina del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e alla sua applicazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando nel giudizio di merito viene introdotta e risulta documentalmente una sentenza passata in giudicato che definisce una questione pregiudiziale o presupposta, il giudice deve prenderla in considerazione; l'omessa valutazione del giudicato esterno, se potenzialmente decisivo, integra vizio denunciabile in cassazione.
  • Il giudicato esterno formatosi sull'annullamento dell'atto presupposto può incidere sulla validità e sulla persistenza degli effetti dell'ordinanza-ingiunzione fondata su quell'atto, imponendo al giudice di merito una verifica specifica dei suoi effetti nel processo pendente.
  • Se un motivo di ricorso è accolto per una ragione assorbente e logicamente preliminare, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
  • Nel giudizio di cassazione, a fronte di un vizio che attiene al mancato esame di un fatto processualmente rilevante risultante dagli atti, la Corte può verificare direttamente la documentazione quando il vizio denunciato lo consenta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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