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Sentenza

Sentenza n. 240/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2265/2023 del Tribunale di Catania - Sez. lavoro;

Giustizia amministrativa202501084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione lavoro n. 2265/2023, recante condanna del Comune al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione lavoro n. 2265/2023, passata in giudicato, che aveva condannato il Comune di Giarre al pagamento di € 3.688,50 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avvocato. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 31 luglio 2023 e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 l. n. 669/1996. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato di avere adempiuto al giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato all'Amministrazione il pagamento delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza: esistenza del giudicato, rituale notificazione del titolo, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata prova dell'esecuzione da parte dell'Amministrazione. Ha ordinato al Comune di Giarre di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale del Comune, senza facoltà di delega, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ulteriore inottemperanza. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione del funzionario comunale. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure esecutive e la nomina di un commissario ad acta.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è accoglibile quando esiste un giudicato vincolante, l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sussistano le condizioni processuali per l'intervento del giudice amministrativo.

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il decorso del termine ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non abbia dimostrato di avervi dato esecuzione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un funzionario dell'amministrazione inadempiente e attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'adempimento, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • L'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale grava sull'amministrazione obbligata, che deve fornire la relativa prova nel giudizio di ottemperanza.
  • L'attività svolta quale commissario ad acta da un funzionario dell'amministrazione resistente può essere ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione e, in tal caso, non dà diritto a un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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