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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1187

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1187 della Commissione, del 20 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli, secondo il sistema previsto dalla normativa dell'OCM unica e dalle modalità di applicazione del regolamento sugli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono aggiornati sulla base di dati giornalieri e si applicano ai prodotti e alle origini elencati nell'allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno della sua pubblicazione.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per i quali il prezzo di entrata è determinato mediante valori forfettari all'importazione. Riguarda gli operatori che importano i prodotti elencati, in relazione ai codici NC e ai paesi terzi di origine indicati, compresa la categoria "ZZ" per "altre origini". Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1187 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione necessari per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Esso si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di aggiornare tali valori sulla base di dati giornalieri.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il sistema dei valori forfettari all'importazione serve a determinare il prezzo di entrata applicabile a determinati prodotti ortofrutticoli importati dai paesi terzi, secondo i criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Ambito dei prodotti interessati

Il provvedimento riguarda esclusivamente i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, come richiamato nei considerando. Nell'allegato del presente regolamento sono riportati i codici NC dei prodotti interessati e i relativi valori per origine, espressi in EUR/100 kg.

Valori fissati e struttura dell'allegato

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari applicabili sono quelli contenuti nell'allegato. L'allegato riporta, per ciascun codice NC, i valori corrispondenti alle singole origini paesi terzi; ad esempio sono indicati valori per MA, TR, AR, BO, CL, UY, ZA, BR, CN, NZ e US, nonché per il codice ZZ, che corrisponde a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Decorrenza ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base normativa e funzione del regolamento

La Commissione adotta il regolamento in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti ortofrutticoli soggetti al sistema del prezzo di entrata.

Criterio di determinazione dei valori

I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, conformemente all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Valori forfettari fissati nell'allegato

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato elenca i valori espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e per determinate origini, tra cui MA, TR, AR, BO, CL, UY, ZA, BR, CN, NZ e US, oltre al codice ZZ per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolicommercio esterodogane

Testo integrale

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