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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1186

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1186 della Commissione, del 20 luglio 2016, recante duecentoquarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32016R1186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di capitali e risorse economiche per il loro collegamento con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce la decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU del 15 luglio 2016, che ha depennato una persona fisica dall’elenco. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell'elenco di persone soggette a congelamento di capitali e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con soppressione di una persona fisica dall'allegato I.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone, i gruppi e le entità inclusi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè ai soggetti destinatari delle misure restrittive dell'Unione connesse alle organizzazioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L'intervento del regolamento di esecuzione riguarda esclusivamente l'aggiornamento dell'elenco in seguito alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 15 luglio 2016 di cancellare una persona dall'elenco ONU. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Aggiornamento dell'elenco di soggetti sottoposti a misure restrittive ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1186 della Commissione interviene sul sistema sanzionatorio dell’Unione relativo a persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La sua funzione è puramente aggiornante: recepisce una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 15 luglio 2016 e adegua di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

Ambito materiale e soggetti interessati

L’atto non istituisce nuove misure restrittive, ma modifica l’elenco dei destinatari del congelamento di capitali e risorse economiche già previsto dal regolamento base. Il perimetro soggettivo resta quello delle persone, dei gruppi e delle entità elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, con riferimento alle organizzazioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Base giuridica e rapporto con il diritto ONU

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5, come basi per l’aggiornamento dell’elenco. Il considerando essenziale chiarisce che il Comitato per le sanzioni del CSNU ha depennato una persona fisica dal proprio elenco il 15 luglio 2016 e che l’Unione deve adeguare il proprio allegato per assicurare coerenza e piena efficacia delle misure restrittive.

Modifica dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene soppressa la voce relativa ad Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma) dall’elenco delle "Persone fisiche". L’allegato riporta i dati identificativi del soggetto cancellato, inclusi indirizzo in Germania, data e luogo di nascita, indicazioni sulla nazionalità/origine, documentazione di viaggio e collegamenti con altri individui menzionati nell’elenco.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il principio di diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetto immediato per garantire l’efficacia delle misure restrittive aggiornate.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione, con la soppressione di una specifica voce dell'elenco delle "Persone fisiche". La persona cancellata è Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma), con i dati identificativi riportati nell'allegato del regolamento.

Base giuridica e finalità dell'aggiornamento

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 5. L'aggiornamento serve a conformare l'elenco UE alla decisione del Comitato per le sanzioni ONU del 15 luglio 2016 che aveva rimosso il soggetto dall'elenco internazionale.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente indicato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell'allegato

L'allegato sopprime dalla lista delle persone fisiche la voce relativa ad Aschraf Al-Dagma, con indicazione di indirizzo in Germania, data e luogo di nascita, nazionalità/origine palestinese, documenti di viaggio e collegamenti con altri soggetti, nonché la data di designazione ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 881/2002 (23.9.2003).

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e sicurezza comunecongelamento di fondimisure restrittive

Testo integrale

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