Regolamento (UE) 2016/1179
Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina CLP modificando l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, per recepire nuove, aggiornate o soppresse classificazioni armonizzate di diverse sostanze. Viene inoltre soppressa la tabella 3.2 dell’allegato VI, con una disciplina transitoria fino al 1° giugno 2017 per agevolare il passaggio al sistema CLP pienamente applicabile. Il regolamento introduce anche limiti di concentrazione specifici e fattori-M per alcune sostanze, e prevede un periodo transitorio per consentire l’adeguamento di etichettatura, imballaggio e obblighi correlati.
Modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per aggiornare/sopprimere classificazioni armonizzate di sostanze e miscele, in adeguamento al progresso tecnico e scientifico.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori, fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato, classificano, etichettano o imballano sostanze e miscele ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Incide, in particolare, sulle sostanze elencate nell’allegato VI, parte 3, tabella 3.1, e sulla soppressione della tabella 3.2, con effetti per l’intera Unione europea e rilevanza SEE. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° marzo 2018, con possibilità di applicazione anticipata; la soppressione della tabella 3.2 si applica dal 1° giugno 2017. Restano rilevanti gli obblighi collegati di REACH, biocidi e prodotti fitosanitari richiamati nel preambolo.
Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione: modifica del CLP per l’adeguamento tecnico-scientifico
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), aggiornandone l’allegato VI alla luce del progresso tecnico e scientifico. L’obiettivo è allineare le classificazioni armonizzate di talune sostanze ai pareri del RAC dell’ECHA e alle evidenze scientifiche più recenti, con effetti diretti per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele nell’Unione.
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Nei considerando si precisa che l’allegato VI, parte 3, contiene le classificazioni armonizzate delle sostanze pericolose: la tabella 3.1, basata sui criteri CLP, e la tabella 3.2, basata sulla direttiva 67/548/CEE. Poiché tale direttiva è stata abrogata con effetto dal 1° giugno 2015, la tabella 3.2 deve essere soppressa, ma solo dal 1° giugno 2017 per garantire una transizione ordinata.
Aggiornamento delle classificazioni armonizzate
Il cuore dell’intervento è la revisione della tabella 3.1 dell’allegato VI. Alcune voci vengono soppresse, altre sostituite con nuove classificazioni armonizzate, nuove indicazioni di pericolo, pittogrammi, avvertenze, limiti di concentrazione specifici e fattori-M.
Tra le modifiche più rilevanti si segnalano:
- pirimicarb: classificazione con carcinogenicità, tossicità acuta, sensibilizzazione cutanea e pericolosità per l’ambiente acquatico, con fattori-M pari a 10 e 100;
- ossidi e sali di rame: introduzione di classificazioni ambientali armonizzate, in particolare per composti come ossido di rame, tiocianato di rame, triidrossocloruro di dirame, esaidrossosolfato di tetrarame, poltiglia bordolese e solfato di rame pentaidrato;
- 1,2-dicloropropano, clorobenzene, ossido di propilene, bisfenolo A, glutaraldeide, clorofacinone, N-metil-2-pirrolidone, warfarin, coumatetralil, difenacum, brodifacoum, flocoumafen, diisobutilftalato, flumioxazin, chlorsulfuron, N,N-dimetilacetammide, acetocloro, PHMB, bromadiolone, difetialone, dicicloesilftalato, bupirimato, triflumizolo, benzovindiflupir, fluopyram, pencicuron, ter-butil idroperossido: per queste sostanze vengono aggiornate o introdotte le rispettive classificazioni di pericolo.
Piombo: distinzione tra polvere e forma massiva
Per il piombo la Commissione recepisce il parere scientifico del RAC del 5 dicembre 2013, qualificandolo come tossico per la riproduzione di categoria 1A, ma distingue tra:
- polvere di piombo: particelle con diametro inferiore a 1 mm, con SCL ≥ 0,03 % per la classificazione come tossico per la riproduzione;
- piombo massivo: particelle di dimensioni maggiori o uguali a 1 mm, con GCL ≥ 0,3 %.
La distinzione risponde all’incertezza sulla biodisponibilità del piombo in forma massiva.
Sostanze contenenti rame e fattori-M
Il regolamento recepisce la classificazione ambientale proposta dal RAC per le sostanze contenenti rame, ritenuta supportata da elementi scientifici sufficienti. Tuttavia, i fattori-M proposti non vengono inclusi nell’atto, poiché il loro inserimento richiede una valutazione ulteriore alla luce dei dati forniti successivamente dall’industria sulla tossicità per l’ambiente acquatico.
Classificazioni particolari e note tecniche
Per diverse voci l’allegato contiene dettagli tecnici rilevanti per gli operatori:
- per le fibre di vetro sono previste classificazioni per cancerogenicità con riferimento all’inalazione;
- per l’idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide è indicata la sensibilizzazione cutanea;
- per alcune sostanze sono previste classificazioni per tossicità riproduttiva, mutagenicità, corrosione/irritazione cutanea e oculare, sensibilizzazione respiratoria o cutanea, tossicità specifica per organi bersaglio e pericolosità acquatica.
In più casi sono indicati:
- limiti di concentrazione specifici (ad esempio per le sostanze con classificazione riproduttiva o per organi bersaglio);
- fattori-M per la pericolosità acquatica;
- note supplementari, come nel caso di alcuni anticoagulanti e del difetialone.
Entrata in vigore, applicazione e transizione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° marzo 2018, mentre la soppressione della tabella 3.2 si applica dal 1° giugno 2017.
È inoltre prevista una facoltà di applicazione anticipata: le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento modificato anche prima del 1° marzo 2018. Ciò consente agli operatori di adeguarsi in anticipo e di gestire progressivamente le scorte esistenti.
Collegamenti con altri regimi UE
Nei considerando si richiama espressamente che le nuove classificazioni armonizzate incidono su ulteriori obblighi normativi, in particolare quelli derivanti da:
- REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006), compresi gli obblighi informativi e di registrazione connessi;
- biocidi (regolamento (UE) n. 528/2012);
- prodotti fitosanitari (regolamento (CE) n. 1107/2009).
Per gli operatori economici ciò significa che l’aggiornamento CLP può produrre effetti a catena su SDS, etichette, imballaggi, autorizzazioni e altri adempimenti regolatori correlati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato VI del CLP
L’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato per aggiornare la tabella 3.1 con nuove classificazioni armonizzate, soppressioni di voci obsolete e sostituzione di numerose voci relative a sostanze pericolose. Le modifiche riguardano, tra le altre, sostanze come pirimicarb, ossidi di rame, 1,2-dicloropropano, clorobenzene, ossido di propilene, bisfenolo A, cloralosio, glutaraldeide, clorofacinone, N-metil-2-pirrolidone, anticoagulanti cumarinici, diisobutilftalato, flumioxazin, acetocloro, PHMB e altre sostanze elencate nell’allegato del regolamento.
Soppressione della tabella 3.2
Nell’allegato VI è soppressa la tabella 3.2, contenente le classificazioni armonizzate basate sulla direttiva 67/548/CEE, già abrogata dal 1° giugno 2015. La soppressione diventa applicabile dal 1° giugno 2017, per consentire una transizione graduale al sistema CLP.
Classificazioni specifiche per piombo e rame
Per il piombo sono introdotti limiti di concentrazione specifici distinti tra polvere e forma massiva: SCL ≥ 0,03 % per la polvere e GCL ≥ 0,3 % per la forma massiva, tenendo conto dell’incertezza sulla biodisponibilità. Per le sostanze contenenti rame, sono recepite le classificazioni ambientali raccomandate dal RAC, con esclusione dei fattori-M proposti, rinviati a ulteriore valutazione scientifica.
Limiti di concentrazione, fattori-M e note
Per varie sostanze sono fissati limiti di concentrazione specifici, fattori-M e note di classificazione/etichettatura, tra cui valori per la tossicità per la riproduzione, la tossicità specifica per organi bersaglio, la tossicità acquatica e la sensibilizzazione cutanea o respiratoria. In diversi casi sono previste note particolari e indicazioni supplementari, come nel caso del glutarale, del clorofacinone, dei warfarinici, di alcuni pesticidi e delle fibre di vetro.
Decorrenza, applicazione anticipata e periodo transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° marzo 2018, mentre l’articolo 1, paragrafo 2, relativo alla soppressione della tabella 3.2, si applica dal 1° giugno 2017. È espressamente consentito ai fornitori di classificare, ეტichettare e imballare sostanze e miscele secondo il testo modificato anche prima del 1° marzo 2018.
Rilevanza per altri atti UE
Nel preambolo si evidenzia che l’adeguamento delle classificazioni armonizzate incide anche su obblighi derivanti da REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006), dal regolamento biocidi (UE) n. 528/2012 e dal regolamento fitosanitari (CE) n. 1107/2009, richiedendo ai fornitori tempo per adeguare etichettatura, imballaggio e altri adempimenti conseguenti.
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