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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1179

Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina CLP modificando l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, per recepire nuove, aggiornate o soppresse classificazioni armonizzate di diverse sostanze. Viene inoltre soppressa la tabella 3.2 dell’allegato VI, con una disciplina transitoria fino al 1° giugno 2017 per agevolare il passaggio al sistema CLP pienamente applicabile. Il regolamento introduce anche limiti di concentrazione specifici e fattori-M per alcune sostanze, e prevede un periodo transitorio per consentire l’adeguamento di etichettatura, imballaggio e obblighi correlati.

Modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per aggiornare/sopprimere classificazioni armonizzate di sostanze e miscele, in adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori, fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato, classificano, etichettano o imballano sostanze e miscele ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Incide, in particolare, sulle sostanze elencate nell’allegato VI, parte 3, tabella 3.1, e sulla soppressione della tabella 3.2, con effetti per l’intera Unione europea e rilevanza SEE. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° marzo 2018, con possibilità di applicazione anticipata; la soppressione della tabella 3.2 si applica dal 1° giugno 2017. Restano rilevanti gli obblighi collegati di REACH, biocidi e prodotti fitosanitari richiamati nel preambolo.

Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione: modifica del CLP per l’adeguamento tecnico-scientifico

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), aggiornandone l’allegato VI alla luce del progresso tecnico e scientifico. L’obiettivo è allineare le classificazioni armonizzate di talune sostanze ai pareri del RAC dell’ECHA e alle evidenze scientifiche più recenti, con effetti diretti per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele nell’Unione.

Base giuridica e contesto

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Nei considerando si precisa che l’allegato VI, parte 3, contiene le classificazioni armonizzate delle sostanze pericolose: la tabella 3.1, basata sui criteri CLP, e la tabella 3.2, basata sulla direttiva 67/548/CEE. Poiché tale direttiva è stata abrogata con effetto dal 1° giugno 2015, la tabella 3.2 deve essere soppressa, ma solo dal 1° giugno 2017 per garantire una transizione ordinata.

Aggiornamento delle classificazioni armonizzate

Il cuore dell’intervento è la revisione della tabella 3.1 dell’allegato VI. Alcune voci vengono soppresse, altre sostituite con nuove classificazioni armonizzate, nuove indicazioni di pericolo, pittogrammi, avvertenze, limiti di concentrazione specifici e fattori-M.

Tra le modifiche più rilevanti si segnalano:

  • pirimicarb: classificazione con carcinogenicità, tossicità acuta, sensibilizzazione cutanea e pericolosità per l’ambiente acquatico, con fattori-M pari a 10 e 100;
  • ossidi e sali di rame: introduzione di classificazioni ambientali armonizzate, in particolare per composti come ossido di rame, tiocianato di rame, triidrossocloruro di dirame, esaidrossosolfato di tetrarame, poltiglia bordolese e solfato di rame pentaidrato;
  • 1,2-dicloropropano, clorobenzene, ossido di propilene, bisfenolo A, glutaraldeide, clorofacinone, N-metil-2-pirrolidone, warfarin, coumatetralil, difenacum, brodifacoum, flocoumafen, diisobutilftalato, flumioxazin, chlorsulfuron, N,N-dimetilacetammide, acetocloro, PHMB, bromadiolone, difetialone, dicicloesilftalato, bupirimato, triflumizolo, benzovindiflupir, fluopyram, pencicuron, ter-butil idroperossido: per queste sostanze vengono aggiornate o introdotte le rispettive classificazioni di pericolo.

Piombo: distinzione tra polvere e forma massiva

Per il piombo la Commissione recepisce il parere scientifico del RAC del 5 dicembre 2013, qualificandolo come tossico per la riproduzione di categoria 1A, ma distingue tra:

  • polvere di piombo: particelle con diametro inferiore a 1 mm, con SCL ≥ 0,03 % per la classificazione come tossico per la riproduzione;
  • piombo massivo: particelle di dimensioni maggiori o uguali a 1 mm, con GCL ≥ 0,3 %.

La distinzione risponde all’incertezza sulla biodisponibilità del piombo in forma massiva.

Sostanze contenenti rame e fattori-M

Il regolamento recepisce la classificazione ambientale proposta dal RAC per le sostanze contenenti rame, ritenuta supportata da elementi scientifici sufficienti. Tuttavia, i fattori-M proposti non vengono inclusi nell’atto, poiché il loro inserimento richiede una valutazione ulteriore alla luce dei dati forniti successivamente dall’industria sulla tossicità per l’ambiente acquatico.

Classificazioni particolari e note tecniche

Per diverse voci l’allegato contiene dettagli tecnici rilevanti per gli operatori:

  • per le fibre di vetro sono previste classificazioni per cancerogenicità con riferimento all’inalazione;
  • per l’idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide è indicata la sensibilizzazione cutanea;
  • per alcune sostanze sono previste classificazioni per tossicità riproduttiva, mutagenicità, corrosione/irritazione cutanea e oculare, sensibilizzazione respiratoria o cutanea, tossicità specifica per organi bersaglio e pericolosità acquatica.

In più casi sono indicati:

  • limiti di concentrazione specifici (ad esempio per le sostanze con classificazione riproduttiva o per organi bersaglio);
  • fattori-M per la pericolosità acquatica;
  • note supplementari, come nel caso di alcuni anticoagulanti e del difetialone.

Entrata in vigore, applicazione e transizione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° marzo 2018, mentre la soppressione della tabella 3.2 si applica dal 1° giugno 2017.

È inoltre prevista una facoltà di applicazione anticipata: le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento modificato anche prima del 1° marzo 2018. Ciò consente agli operatori di adeguarsi in anticipo e di gestire progressivamente le scorte esistenti.

Collegamenti con altri regimi UE

Nei considerando si richiama espressamente che le nuove classificazioni armonizzate incidono su ulteriori obblighi normativi, in particolare quelli derivanti da:

  • REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006), compresi gli obblighi informativi e di registrazione connessi;
  • biocidi (regolamento (UE) n. 528/2012);
  • prodotti fitosanitari (regolamento (CE) n. 1107/2009).

Per gli operatori economici ciò significa che l’aggiornamento CLP può produrre effetti a catena su SDS, etichette, imballaggi, autorizzazioni e altri adempimenti regolatori correlati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato VI del CLP

L’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato per aggiornare la tabella 3.1 con nuove classificazioni armonizzate, soppressioni di voci obsolete e sostituzione di numerose voci relative a sostanze pericolose. Le modifiche riguardano, tra le altre, sostanze come pirimicarb, ossidi di rame, 1,2-dicloropropano, clorobenzene, ossido di propilene, bisfenolo A, cloralosio, glutaraldeide, clorofacinone, N-metil-2-pirrolidone, anticoagulanti cumarinici, diisobutilftalato, flumioxazin, acetocloro, PHMB e altre sostanze elencate nell’allegato del regolamento.

Soppressione della tabella 3.2

Nell’allegato VI è soppressa la tabella 3.2, contenente le classificazioni armonizzate basate sulla direttiva 67/548/CEE, già abrogata dal 1° giugno 2015. La soppressione diventa applicabile dal 1° giugno 2017, per consentire una transizione graduale al sistema CLP.

Classificazioni specifiche per piombo e rame

Per il piombo sono introdotti limiti di concentrazione specifici distinti tra polvere e forma massiva: SCL ≥ 0,03 % per la polvere e GCL ≥ 0,3 % per la forma massiva, tenendo conto dell’incertezza sulla biodisponibilità. Per le sostanze contenenti rame, sono recepite le classificazioni ambientali raccomandate dal RAC, con esclusione dei fattori-M proposti, rinviati a ulteriore valutazione scientifica.

Limiti di concentrazione, fattori-M e note

Per varie sostanze sono fissati limiti di concentrazione specifici, fattori-M e note di classificazione/etichettatura, tra cui valori per la tossicità per la riproduzione, la tossicità specifica per organi bersaglio, la tossicità acquatica e la sensibilizzazione cutanea o respiratoria. In diversi casi sono previste note particolari e indicazioni supplementari, come nel caso del glutarale, del clorofacinone, dei warfarinici, di alcuni pesticidi e delle fibre di vetro.

Decorrenza, applicazione anticipata e periodo transitorio

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° marzo 2018, mentre l’articolo 1, paragrafo 2, relativo alla soppressione della tabella 3.2, si applica dal 1° giugno 2017. È espressamente consentito ai fornitori di classificare, ეტichettare e imballare sostanze e miscele secondo il testo modificato anche prima del 1° marzo 2018.

Rilevanza per altri atti UE

Nel preambolo si evidenzia che l’adeguamento delle classificazioni armonizzate incide anche su obblighi derivanti da REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006), dal regolamento biocidi (UE) n. 528/2012 e dal regolamento fitosanitari (CE) n. 1107/2009, richiedendo ai fornitori tempo per adeguare etichettatura, imballaggio e altri adempimenti conseguenti.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicheclassificazione ed etichettaturasicurezza dei prodottiambientesalute e sicurezza

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