Regolamento (UE) 2016/1185
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in modo esteso il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, completando le regole dell’aria comuni con ulteriori standard e procedure SERA, in particolare su classificazione dello spazio aereo, comunicazioni, separazioni, emergenze, equipaggiamenti di sorveglianza e reporting meteorologico. Allinea inoltre la disciplina alle regole UE su operazioni di volo e aeroporti, integra talune norme già contenute nel regolamento (CE) n. 730/2006 e ne dispone l’abrogazione. È prevista una disciplina transitoria con alcune applicazioni anticipate al 18 agosto 2016 e un’applicazione generale dal 12 ottobre 2017.
Aggiornamento delle regole dell’aria comuni e delle procedure operative di navigazione aerea (SERA) nel regolamento (UE) n. 923/2012, con recepimento di ulteriori standard ICAO e abrogazione del regolamento (CE) n. 730/2006.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai voli e agli aeromobili che operano in entrata, all’interno o in uscita dall’Unione, nonché agli aeromobili recanti marche di nazionalità e immatricolazione di uno Stato membro quando operano in qualsiasi spazio aereo, nei limiti in cui non confliggano con le regole pubblicate dallo Stato avente giurisdizione sul territorio sorvolato. Si applica inoltre alle autorità competenti degli Stati membri, ai fornitori di servizi di navigazione aerea, ai gestori aeroportuali e al personale di terra pertinente impegnato nelle operazioni degli aeromobili. Sono esclusi aeromodelli e aeroplani giocattolo, per i quali gli Stati membri devono comunque prevedere norme nazionali idonee a ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dell’aviazione civile, delle persone, degli oggetti e degli altri aeromobili. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica in via generale dal 12 ottobre 2017; alcune disposizioni urgenti si applicano dal 18 agosto 2016.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione
Il regolamento interviene sul corpus SERA contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, con l’obiettivo di completare e aggiornare le regole dell’aria comuni e le disposizioni operative su servizi e procedure della navigazione aerea. La logica dell’intervento è quella di consolidare in un unico testo le regole derivanti dagli standard ICAO, allineando inoltre la disciplina UE a quella sulle operazioni di volo e sugli aeroporti.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 551/2004, che le attribuisce il compito di adottare norme di attuazione sulle regole dell’aria e sull’applicazione uniforme della classificazione dello spazio aereo, nonché l’articolo 8 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008. Nei considerando si evidenzia che le regole UE si sono sviluppate in fasi successive: prima il recepimento di parti dell’allegato 2 ICAO, poi di elementi degli allegati 3 e 11, e ora l’integrazione di ulteriori disposizioni dell’allegato 10 e del documento ICAO 4444 (PANS-ATM).
Il regolamento mira anche a rendere coerente la fornitura dei servizi di traffico aereo con le azioni di piloti e altri operatori, e ad allineare il regolamento (UE) n. 923/2012 ai regolamenti (UE) n. 965/2012 e n. 139/2014. Inoltre, per esigenze di chiarezza e consultazione, vengono assorbite nel testo SERA le regole già contenute nel regolamento (CE) n. 730/2006, che viene abrogato.
Ambito di applicazione
L’ambito oggettivo riguarda le regole dell’aria, la classificazione dello spazio aereo, le procedure ATS, le comunicazioni radiotelefoniche, la sorveglianza secondaria, le procedure di emergenza e urgenza, il reporting meteorologico e le procedure di volo VFR/IFR. L’ambito soggettivo è ampio: il regolamento si applica agli utenti dello spazio aereo e agli aeromobili in entrata, all’interno o in uscita dall’Unione, nonché agli aeromobili di uno Stato membro che operano in qualsiasi spazio aereo, salvo il rispetto delle regole pubblicate dallo Stato territorialmente competente.
Sono espressamente ricompresi anche le autorità competenti degli Stati membri, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali e il personale di terra impegnato nelle operazioni aeronautiche. Restano esclusi aeromodelli e aeroplani giocattolo; tuttavia gli Stati membri devono disciplinarne l’uso con norme nazionali idonee a minimizzare i rischi per la sicurezza dell’aviazione civile e per i terzi.
Modifiche all’architettura delle definizioni SERA
Una parte rilevante della riforma consiste nell’aggiornamento delle definizioni. Tra le più importanti:
- "rullaggio in aria", riferito al movimento di elicotteri/VTOL sopra la superficie dell’aeroporto;
- "servizio consultivo per il traffico aereo" e "autorizzazione ATC";
- "spazi aerei con servizi di traffico aereo (ATS)", "ufficio informazioni (ARO)", "ente ATS";
- "aeroporto alternato", articolato in alternato al decollo, in rotta e alla destinazione;
- "ADS-C" come accordo contrattuale per la sorveglianza dipendente automatica;
- "ETA", con distinzione tra voli IFR e VFR;
- "operazione di avvicinamento strumentale" 2D e 3D, e le procedure NPA, APV e PA;
- "minimum fuel", come condizione diversa dall’emergenza carburante;
- "aeromodello" e "aeroplano giocattolo";
- "zona montuosa", con criterio di dislivello superiore a 900 m entro 18,5 km;
- "personale critico ai fini della sicurezza";
- "posizione attesa pista".
Queste definizioni hanno un impatto pratico diretto su procedure aeroportuali, classificazione operativa e fraseologia utilizzata nei rapporti con gli ATS.
Deroghe e attività di interesse pubblico
L’articolo 4 del regolamento n. 923/2012 viene riformulato per precisare che le autorità competenti possono, di propria iniziativa o su istanza degli interessati, concedere deroghe ai requisiti del regolamento per singoli soggetti o categorie in relazione ad attività di interesse pubblico e alla formazione necessaria per svolgerle in sicurezza. Rimane espressamente salvo il regime dei minimi operativi degli elicotteri derivanti da approvazioni specifiche rilasciate secondo il regolamento (UE) n. 965/2012.
Regole generali di applicazione e classificazione dello spazio aereo
La nuova formulazione di SERA.6001 stabilisce le regole di classificazione degli spazi aerei A-G. Ogni classe determina quali voli siano consentiti, quali servizi ATS siano forniti, se sia richiesta la separazione tra aeromobili, l’obbligo di contatto radio continuo e l’eventuale necessità di autorizzazione ATC.
In sintesi:
- classe A: solo IFR, separazione di tutti i voli, autorizzazione ATC obbligatoria;
- classe B: IFR e VFR, separazione di tutti i voli, autorizzazione ATC obbligatoria;
- classe C: IFR e VFR, separazione degli IFR dagli altri IFR e dai VFR; ai VFR sono forniti traffico e avvisi per evitare il traffico su richiesta;
- classe D: IFR e VFR, separazione degli IFR dagli altri IFR, informazioni di traffico e avvisi ai VFR;
- classe E: IFR e VFR, separazione solo tra IFR;
- classe F: servizio consultivo per gli IFR e informazioni di volo su richiesta; è qualificata come temporanea;
- classe G: IFR e VFR, solo informazioni di volo su richiesta.
Il regolamento precisa inoltre che tutto lo spazio aereo al di sopra di FL 195 deve essere classificato come classe C.
VFR, VFR speciale e limiti operativi
Le disposizioni sul VFR sono rafforzate. Per i voli pianificati oltre frontiera o che richiedano assistenza del controllo del traffico aereo o del servizio consultivo, il piano di volo deve essere presentato almeno 60 minuti prima della partenza, oppure, se presentato in volo, in tempo utile affinché l’ATS competente lo riceva almeno 10 minuti prima dell’ETA.
Per i voli VFR, il regolamento introduce o conferma diversi vincoli:
- limitazioni di visibilità e di contatto visivo con suolo e/o acqua;
- possibilità per gli elicotteri di operare con visibilità tra 1 500 m e 800 m in specifiche condizioni;
- obbligo di mantenere contatto visivo continuo con il suolo e/o l’acqua in determinati spazi aerei e sotto determinate quote;
- facoltà per l’autorità competente di imporre minimi più elevati in zona montuosa;
- divieto di VFR a velocità transonica/supersonica salvo autorizzazione;
- divieto di VFR sopra FL 195, salvo una riserva di spazio aereo appositamente istituita o un’autorizzazione ATS fino a FL 285 secondo procedure pubblicate.
Per il VFR speciale, i voli possono essere autorizzati in una zona di controllo solo con autorizzazione ATC e, salvo casi speciali per elicotteri, devono rispettare condizioni aggiuntive: di giorno, fuori dalle nubi, in contatto visivo con suolo o acqua, visibilità minima 1 500 m o 800 m per elicotteri, e velocità non superiore a 140 nodi IAS. L’ATS non deve autorizzare VFR speciale per decolli, atterraggi o ingressi nel circuito quando le condizioni meteo riportate all’aeroporto sono inferiori a visibilità al suolo 1 500 m, o 800 m per elicotteri, e ceiling inferiore a 180 m.
Separazione, rischio collisione e turbolenza di scia
Il nuovo SERA.7002 impone agli ATS basati su sorveglianza di informare il pilota, quando possibile, dell’esistenza di un aeromobile sconosciuto in traiettoria conflittuale e, se richiesto o opportuno, suggerire un’azione di evitamento; il pilota deve essere avvisato anche quando il conflitto cessa.
SERA.8012 introduce l’applicazione delle minime di separazione per turbolenza di scia nelle fasi di avvicinamento e partenza quando:
- un aeromobile opera direttamente dietro un altro alla stessa quota o a meno di 300 m sotto;
- due aeromobili usano la stessa pista o piste parallele distanti meno di 760 m;
- un aeromobile attraversa dietro un altro alla stessa quota o a meno di 300 m sotto.
Autorizzazioni ATC, rotta, altimetria e condizioni condizionali
SERA.8015 è riorganizzato per chiarire che le autorizzazioni ATC devono servire a rendere spedito il traffico e a separarlo sulla base delle condizioni di traffico note che incidono sulla sicurezza. Le autorizzazioni devono essere emesse con sufficiente anticipo e possono riguardare anche veicoli e ostacoli non installati permanentemente nell’area di manovra.
In caso di richiesta di modifica della rotta o del livello, l’autorizzazione deve indicare con precisione la natura della modifica; se la richiesta non può essere soddisfatta, deve essere usato il termine "UNABLE", con eventuali alternative. Per la gestione altimetrica, sono confermati l’uso di altitudini sotto il livello di transizione e di livelli di volo sopra di esso, la comunicazione tempestiva del livello di transizione, l’inclusione del QNH nelle autorizzazioni pertinenti e la fornitura del QFE quando richiesto o secondo accordi locali.
Le autorizzazioni condizionali possono essere usate solo quando aeromobili o veicoli sono in vista del controllore e del pilota interessati; devono essere formulate in un ordine obbligato: nominativo, condizione, autorizzazione e breve reiterazione della condizione.
Reporting operativo e posizione
Il regolamento introduce precisazioni sui riporti di posizione e sul mantenimento del reporting. Se un volo controllato è stato esentato dal riporto sui punti obbligatori, il pilota deve riprendere il riporto voce o CPDLC quando istruito, quando viene informato che il servizio di sorveglianza ATS è terminato o che l’identificazione ATS è persa, salvo che operi un riporto automatizzato. Inoltre, se l’ETA del successivo punto di riporto, del confine FIR o dell’aeroporto di destinazione varia di oltre 2 minuti rispetto a quanto notificato, va inviato un ETA revisionato appena possibile, salvo diverso termine stabilito dall’autorità competente.
È anche previsto che gli aeromobili con idonee apparecchiature radio bilaterali effettuino tra 20 e 40 minuti dopo l’ultimo contatto un riporto che attesti la regolarità dell’operazione, comprendendo il nominativo e la dicitura "Operations normal".
Emergenza, interferenza illecita e aeromobile fuori rotta
SERA.11001 ribadisce che, in caso di aeromobile in stato di emergenza o sospetto tale, inclusa l’interferenza illecita, gli ATS devono garantire massima considerazione, assistenza e priorità. Le azioni ATC devono riflettere le intenzioni del pilota, il traffico complessivo e la situazione contingente.
SERA.11005 disciplina l’interferenza illecita:
- il pilota deve cercare di impostare il transponder sul codice 7500;
- deve informare l’ATS delle circostanze rilevanti e delle deviazioni necessarie dal piano di volo;
- deve tentare di atterrare appena possibile sull’aeroporto idoneo più vicino o su un aeroporto dedicato assegnato, salvo considerazioni di bordo diverse;
- gli ATS devono soddisfare immediatamente le richieste dell’aeromobile, fornire le informazioni pertinenti e informare l’autorità designata dallo Stato e l’operatore.
SERA.11010 è aggiornato anche nella titolazione per coprire l’aeromobile fuori rotta o di identità non determinata, imponendo all’ATS di comunicare al velivolo la posizione e le azioni correttive da adottare, con urgenza se esiste il rischio di intercettazione o altri pericoli.
Minimum fuel, emergenza carburante e prestazioni degradate
La nuova disciplina distingue espressamente tra:
- situazione di "minimum fuel", nella quale il controllore deve informare il pilota appena possibile di eventuali ritardi previsti o dell’assenza di ritardi;
- emergenza carburante, che impone al pilota di dichiarare "MAYDAY" seguito da "FUEL".
SERA.11013 affronta le prestazioni degradate dell’aeromobile. Se un’avaria o un degrado dei sistemi di navigazione, comunicazione, altimetria o controllo di volo abbassa la prestazione sotto il livello richiesto dallo spazio aereo in cui opera, l’equipaggio deve informare senza indugio l’ATS. Se è compromessa la minima di separazione applicata, il controllore deve adottare una separazione alternativa adeguata.
La norma contiene poi prescrizioni dettagliate su:
- avaria o degrado RNAV, che richiede una nuova autorizzazione;
- perdita dei requisiti RVSM, con obbligo di informazione immediata, ottenimento di nuova autorizzazione prima di ogni deviazione ove possibile, e comunicazione dello status di non-approvato in entrata, in richieste di cambio livello e nei read-back;
- gestione di aeromobili non approvati RVSM, con minima separazione verticale di 600 m o separazione orizzontale appropriata;
- turbolenze forti incontrate o previste, che possono imporre la sospensione delle operazioni RVSM e il coordinamento tra ACC adiacenti.
ACAS e avvisi di risoluzione
SERA.11014 impone l’uso dell’ACAS II in modalità abilitata alla generazione di RA, salvo inibizione necessaria per procedure anomale o limiti di prestazione. Quando si verifica un RA:
- il pilota deve reagire immediatamente seguendo l’RA, salvo rischio per la sicurezza;
- deve rispettare l’RA anche se confligge con un’istruzione ATC;
- non deve manovrare in senso opposto all’RA;
- deve informare l’ATS appena possibile;
- deve attenersi agli eventuali RA modificati;
- deve limitare al minimo le variazioni del piano di volo;
- deve rientrare prontamente nell’autorizzazione ATC e informare quando vi è rientrato.
Il controllore non deve tentare di modificare la traiettoria finché il pilota non comunichi "CLEAR OF CONFLICT". Durante una manovra indotta da RA, la responsabilità del controllore per la separazione cessa e riprende solo quando sia confermato il rientro nell’autorizzazione o sia emessa e confermata un’autorizzazione alternativa.
Transponder SSR e Modo S
La sezione 13 disciplina l’uso continuo del transponder SSR quando disponibile. Il pilota deve mantenerlo in funzione in ogni momento del volo, non deve attivare IDENT se non su richiesta ATS e, fuori dai casi in cui l’uso è obbligatorio, gli aeromobili con insufficiente alimentazione elettrica sono esentati dall’obbligo continuo.
Sono inoltre stabilite regole specifiche per i codici SSR:
- 7700 per emergenza;
- 7600 per avaria radio;
- 7500 per interferenza illecita;
- 2000 o altro codice prescritto in assenza di istruzioni ATS;
- 7000 in assenza di servizi ATS, se previsto dalle regole nazionali.
Per il Modo C è previsto l’uso continuo e la verifica della correttezza delle informazioni di altitudine-pressione. Per il Modo S, l’aeromobile deve trasmettere l’identificazione prevista nel piano di volo ICAO o l’immatricolazione; se l’identificazione visualizzata non coincide, il pilota deve confermare o correggere, e l’ATS deve notificare la discrepanza agli enti interessati.
Procedure di comunicazione in fonia
La sezione 14 aggiorna in modo molto esteso la fraseologia e le procedure radiotelefoniche. Sono ribaditi:
- l’uso della fraseologia standard e, solo se insufficiente, del linguaggio corrente;
- la classificazione dei messaggi in emergenza, urgenza, radiogoniometria, sicurezza del volo, meteorologici e regolarità del volo;
- l’uso dell’inglese o della lingua normalmente utilizzata dalla stazione al suolo, con obblighi specifici di disponibilità dell’inglese per aeroporti e rotte internazionali e per aeroporti con oltre 50 000 movimenti IFR internazionali annui;
- la pubblicazione nelle AIP delle lingue disponibili.
Sono inoltre definite le regole su:
- pronuncia dell’alfabeto ICAO;
- trasmissione dei numeri, dei livelli di volo, dei QNH/QFE, dei codici transponder e dei canali VHF;
- fraseologia standard con termini come ACKNOWLEDGE, AFFIRM, APPROVED, BREAK, CLEARED, CONFIRM, CORRECT, DISREGARD, NEGATIVE, OVER, OUT, READ BACK, REQUEST, ROGER, SAY AGAIN, STANDBY, UNABLE, WILCO;
- nominativi radiotelefonici completi e abbreviati;
- cambi di frequenza, chiamate iniziali, procedure di prova radio, lettura back e correzioni;
- mantenimento dell’ascolto radio, compreso il canale di emergenza 121,5 MHz in specifiche aree o situazioni.
Sono altresì introdotte o precisate le procedure per:
- trasmissione all’aria in caso di impossibilità di contatto;
- tecnica di rilancio della comunicazione;
- deviazioni per maltempo con espressione "WEATHER DEVIATION REQUIRED";
- gestione delle emergenze e urgenze con l’uso di MAYDAY e PAN PAN;
- trasporto medico protetto con la dicitura PAN PAN MEDICAL e l’indicazione "MAY-DEE-CAL".
Reporting meteorologico, wind-shear e attività vulcanica
L’appendice 5 è completamente riscritta per disciplinare i moduli AIREP SPECIAL e VAR e le istruzioni dettagliate per i riporti di volo speciali. La sezione 1 del modulo è obbligatoria per i riporti di posizione e speciali; la sezione 2 è facoltativa o su richiesta; la sezione 3 è obbligatoria nei riporti speciali. Devono essere segnalati fenomeni come turbolenza moderata o forte, icing, mountain wave severa, temporali, tempeste di polvere/sabbia, cenere vulcanica e attività vulcanica pre-eruttiva o eruzione.
Per i riporti di wind-shear, il tipo di aeromobile deve essere incluso se il fenomeno è riscontrato in salita iniziale o in avvicinamento; se condizioni di wind-shear previste o riportate non vengono riscontrate, il pilota deve avvisare l’ATS competente, salvo che l’ente sia già stato informato da altro aeromobile.
Per l’attività vulcanica, il rapporto post-volo deve essere consegnato senza indugio all’ufficio meteorologico dell’aeroporto o, secondo gli accordi locali, trasmesso tramite i fornitori MET/ATS. Il modulo VAR prevede anche una serie di dati da compilare dopo l’atterraggio, con successivo invio via fax secondo le procedure locali.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione generale decorre dal 12 ottobre 2017. Alcune disposizioni considerate urgenti si applicano già dal 18 agosto 2016, tra cui l’aggiornamento dell’ambito soggettivo, alcune definizioni, l’abrogazione del regolamento (CE) n. 730/2006 e varie modifiche dell’allegato.
Differenze ICAO e coordinamento con gli allegati internazionali
Il supplemento allegato al regolamento aggiorna le differenze rispetto agli allegati ICAO 2, 3, 10 e 11. In particolare, chiarisce che:
- per il VFR internazionale e per i voli notturni vi sono esigenze aggiuntive rispetto alla norma ICAO;
- il regolamento UE specifica ulteriori condizioni per i riporti di volo speciale;
- il trattamento dei numeri in radiotelefonia e di alcune procedure di comunicazione differisce da quanto previsto dagli standard ICAO;
- la disciplina sul VFR speciale in zona di controllo viene esplicitamente ricondotta alla normativa unionale, con una soglia di visibilità al suolo più restrittiva in alcuni passaggi del testo allegato.
In definitiva, il regolamento rafforza l’armonizzazione operativa del traffico aereo europeo, ma conserva alcune specificità dell’ordinamento UE rispetto agli standard internazionali recepiti.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) n. 923/2012 e abrogazione del regolamento (CE) n. 730/2006
L’articolo 1 modifica il regolamento (UE) n. 923/2012 inserendo nuove definizioni, regole operative e procedure ATS/ATM; l’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 730/2006, assorbendone le regole nel corpus SERA.
Ambito soggettivo ed esclusioni
È ampliato l’ambito del regolamento alle autorità competenti, agli ANSP, ai gestori aeroportuali e al personale di terra pertinente; sono esclusi aeromodelli e aeroplani giocattolo, con obbligo per gli Stati membri di adottare norme nazionali di mitigazione del rischio.
Aggiornamento delle definizioni SERA
Sono sostituite o introdotte numerose definizioni chiave, tra cui: rullaggio in aria, servizio consultivo per il traffico aereo, autorizzazione ATC, spazi aerei ATS, ARO, ATS, aeroporto alternato, ADS-C, ETA, operazione di avvicinamento strumentale (2D e 3D), procedure NPA/APV/PA, minimum fuel, aeromodello, zona montuosa, posizione attesa pista, personale critico ai fini della sicurezza, aeroplano giocattolo.
Deroghe e minimi operativi degli elicotteri
L’articolo 4 è riformulato per consentire alle autorità competenti deroghe, d’ufficio o su richiesta, a favore di soggetti o categorie per attività di interesse pubblico e formazione connessa. È inoltre chiarito che tale articolo lascia impregiudicati i minimi operativi degli elicotteri derivanti da approvazioni specifiche ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.
Applicazione territoriale e personale delle SERA
L’allegato SERA.2001 precisa che le regole si applicano agli utenti dello spazio aereo e agli aeromobili in entrata, all’interno o in uscita dall’Unione, nonché agli aeromobili UE che operano in qualsiasi spazio aereo, e anche a autorità competenti, ANSP, operatori aeroportuali e personale di terra impegnato nelle operazioni aeronautiche.
Classificazione dello spazio aereo e servizi forniti
SERA.6001 ridefinisce le classi A-G, specificando per ciascuna classe voli consentiti, servizi ATS, separazione, obblighi di contatto radio, autorizzazione ATC e limiti di velocità. È confermato che tutto lo spazio aereo sopra FL 195 deve essere classificato come classe C e che la classe F è temporanea. L’appendice 4 è aggiornata per riflettere i servizi forniti in classi C e D.
Regole VFR, VFR speciale e piani di volo
Sono introdotte o modificate regole su pianificazione e conduzione dei voli VFR: presentazione del piano di volo almeno 60 minuti prima della partenza per voli che attraversano confini internazionali o richiedono assistenza ATC/consultiva; limiti di visibilità e contatto visivo con suolo/acqua; divieto di VFR sopra FL 195 salvo eccezioni; condizioni e limiti per VFR speciale in zona di controllo, incluso il divieto sotto determinate minime meteo all’aeroporto interessato.
Separazione, avvisi di rischio collisione e turbolenza di scia
Sono introdotte regole specifiche per informazioni ai piloti in caso di traiettorie in conflitto con aeromobili sconosciuti e per l’applicazione delle separazioni per turbolenza di scia in avvicinamento e partenza, in casi di stessi livelli, piste uguali o parallele ravvicinate e attraversamenti dietro un altro aeromobile.
Autorizzazioni ATC, altimetria e autorizzazioni condizionali
Sono precisati i principi per il rilascio delle autorizzazioni ATC, la formulazione delle richieste di variazione rotta/livello, l’uso di QNH e QFE, la gestione del livello di transizione e le condizioni di validità delle autorizzazioni condizionali (es. behind landing aircraft / after departing aircraft) con ordine obbligato degli elementi comunicati.
Obblighi di riporto e reporting ATS
Sono rafforzati gli obblighi di riporto di posizione, di variazioni dell’ETA oltre 2 minuti, di ripresa del riporto in caso di esenzione, e il formato dei riporti, con rinvio all’appendice 5. È previsto che il messaggio "Operations normal" sia trasmesso tra 20 e 40 minuti dopo l’ultimo contatto per indicare la prosecuzione conforme al piano di volo.
Emergenze, interferenze illecite e aeromobili fuori rotta
Sono disciplinate la priorità ATS in caso di emergenza, la gestione di interferenze illecite, l’uso del codice transponder 7500, l’obbligo di atterrare al più presto sull’aeroporto idoneo più vicino o su aeroporto dedicato, e la comunicazione immediata di aeromobile fuori rotta o di identità non determinata.
Minimum fuel, emergenza carburante e prestazioni degradate
È introdotta una disciplina distinta tra situazione di minimum fuel e vera emergenza carburante, con obbligo di informare il pilota sui ritardi previsti o assenti; sono inoltre previste regole per prestazioni aeromobile degradate, perdita di requisiti RNAV e gestione RVSM, incluse separazioni di emergenza, coordinamento tra ACC e sospensione delle operazioni RVSM in caso di turbolenza forte prevista o incontrata.
ACAS RA
È imposto l’uso dell’ACAS II in modalità che abilita gli avvisi di risoluzione (RA), salvo necessità di inibizione della modalità RA. In caso di RA, il pilota deve seguire immediatamente l’avviso, non contrastarlo, informare l’ATC, limitare le deviazioni al minimo, e rientrare quanto prima nell’autorizzazione ATC; il controllore non deve intervenire fino al messaggio "CLEAR OF CONFLICT".
Transponder SSR e identificazione Modo S
È previsto l’uso continuo del transponder funzionante durante il volo, l’uso dei codici 7700, 7600 e 7500 per emergenza, avaria comunicazioni e interferenza illecita, l’uso del codice 2000 o 7000 in assenza di servizi ATS o istruzioni, e regole specifiche per Modo C e Modo S, incluse verifica delle informazioni di altitudine-pressione e identificazione dell’aeromobile.
Procedure radiotelefoniche e fraseologia
La sezione 14 completa e standardizza le procedure voce: uso dell’inglese o della lingua locale, disponibilità dell’inglese in determinati aeroporti internazionali, alfabeto ICAO, pronuncia dei numeri, parole standard come ACKNOWLEDGE, AFFIRM, APPROVED, UNABLE, WILCO, regole di read-back, ascolto radio continuo su 121,5 MHz in specifici contesti, trasmissione all’aria, relay, avvisi per deviazioni per maltempo, nonché procedure dettagliate per emergenza, urgenza e trasporto medico protetto.
Reporting meteorologico da aeromobile e attività vulcanica
Sono aggiornate le regole per i riporti di volo speciali e post-volo, comprese le voci del modulo AIREP SPECIAL e del modulo VAR per attività vulcanica, il loro inoltro agli enti ATS e agli uffici meteorologici/MWO, nonché i tempi per la comunicazione di modifiche pre-lancio (almeno 6 ore prima, o 30 minuti per perturbazioni solari o cosmiche).
Differenze ICAO
Il supplemento all’allegato aggiorna le differenze rispetto agli allegati ICAO 2, 3, 10 e 11, chiarendo le divergenze normative dell’Unione su piani di volo VFR/IFR, reporting meteorologico, numeri in radiotelefonia, procedure radiotelefoniche e VFR speciale.
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