Regolamento (UE) 2017/589
Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica i requisiti organizzativi e tecnici che le imprese di investimento devono rispettare quando operano con negoziazione algoritmica. Impone presidi di governance, competenze del personale, test e ambienti di prova, controlli di rischio pre- e post-negoziazione, monitoraggio in tempo reale, continuità operativa e misure di sicurezza informatica. Regola inoltre in modo dettagliato l’accesso elettronico diretto e i rapporti con i clienti, nonché gli obblighi delle imprese che agiscono come partecipanti diretti generali di CCP. Per la negoziazione algoritmica ad alta frequenza disciplina infine contenuto, formato e conservazione delle registrazioni degli ordini.
Requisiti organizzativi, di controllo e di resilienza per le imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica, inclusa l’alta frequenza, l’accesso elettronico diretto e l’attività di partecipante diretto generale in CCP.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento soggette all’articolo 17 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) che effettuano negoziazione algoritmica, forniscono accesso elettronico diretto ai clienti, oppure agiscono in qualità di partecipanti diretti generali di una controparte centrale per servizi di compensazione ai clienti. Copre i sistemi di negoziazione, gli algoritmi, le strategie di negoziazione, i controlli pre- e post-negoziazione, la sorveglianza, la resilienza informatica e i meccanismi di continuità operativa, nonché le registrazioni per la negoziazione algoritmica ad alta frequenza. Si applica nell’Unione europea ed è rilevante anche ai fini del SEE; entra in applicazione dal 3 gennaio 2018. Alcune disposizioni distinguono tra algoritmi che producono ordini eseguibili e algoritmi di decisione di investimento puri, e tra clienti con accesso elettronico diretto e subdelega.
Requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica
Il regolamento delegato (UE) 2017/589 integra l’articolo 17 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) fissando norme tecniche di regolamentazione per le imprese di investimento che utilizzano negoziazione algoritmica. L’obiettivo è garantire che tali attività si svolgano con adeguata governance, robustezza operativa, controlli del rischio e presidi contro abusi di mercato, tenendo conto della natura, dimensione e complessità dell’attività dell’impresa.
Ambito soggettivo e finalità
Le disposizioni riguardano le imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica, quelle che forniscono accesso elettronico diretto ai clienti e quelle che agiscono come partecipanti diretti generali di una controparte centrale per servizi di compensazione. Il regolamento disciplina sia i sistemi di negoziazione e gli algoritmi sia i processi di controllo, monitoraggio, continuità operativa, sicurezza informatica e registrazione dei dati, con attenzione specifica alla negoziazione algoritmica ad alta frequenza.
Governance, responsabilità e funzione di conformità
L’impresa deve disporre di un dispositivo di governance chiaro e formalizzato, con linee di responsabilità definite, procedure di approvazione per sviluppo, installazione e aggiornamento degli algoritmi, comunicazione interna efficace e separazione tra sale operative e funzioni di supporto, controllo del rischio e conformità. La funzione di compliance deve avere conoscenza generale dei sistemi algoritmici, essere in contatto costante con i soggetti tecnicamente competenti e, se esternalizzata, beneficiare di pari accesso alle informazioni con obblighi di riservatezza e di revisione.
Personale, competenze ed esternalizzazione
L’impresa deve impiegare personale in numero sufficiente e con competenze tecniche adeguate sui sistemi utilizzati, sul monitoraggio e sulle prove, sulle strategie di negoziazione e sugli obblighi legali. La formazione deve essere iniziale e continua, calibrata su esperienza e responsabilità; chi si occupa dell’immissione degli ordini deve essere formato anche sugli abusi di mercato. L’esternalizzazione di software o hardware non riduce la responsabilità dell’impresa, che deve comunque poter dimostrare la conformità e disporre della relativa documentazione.
Sviluppo, test e installazione dei sistemi e degli algoritmi
Prima dell’installazione o di aggiornamenti sostanziali, l’impresa deve adottare metodologie formalizzate di sviluppo e test e ottenere l’autorizzazione di una persona designata dall’alta dirigenza. I test devono verificare che i sistemi non si comportino in modo imprevisto, rispettino il regolamento e le regole della sede di negoziazione, funzionino anche in condizioni di stress e possano essere disattivati se necessario. Le prove di conformità devono essere svolte in un ambiente distinto da quello di produzione, che può essere interno o fornito da sede di negoziazione, fornitore di accesso diretto o vendor. Prima dell’installazione l’impresa deve fissare limiti predefiniti su strumenti negoziati, prezzi, valori, ordini, posizioni strategiche e numero di sedi interessate.
Autovalutazione annuale e stress testing
Ogni anno l’impresa deve svolgere un processo di autovalutazione e convalida, che sfocia in una relazione redatta dalla funzione di risk management, riesaminata dall’audit interno se presente e approvata dall’alta dirigenza. L’autovalutazione deve coprire sistemi, algoritmi, governance, continuità operativa e conformità generale all’articolo 17 MiFID II, includendo i criteri dell’allegato I. Nel medesimo contesto vanno eseguite prove di stress per verificare la tenuta rispetto ad aumenti dei flussi di ordini e a condizioni di mercato avverse, con test almeno su volumi elevati di messaggi e di negoziazioni, calcolati sulla base dei massimi dei sei mesi precedenti moltiplicati per due.
Kill functionality, sorveglianza e controlli di rischio
L’impresa deve poter cancellare immediatamente ordini non eseguiti come misura di emergenza e deve sempre poter identificare algoritmo, operatore, sala operativa o cliente responsabile. Deve inoltre monitorare tutte le attività di negoziazione, comprese quelle dei clienti, attraverso un sistema automatizzato di sorveglianza capace di individuare potenziali manipolazioni di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, generare allarmi e produrre rapporti. Il sistema deve coprire l’intera attività, essere aggiornabile rispetto ai cambi normativi e strategici, essere riesaminato almeno annualmente e consentire riconciliazioni tempestive con i dati di sedi, broker, CCP e altri partner commerciali.
Controlli pre-negoziazione, monitoraggio in tempo reale e controlli post-negoziazione
Il regolamento impone filtri di prezzo, limiti di valore e volume degli ordini e limiti al numero di messaggi, oltre a controlli sulla possibilità di negoziare determinati strumenti e sulle soglie di rischio e credito. Gli ordini bloccati possono essere immessi solo tramite procedure eccezionali, temporanee e autorizzate. Durante le ore di invio ordini l’impresa deve effettuare monitoraggio in tempo reale, con allarmi entro cinque secondi e personale reperibile anche fuori orario. I controlli post-negoziazione devono essere continui e includere il monitoraggio di rischio di mercato e di credito, riconciliazione dei log e, per i derivati, limiti di posizione.
Continuità operativa e sicurezza informatica
L’impresa deve adottare meccanismi di continuità operativa adeguati e documentati, con scenari di crisi, procedure per il trasferimento su sito di back-up ove appropriato, formazione del personale, regole sull’uso della funzione di cancellazione, dispositivi di disattivazione degli algoritmi e strumenti alternativi per gestire ordini e posizioni aperte. Tali meccanismi vanno riesaminati e testati annualmente. Sul piano informatico, l’impresa deve avere una strategia di sicurezza coerente con il rischio aziendale, con misure fisiche ed elettroniche idonee a proteggere dati e sistemi; le violazioni rilevanti devono essere comunicate subito all’autorità competente, con rapporto sull’incidente e misure correttive. Sono richieste prove annuali anti-intrusione e scansioni di vulnerabilità.
Accesso elettronico diretto: responsabilità del fornitore e controllo dei clienti
Il fornitore di accesso elettronico diretto resta responsabile delle negoziazioni effettuate dai clienti con il suo codice di negoziazione. Deve quindi definire politiche e procedure per garantire la conformità alle regole della sede, applicare controlli pre- e post-negoziazione e monitoraggio in tempo reale ai flussi dei clienti, e mantenere il potere esclusivo di fissare o modificare i parametri dei controlli. I limiti devono derivare dalla valutazione di rischio e di credito del cliente eseguita nel quadro della diligenza dovuta; per lo sponsored access i parametri devono essere almeno altrettanto rigorosi di quelli per il direct market access. Il fornitore deve poter bloccare ordini, arrestare i flussi, sospendere o revocare il servizio e identificare in modo univoco clienti, sale operative e operatori, anche in caso di subdelega.
Diligenza dovuta e riesame periodico dei clienti con accesso elettronico diretto
Prima di concedere l’accesso il fornitore deve valutare governance, struttura proprietaria, strategie, sistemi, controlli, gestione di errori, storico di trading, volumi attesi, capacità finanziaria e precedenti disciplinari del potenziale cliente. Se è ammessa la subdelega, il cliente deve avere un quadro di diligenza dovuta almeno equivalente. Il riesame della procedura di valutazione va effettuato ogni anno, insieme a una valutazione annuale basata sul rischio dell’adeguatezza dei sistemi e controlli del cliente, tenendo conto delle variazioni intervenute nella sua struttura e attività.
Partecipanti diretti generali di controparti centrali e servizi di compensazione
L’impresa che agisce come partecipante diretto generale di una CCP deve sottoporre i sistemi di compensazione a valutazioni, controlli e monitoraggio adeguati nel quadro della diligenza dovuta. La valutazione iniziale dei potenziali clienti della compensazione deve considerare solidità creditizia, controlli interni, strategie, capacità di trasferire margini, limiti di negoziazione, garanzie reali, risorse operative e precedenti in materia di integrità dei mercati. I clienti devono essere riesaminati almeno una volta l’anno, salvo periodicità più frequente prevista nell’accordo scritto. L’impresa deve inoltre fissare limiti di posizione e di negoziazione, monitorarli in tempo reale per quanto possibile, documentare le procedure e informare il pubblico sulle condizioni dei servizi e sui livelli di segregazione, compresi i costi e i principali effetti giuridici, anche in materia fallimentare.
Registrazioni per la negoziazione algoritmica ad alta frequenza
Per chi utilizza tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, il regolamento impone la registrazione immediata, dopo l’immissione, dei dettagli di ogni ordine secondo il formato dell’allegato II. Le informazioni devono essere aggiornate secondo gli standard ivi previsti e conservate per cinque anni dalla trasmissione dell’ordine alla sede di negoziazione o ad altra impresa di investimento per l’esecuzione.
Allegati tecnici
L’allegato I elenca i criteri da considerare nell’autovalutazione annuale: natura, dimensioni e complessità dell’attività, ruolo di mercato, livello di automazione, strumenti e sedi trattati, strategie, dipendenza da terzi, connettività, struttura di governance, organizzazione del risk management e uso dell’accesso elettronico diretto. L’allegato II dettaglia in modo estremamente analitico le informazioni da registrare sugli ordini e sulle operazioni, con codici standard, formati tecnici, identificativi, prezzi, quantità, indicatori di short selling, deroghe, routing, validità e ogni altro dato necessario alla tracciabilità regolamentare.
Disposizioni principali
Governance, conformità e personale
L’impresa di investimento deve dotarsi di un dispositivo di governance chiaro e formalizzato, con responsabilità definite, procedure di comunicazione efficaci e separazione tra funzioni operative e funzioni di controllo. Il personale di compliance deve avere una conoscenza generale dei sistemi e degli algoritmi, accesso alle informazioni rilevanti e, se la funzione è esternalizzata, il terzo deve garantire riservatezza e possibilità di revisione. L’impresa deve impiegare personale sufficiente, formato e periodicamente aggiornato, con competenze tecniche sui sistemi, sul monitoraggio, sulle strategie e sugli obblighi giuridici.
Esternalizzazione di software e hardware
L’esternalizzazione o l’appalto di software e hardware non esonera l’impresa dagli obblighi del regolamento. L’impresa deve comunque possedere conoscenze adeguate e documentazione sufficiente per dimostrare la conformità.
Progettazione, test e installazione dei sistemi e degli algoritmi
Prima dell’installazione o di aggiornamenti sostanziali, l’impresa deve adottare metodologie di sviluppo e test formalizzate, con autorizzazione da parte di una persona designata dall’alta dirigenza. Le metodologie devono coprire concezione, approvazione, prestazioni, registrazione e attribuzione delle responsabilità, e garantire che i sistemi non si comportino in modo imprevisto, siano conformi agli obblighi normativi e alle regole della sede e restino efficaci in condizioni di stress di mercato. Le prove di conformità devono essere svolte in ambienti separati dall’ambiente di produzione, anche presso sedi di negoziazione, fornitori di accesso diretto o venditori, e l’impresa resta responsabile delle prove. Prima dell’installazione deve inoltre fissare limiti predefiniti su strumenti negoziati, prezzo, valore e numero di ordini, posizioni strategiche e numero di sedi coinvolte.
Autovalutazione, convalida e stress test
L’impresa deve svolgere annualmente un processo di autovalutazione e convalida, con relazione di convalida redatta dalla funzione di gestione del rischio, riesaminata dall’audit interno se esistente e approvata dall’alta dirigenza. La relazione deve esaminare sistemi, algoritmi, governance, continuità operativa e conformità complessiva all’articolo 17 MiFID II, includendo i criteri dell’allegato I. Nel quadro della valutazione annuale vanno eseguite prove di stress sui sistemi e sulle procedure degli articoli 12-18, con test su volumi elevati di messaggi e di negoziazioni, basati sul massimo dei sei mesi precedenti moltiplicato per due.
Kill functionality e sorveglianza antimanipolazione
L’impresa deve poter cancellare immediatamente uno o tutti gli ordini non eseguiti, distinguendo e identificando algoritmo, operatore, sala operativa o cliente responsabile. Deve inoltre monitorare tutte le attività di negoziazione, incluse quelle dei clienti, mediante un sistema automatizzato capace di generare allarmi, rapporti e, se del caso, strumenti di visualizzazione, per individuare potenziali manipolazioni di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014. Il sistema deve coprire l’intera attività, essere adattabile ai cambi regolamentari e strategici, essere riesaminato almeno una volta l’anno, produrre allarmi operabili all’inizio del giorno successivo o alla fine del giorno successivo in caso di elaborazione manuale, e permettere una riconciliazione accurata e tempestiva con i dati di sedi, broker, CCP e altri partner.
Controlli pre-negoziazione, monitoraggio in tempo reale e controlli post-negoziazione
I controlli pre-negoziazione devono includere filtri di prezzo, limiti di valore e volume dell’ordine, e un limite massimo di messaggi; devono inoltre intervenire su autorizzazioni dei singoli operatori e sulle soglie di rischio e di credito. L’impresa deve disporre di procedure eccezionali e temporanee per immettere ordini bloccati, con verifica del risk management e autorizzazione designata. Durante le ore di invio ordini deve effettuare monitoraggio in tempo reale, con allarmi entro cinque secondi, personale dotato di adeguata autorità e canali di contatto sempre disponibili anche fuori orario. I controlli post-negoziazione devono essere continui e comprendere il rischio di mercato e di credito, la riconciliazione dei log, e per i derivati anche limiti sulle posizioni lunghe, corte e complessive.
Sicurezza informatica e accessi
L’impresa deve adottare una strategia informatica coerente con la strategia commerciale e di rischio, basata su un’organizzazione affidabile e su una gestione efficace della sicurezza informatica. Deve predisporre misure fisiche ed elettroniche che garantiscano riservatezza, integrità, autenticità e disponibilità dei dati, oltre a identificare e limitare le persone con accesso critico. Le violazioni rilevanti vanno comunicate immediatamente all’autorità competente, con successivo rapporto sull’incidente. Sono richieste prove annuali anti-intrusione e scansioni di vulnerabilità.
Accesso elettronico diretto
Il fornitore di accesso elettronico diretto deve assicurare, tramite politiche e procedure, che i clienti operino nel rispetto delle regole della sede di negoziazione. Deve applicare ai flussi dei clienti i controlli degli articoli 13, 15, 17 e il monitoraggio dell’articolo 16, mantenendone la responsabilità anche quando usa controlli di terzi o della sede. I limiti si basano su diligence e profilo di rischio del cliente, e gli accessi tramite sponsored access devono essere regolati con parametri almeno altrettanto rigorosi di quelli del direct market access. Sono disciplinati inoltre i requisiti tecnici di blocco, cancellazione, sospensione del servizio, identificazione univoca dei clienti e subdelega.
Diligenza dovuta e riesame dei clienti con accesso elettronico diretto
Prima di concedere l’accesso, il fornitore deve valutare governance, struttura proprietaria, strategie, sistemi, controlli, gestione errori, storico di negoziazione, volumi previsti, capacità finanziaria e precedenti disciplinari. Se è consentita la subdelega, il cliente deve disporre di un quadro di diligence almeno equivalente. La procedura di valutazione va riesaminata annualmente e va effettuata una valutazione annuale basata sul rischio dell’adeguatezza dei sistemi e controlli del cliente, tenendo conto delle modifiche intervenute.
Partecipanti diretti generali e compensazione
L’impresa di investimento che opera come partecipante diretto generale di una CCP deve assoggettare i sistemi per i servizi di compensazione a valutazioni, controlli e monitoraggio adeguati nel quadro della diligenza dovuta. Deve valutare inizialmente i potenziali clienti della compensazione secondo criteri di solidità creditizia, controlli interni, strategie, marginazione, limiti di negoziazione, garanzie reali, risorse operative e precedenti in materia di integrità dei mercati. I clienti vanno riesaminati almeno una volta l’anno, con eventuale frequenza maggiore prevista nell’accordo scritto vincolante. Devono essere fissati limiti di posizione e di negoziazione, monitorati in tempo reale ove possibile, con procedure pre- e post-negoziazione e documentazione scritta. Inoltre, l’impresa deve pubblicare le condizioni dei servizi di compensazione e informare sui livelli di segregazione, sui relativi costi e sugli effetti giuridici, inclusi i profili di diritto fallimentare.
Registrazioni per la negoziazione algoritmica ad alta frequenza
L’impresa che utilizza tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza deve registrare immediatamente dopo l’immissione i dettagli di ogni ordine secondo il formato dell’allegato II e aggiornare le informazioni secondo gli standard ivi previsti. Le registrazioni devono essere conservate per cinque anni dalla data di trasmissione dell’ordine alla sede di negoziazione o ad altra impresa di investimento per l’esecuzione.
Allegato I: criteri di autovalutazione
L’allegato I specifica i fattori da considerare nell’autovalutazione annuale: natura, dimensioni e complessità dell’attività, inclusi status regolamentare, ruolo di mercato, livello di automazione, strumenti trattati, strategie, latenza, sedi e pool di liquidità accessibili, soluzioni di connettività, dipendenza da terzi, struttura di governance, organizzazione del risk management/compliance/audit, numero di algoritmi e strategie, volumi e mercati accessibili, numero di clienti e sedi, intensità dell’outsourcing, uso di accesso elettronico diretto e velocità di negoziazione.
Allegato II: contenuto delle registrazioni degli ordini
L’allegato II disciplina in dettaglio i dati da registrare per le decisioni di investimento e per gli ordini trasmessi o eseguiti, includendo identificativi del cliente, dell’operatore o algoritmo responsabile, identificativi dell’ordine, dati sullo strumento, prezzo, quantità, data e ora, condizioni di validità, indicatori di acquisto/vendita, short selling, deroghe pre-negoziazione, routing e identificativi dell’operazione assegnati dalla sede. Sono inoltre fissati i formati tecnici dei dati, i codici standard e la struttura delle tabelle da utilizzare.
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