Regolamento (UE) 2016/1188
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1188 della Commissione, del 20 luglio 2016, che sospende la presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sospende, per alcuni contingenti tariffari del settore dello zucchero, la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione fino al termine del periodo contingentale 2015/2016. La misura si rende necessaria perché, per taluni numeri d'ordine, le domande presentate nel sottoperiodo 1°-7 luglio 2016 hanno già esaurito le quantità disponibili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Sospensione della presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per alcuni contingenti tariffari nel settore dello zucchero.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 per il settore dello zucchero. Riguarda specificamente i numeri d'ordine indicati nell'allegato, per il periodo contingentale 2015/2016, e sospende nuove domande sino alla fine di tale periodo per i contingenti per i quali le richieste presentate dal 1° al 7 luglio 2016 hanno già raggiunto le quantità disponibili. L'effetto è immediato dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica in tutti gli Stati membri.
Sospensione delle domande di titoli di importazione nel settore dello zucchero
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1188 della Commissione interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali aperti nel settore dello zucchero dal regolamento (CE) n. 891/2009. La misura è adottata perché, per alcuni numeri d'ordine, le domande di titoli di importazione presentate tra il 1° e il 7 luglio 2016 hanno già esaurito le quantità disponibili per il sottoperiodo considerato.
Base giuridica e contesto
Il provvedimento è fondato sull'articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il richiamo al regolamento (CE) n. 891/2009 evidenzia che la disciplina riguarda contingenti tariffari comunitari già aperti per lo zucchero e la loro gestione amministrativa.
Ambito oggettivo e temporale
La sospensione riguarda la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione fino alla fine del periodo contingentale 2015/2016. L'intervento non modifica in generale il regime dei contingenti, ma incide solo sulla possibilità di presentare nuove domande per i numeri d'ordine che risultano saturati.
Contingenti interessati e contingenti non sospesi
L'allegato distingue i contingenti interessati da quelli ancora aperti. Sono sospesi ulteriori titoli per:
- 09.4317, Australia;
- 09.4319, Cuba;
- 09.4321, India;
- 09.4325, Bosnia-Erzegovina.
Per gli altri numeri d'ordine indicati nell'allegato non è disposta la sospensione, segnalando che la disponibilità residua consente ancora la presentazione di domande.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La scelta dell'entrata in vigore immediata è motivata dall'esigenza di garantire l'efficacia della misura, che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli. La finalità è gestire i contingenti tariffari del settore dello zucchero aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009.
Sospensione delle nuove domande
È sospesa sino alla fine del periodo contingentale 2015/2016 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato. La sospensione opera perché, per alcuni contingenti, le richieste già presentate nel periodo 1°-7 luglio 2016 hanno raggiunto le quantità disponibili.
Contingenti interessati
L'allegato indica i contingenti per i quali ulteriori domande sono sospese: 09.4317 (Australia), 09.4319 (Cuba), 09.4321 (India) e 09.4325 (Bosnia-Erzegovina). Per gli altri numeri d'ordine elencati nell'allegato non è disposta la sospensione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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