Cassazione Penale, Ordinanza n. 40649/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era aspecifico perché formulato in modo generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sorreggerlo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta generica e priva di specifici argomenti in diritto e di precisi dati fattuali a sostegno della richiesta di riforma.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche: deduzioni generiche, non ancorate a puntuali ragioni di diritto e a dati di fatto pertinenti, sono inammissibili per aspecificità.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può risolversi in un mero dissenso assertivo rispetto alla decisione impugnata, ma deve individuare in modo chiaro e circostanziato i passaggi motivazionali erronei o mancanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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