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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05561/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento della comunione su alcuni immobili tra due coeredi. Il tribunale aveva disposto la divisione del compendio, escludendo alcuni beni ritenuti indivisibili sulla base della terza consulenza tecnica d'ufficio, in particolare il parco, l'area di accesso al parco e una zona interessata da frana. Uno dei coeredi aveva appellato la decisione sostenendo che l'intero compendio dovesse essere diviso, che non si potesse lasciare alcuni beni in comunione e che dovessero essere accolte le diverse ipotesi divisionali prospettate dal consulente. La corte d'appello aveva rigettato il gravame. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 183 c.p.c. e 718 c.c., sostenendo che l'eccezione di non comoda divisibilità fosse tardiva e proponibile solo dalla controparte come eccezione in senso proprio; (2) nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il giudice deciso su un assetto divisorio non richiesto; (3) violazione dell'art. 720 c.c., assumendo che, in presenza di beni non comodamente divisibili, il giudice dovesse necessariamente assegnarli per intero a uno dei coeredi con conguaglio; (4) ancora nullità per asserita pronuncia oltre i limiti della domanda; (5) violazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese di merito, ma solo come conseguenza dell'ipotizzato accoglimento dei motivi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati i primi due perché la deduzione della non comoda divisibilità e la scelta di non dividere alcuni beni non integrano una domanda nuova né un'eccezione in senso proprio rilevabile solo su iniziativa di parte: si tratta di una modalità attuativa della domanda di divisione, che rientra nell'originaria istanza di scioglimento della comunione. Ha respinto i motivi terzo e quarto chiarendo che l'art. 720 c.c. usa il criterio della preferenza, lasciando al giudice un potere discrezionale di scelta tra le soluzioni divisionali possibili, da motivare in relazione alle caratteristiche concrete dei beni; nel caso concreto la corte territoriale aveva adeguatamente motivato il mantenimento in comunione di alcune porzioni per preservarne struttura, funzione, utilità e pregio, nonché per la presenza di criticità geomorfologiche. Il quinto motivo è stato ritenuto assorbito dalla reiezione dei precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    È stato richiamato solo per escludere che la deduzione della non comoda divisibilità fosse una eccezione tardiva soggetta ai termini preclusivi della fase di trattazione; la Corte ha negato che la questione integri una vera eccezione in senso proprio.

  • art. 718 c.c.

    È stato evocato in relazione alla divisione ereditaria e alla possibilità di porre a fondamento della decisione l'assetto divisorio richiesto dalle parti; la Corte ha escluso la violazione della norma.

  • art. 720 c.c.

    La norma non impone automaticamente l'assegnazione integrale del bene non comodamente divisibile a uno dei coeredi, ma attribuisce al giudice un potere discrezionale, da esercitare motivatamente, secondo un criterio di preferenza tra le possibili soluzioni.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata ritenuta meramente consequenziale all'accoglimento degli altri motivi e quindi non autonoma, non essendo stati accolti i precedenti motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata affermata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nella divisione ereditaria, la deduzione della non comoda divisibilità di un bene non integra di per sé un'eccezione in senso proprio, ma attiene alla concreta modalità di attuazione della domanda di scioglimento della comunione e può essere valutata dal giudice anche in assenza di una specifica eccezione di parte.
  • La richiesta di mantenere taluni beni in comunione o di rinunciare alla loro divisione è una specificazione della domanda di divisione, non una domanda nuova, quando resta ferma la finalità di sciogliere la comunione sul compendio.
  • L'art. 720 c.c. non attribuisce al coerede un diritto incondizionato all'assegnazione integrale del bene non comodamente divisibile, ma impone al giudice di scegliere preferibilmente la soluzione più appropriata, con apprezzamento discrezionale del caso concreto e obbligo di motivazione.
  • Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito compiuta dal giudice sulla preferenza tra le diverse soluzioni divisionali, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Una censura sulle spese di lite che presupponga l'accoglimento di altri motivi resta assorbita quando quei motivi siano respinti.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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