Cassazione Civile, Ordinanza n. 14237/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una docente assunta con una pluralità di contratti a tempo determinato nel settore scolastico tra gli anni scolastici 2003/2004 e 2011/2012. In origine la lavoratrice aveva chiesto, da un lato, l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti e le conseguenti statuizioni su risarcimento del danno, conversione del rapporto e ricostruzione della carriera; dall'altro, il riconoscimento, durante la pendenza dei rapporti a termine, del medesimo trattamento economico previsto per i docenti di ruolo, con progressione stipendiale correlata all'anzianità di servizio. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha ritenuto di poter disattendere il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa Motter, e ha accolto l'appello ministeriale rigettando la domanda della lavoratrice. Con il ricorso per cassazione la docente ha denunciato violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, dell'ordinanza rescindente della Cassazione e dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio era vincolato al principio già fissato e che la sentenza Motter non era idonea a superarlo, sia perché antecedente all'ordinanza rescindente sia perché riferita alla diversa questione della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che il vincolo del giudice di rinvio rispetto alla regula iuris enunciata nella decisione rescindente cessa solo in presenza di ius superveniens, inteso come abrogazione, modifica o sostituzione della norma applicabile, ovvero declaratoria di illegittimità costituzionale successiva; possono rilevare anche mutamenti derivanti da sentenze della Corte di giustizia UE, ma solo se sopravvenuti alla pronuncia rescindente e direttamente incidenti sul principio di diritto enunciato. Nel caso concreto, la sentenza Motter non poteva incidere: era anteriore all'ordinanza rescindente e riguardava la ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo, non la progressione stipendiale del personale a termine in pendenza del rapporto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio già enunciato, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale scolastico assunto a termine ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con disapplicazione delle disposizioni contrattuali incompatibili
art. 6 del d.lgs. n. 368/2001
richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione al trattamento economico del personale a termine
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; il vincolo viene meno solo in presenza di ius superveniens o sopravvenute cause equivalenti
art. 380-bis c.p.c.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228
menzionata quale legge modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
d.lgs. n. 297/1994, art. 526
indicato come parametro contrattuale/normativo interno che commisura la retribuzione del docente a termine al trattamento iniziale del personale di ruolo
d.lgs. n. 297/1994, artt. 485 e seguenti
richiamati come disciplina della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo del personale docente
d.lgs. n. 297/1994, artt. 569 e seguenti
richiamati come disciplina della ricostruzione della carriera per il personale non docente/amministrativo
direttiva 1999/70/CE
recepisce l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e fonda il divieto di disparità di trattamento
art. 526 del d.lgs. n. 297/1994
richiamato per il criterio retributivo iniziale del personale a termine
art. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994
disciplinano la ricostruzione della carriera successiva all'assunzione a tempo indeterminato
art. 569 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994
disciplinano la ricostruzione della carriera per il personale interessato
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; tale vincolo viene meno solo se, dopo la pronuncia rescindente, interviene uno ius superveniens o una sopravvenienza equiparabile che incida direttamente sulla regola applicabile.
- Una sentenza della Corte di giustizia UE può integrare ius superveniens solo se è successiva alla decisione rescindente e rilevante rispetto al principio di diritto da applicare; una pronuncia anteriore non può giustificare la disapplicazione del vincolo del rinvio.
- La pretesa del personale scolastico assunto a termine di ottenere, durante la vigenza del rapporto, la progressione stipendiale per anzianità è distinta e non sovrapponibile alla diversa domanda di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo.
- Nella materia del lavoro a termine scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro impone di verificare la compatibilità della disciplina interna che non valorizza l'anzianità maturata in costanza di contratto con il principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.
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