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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 341 del 14/05/2026

Provvedimento del 14 maggio 2026

Garante Privacy341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato dal Comune di Reggio Calabria per aver utilizzato immagini di videosorveglianza, installate per la sicurezza urbana, per ricostruire un incidente stradale, contestare una violazione del Codice della strada e trasmettere il filmato all’UMC per la revisione della patente. L’Autorità ha ritenuto mancante una base giuridica e violati i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità, nonché l’art. 2-ter del Codice privacy. Considerata la natura colposa, il carattere circoscritto della violazione e la cooperazione del Comune, il Garante ha applicato un ammonimento, senza sanzione pecuniaria né ulteriori misure correttive.

Comune di Reggio Calabria: ammonimento per uso illecito di filmati di videosorveglianza e comunicazione non autorizzata all’UMC per accertamento di infrazione stradale e revisione patente

Comune di Reggio Calabria: uso illecito di filmati di videosorveglianza per incidente stradale e trasmissione all’UMC

Il Garante ha esaminato il reclamo di un’interessata nei confronti del Comune di Reggio Calabria relativo all’utilizzo di immagini acquisite da un impianto di videosorveglianza installato per la sicurezza urbana. Il filmato è stato impiegato per ricostruire un incidente stradale, contestare una violazione del Codice della strada e poi trasmesso all’Ufficio Motorizzazione Civile per la revisione della patente.

Origine del reclamo e attività istruttoria

La reclamante ha lamentato che il Comune avesse usato il video per accertare la dinamica del sinistro e per contestare la violazione dell’art. 191 CdS, oltre ad averlo inviato all’UMC per sollecitare provvedimenti sulla patente. Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha chiesto chiarimenti al Comune ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy. L’ente ha difeso la liceità delle operazioni sostenendo di avere agito per obblighi di legge, esercizio di pubblici poteri e, per alcuni profili, come polizia giudiziaria.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama i principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), b) e c), GDPR e le basi giuridiche di cui all’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), nonché i parr. 2 e 3 dello stesso articolo e l’art. 2-ter del Codice privacy. Sono inoltre richiamate le Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento mediante dispositivi video e le FAQ del Garante in materia di videosorveglianza. Quanto alla videosorveglianza comunale per sicurezza urbana, il Garante richiama il d.l. 14/2017 e il vincolo di finalità di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria. In tema di circolazione stradale, sono richiamati l’art. 201 CdS e, per la revisione patente, l’art. 128 CdS.

Uso dei filmati di videosorveglianza per finalità amministrative

Secondo il Garante, le telecamere installate dai Comuni per la sicurezza urbana non possono essere, di regola, utilizzate per finalità meramente amministrative diverse da quelle originarie, salvo specifiche previsioni normative. L’uso per accertare un’infrazione stradale su strada urbana non trova, nel caso esaminato, una base giuridica adeguata. L’Autorità evidenzia che la disciplina dell’art. 201 CdS contempla accertamenti differiti solo in casi tassativi e, per quanto qui rileva, l’art. 201, comma 5-ter, riguarda impianti installati lungo autostrade e strade extraurbane principali, non le strade urbane.

Illiceità dell’accertamento della violazione del Codice della strada

Nel caso concreto, il Comune ha acquisito e utilizzato il filmato per ricostruire l’incidente, accertare la responsabilità della conducente, elevare verbale per l’art. 191, commi 1 e 4, CdS e ritirare la patente ai sensi dell’art. 223 CdS. Il Garante ritiene che tale trattamento sia incompatibile con la finalità originaria della videosorveglianza, destinata alla sicurezza urbana, e privo di una specifica norma di settore che consenta l’uso delle immagini per questo tipo di accertamento amministrativo. Inoltre, osserva che la persona coinvolta aveva riportato lesioni lievissime, con prognosi di dieci giorni, e che l’eventuale rilevanza penale sarebbe dipesa dalla querela di parte; al momento dei fatti, quindi, non era configurabile una base per qualificare il trattamento come necessario a fini penali.

Trasmissione del filmato all’UMC e insussistenza della base giuridica

Il Comune ha poi inviato il filmato all’UMC di Reggio Calabria, richiamando l’art. 128, comma 1-ter, CdS e la circolare ministeriale del 12 agosto 2010. Il Garante ha escluso la legittimità della comunicazione, poiché quella disposizione presuppone incidenti con lesioni gravi e una contestazione che legittimi la revisione della patente; nel caso in esame le lesioni erano lievissime. È stato inoltre rilevato che l’UMC non è competente a ricostruire la dinamica dei sinistri o ad accertare violazioni del Codice della strada, sicché mancava un fondamento normativo per trasmettere il video con quella finalità.

Esito del procedimento e misura adottata

L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice privacy. Pur riconoscendo che la violazione era circoscritta a una sola interessata, colposa, priva di precedenti e avvenuta con buona cooperazione del Comune, il Garante non ha applicato una sanzione pecuniaria. Ha invece adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, ritenendo la vicenda una violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148. Non sono state disposte ulteriori misure correttive, anche perché il trattamento aveva ormai esaurito i suoi effetti.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un’interessata contro il Comune di Reggio Calabria. La reclamante contestava l’uso di un filmato di videosorveglianza, acquisito da una telecamera installata sul territorio comunale per finalità di sicurezza urbana, per accertare la dinamica di un sinistro stradale e per contestare l’infrazione di cui all’art. 191 CdS. Veniva inoltre lamentata la trasmissione del filmato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - UMC di Reggio Calabria per sollecitare la sospensione della patente.

Istruttoria e difese del Comune

A seguito di richieste di informazioni ex art. 157 Codice privacy, il Comune ha sostenuto che l’accesso ai filmati era avvenuto in presenza di un incidente con feriti, che la Polizia locale agiva per adempiere a compiti di pubblica sicurezza e, in parte, come polizia giudiziaria. Ha richiamato gli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR, l’art. 128 CdS, l’art. 223 CdS e il quadro sulla sicurezza urbana basato sul patto con la Prefettura ex d.l. 14/2017. Ha anche affermato che la trasmissione all’UMC era doverosa per consentire la valutazione sulla revisione della patente.

Uso dei filmati di videosorveglianza per finalità diverse da quelle originarie

Il Garante ha ribadito che il trattamento mediante videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è lecito solo se necessario per un obbligo di legge o per un compito di interesse pubblico, ma deve comunque rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione. Le telecamere comunali installate per la sicurezza urbana sono destinate, in base al d.l. 14/2017, alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e predatoria. L’Autorità ha osservato che, salvo specifiche eccezioni di settore, tali impianti non possono essere usati per finalità meramente amministrative, come l’accertamento differito di violazioni del Codice della strada su strade urbane.

Illecito accertamento della violazione stradale

Nel caso concreto il Comune ha utilizzato il filmato per ricostruire la dinamica dell’incidente, contestare la violazione dell’art. 191, commi 1 e 4, CdS e ritirare la patente ai sensi dell’art. 223 CdS. Il Garante ha ritenuto che tale impiego fosse incompatibile con la finalità originaria di sicurezza urbana e non sorretto da una specifica base normativa che consentisse l’uso di quelle immagini per accertamenti amministrativi su strada urbana. È stato anche osservato che l’eventuale rilevanza penale della condotta non era in quel momento integrata, poiché le lesioni erano lievissime e la procedibilità dipendeva da querela di parte.

Comunicazione dei dati all’UMC

Il Garante ha escluso la legittimità anche della segnalazione e della trasmissione del video all’UMC di Reggio Calabria. L’art. 128, comma 1-ter, CdS richiede infatti un incidente con lesioni gravi e una contestazione che comporti sospensione della patente; nel caso esaminato le lesioni erano lievissime. Inoltre, l’UMC non ha competenze a ricostruire incidenti o accertare violazioni del CdS, sicché non esisteva una base giuridica per trasmettere il filmato al fine di supportare una revisione patente non prevista dalla norma invocata.

Valutazione finale e misura adottata

L’Autorità ha concluso per l’illiceità del trattamento in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter Codice privacy. Pur escludendo ulteriori misure correttive, ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, valorizzando che la violazione riguardava una sola interessata, era colposa, non coinvolgeva categorie particolari di dati, il Comune aveva cooperato e non risultavano precedenti pertinenti. Il trattamento è stato qualificato come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR, ma non è stata applicata sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzapubblica amministrazionecircolazione stradalemisure di sicurezzasanzioni gdpr

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