Cassazione Penale, Ordinanza n. 30285/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che lo aveva condannato a 6 mesi di reclusione per omesso versamento dei contributi e omessa presentazione delle comunicazioni obbligatorie all'INPS, in qualità di amministratore unico di una società. Ha dedotto quattro motivi: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo di non avere consapevolezza dell'omissione; 2) violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) vizio di motivazione sulla mancata applicazione della pena al minimo edittale e sul diniego delle attenuanti generiche; 4) vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che il ricorrente non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva ritenuto non credibile la tesi difensiva dell'inconsapevolezza, dato che l'omissione era durata circa due anni e l'imputato era l'unico beneficiario della mancata regolarizzazione, senza che la difesa avesse concretamente sostenuto o provato una autonoma iniziativa del dipendente incaricato. Quanto al 131-bis, la Corte d'appello aveva escluso la tenuità valorizzando precedenti penali, il danno economico all'INPS superiore a 17.000 euro e la persistenza dell'omissione anche dopo l'accertamento. Sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, la pena base era stata fissata in 5 mesi di reclusione, con aumento di 1 mese per continuazione, tenendo conto dei precedenti e della durata della condotta; il mancato risarcimento, anche tardivo, giustificava il diniego delle attenuanti generiche. Sul beneficio della sospensione condizionale, la prognosi sfavorevole era stata fondata sui precedenti e sulla perseveranza nell'illecito. La Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non scalfissero la motivazione della sentenza d'appello, che aveva adeguatamente argomentato sia sulla sussistenza del dolo, sia sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, sia sul trattamento sanzionatorio, sia sul diniego della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 37 co. 1 L. n. 689/81
disposizione incriminatrice richiamata per l'omesso versamento dei contributi e l'omessa presentazione delle comunicazioni obbligatorie all'INPS da parte dell'amministratore unico
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e positiva di tutti i presupposti; il diniego è precluso anche da uno solo degli indici negativi
art. 163 c.p.
disciplina della sospensione condizionale della pena; il beneficio può essere negato se la prognosi di futura astensione dal reato è sfavorevole
art. 616 c.p.p.
in caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044
richiamata per il principio sulla natura cumulativa degli indici della particolare tenuità del fatto ai fini del riconoscimento della non punibilità
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647
richiamata nello stesso senso sul giudizio di particolare tenuità del fatto
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
richiamata nello stesso senso sul diniego della particolare tenuità del fatto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo può essere desunta dal complesso delle circostanze concrete, anche dalla durata protratta dell'omissione e dall'utilità che l'agente ha tratto dalla condotta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti; il giudizio negativo anche di uno solo di essi impedisce il riconoscimento del beneficio.
- Ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto, assumono rilievo la presenza di precedenti penali, l'entità del danno cagionato, la durata della condotta e l'eventuale persistenza dell'inadempimento dopo l'accertamento.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena può essere sorretto da elementi negativi quali precedenti penali, protrazione della condotta illecita e mancato ravvedimento o risarcimento, anche tardivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30274/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30275/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30276/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30277/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30282/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30283/2026 del 10/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →