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Sentenza

Sentenza n. 772/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, del Comando Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, recante nei confronti del ricorrente, in forza presso la Tenenza di -OMISSIS-, “la perdita di grado per rimozione” e la “iscrizione d'ufficio” dello stesso “nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado”; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 08.02.2022 del Comando Regionale Puglia - Ufficio Personale e AA.GG. - SEZ. Pe.I.S.A.F./Disciplina, della Guardia di Finanza, di comunicazione dell'irrogazione dell'anzidetta sanzione disciplinare; - del foglio n. -OMISSIS- del 07.07.2021 del surriferito Comando Interregionale dell-OMISSIS-Italia Meridionale recante presa d'atto della proposta di avviare il procedimento disciplinare di stato e della nota prot. n. -OMISSIS- del 09.06.2021, ivi richiamata; - del foglio n. -OMISSIS- del 31.08.2021 con il quale il Comandante Regionale della Guardia di Finanza ha ordinato inchiesta formale nei confronti del ricorrente; - del foglio n. -OMISSIS- del 03.09.2021 della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, recante contestazione degli addebiti; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 04.10.2021, di comunicazione di ultimazione dell'inchiesta formale adottata dall'Ufficiale Inquirente e della relazione riepilogativa del 07.10.2021; - del foglio -OMISSIS- del 29.10.2021, recante rapporto finale relativo all'inchiesta disciplinare e la comunicazione della chiusura dell'istruttoria e del deferimento alla Commissione di Disciplina; - dell'ordine di deferimento e di nomina e convocazione della Commissione di Disciplina del 15.11.2021 e della nota prot. n -OMISSIS- di pari data di comunicazione dello stesso; - del verdetto di non meritevolezza del 21.12.2021; - degli atti e dei verbali della Commissione di Disciplina; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Con espressa riserva, ove occorra, di proporre motivi aggiunti

Giustizia amministrativa202200547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, con iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza grado, e relativi atti del procedimento disciplinare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la sanzione disciplinare espulsiva deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 915, 916, 1345 e seguenti, 1392 e 1393 del d.lgs. n. 66/2010, della l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, tutela dell'affidamento, proporzionalità e giusto procedimento, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, genericità, indeterminatezza, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e motivazione. In primo luogo, ha sostenuto che i fatti, risalenti al 2017, erano già noti all'amministrazione e che la mancata sospensione precauzionale e la prosecuzione del servizio per circa cinque anni dimostrassero l'assenza di una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'avvio del procedimento dopo l'archiviazione penale, la pendenza di altro procedimento penale e la tardività della contestazione rispetto alla conoscenza dei fatti. In secondo luogo, ha contestato che le condotte risultassero oggettivamente provate, richiamando l'archiviazione penale, negando la frequenza dei rapporti con soggetti pregiudicati e la messa a disposizione di informazioni o mezzi, e lamentando il mancato adeguato esame delle difese. Ha infine dedotto la sproporzione della perdita del grado, anche considerando l'assenza di precedenti disciplinari, la mancata sospensione cautelare e la prossimità al collocamento a riposo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'illegittimità dell'avvio del procedimento disciplinare, la mancata sospensione precauzionale, trattandosi di scelta ampiamente discrezionale che non dequota la rilevanza disciplinare dei fatti né determina contraddittorietà o irragionevolezza. Ha affermato l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale: l'archiviazione esclude la rilevanza penale, ma non impedisce la diversa valutazione disciplinare dei medesimi fatti. La censura di tardività è stata respinta perché l'amministrazione ha acquisito la conoscenza integrale degli elementi dell'indagine soltanto con la comunicazione del 29 gennaio 2021; dopo l'archiviazione del 5 luglio 2021, l'inchiesta è stata disposta il 7 luglio e gli addebiti contestati il 3 settembre 2021, entro il termine previsto dall'art. 1392 del codice dell'ordinamento militare. Anche i termini intermedi e quello complessivo del procedimento sono stati rispettati. Nel merito, il Collegio ha ritenuto non adeguatamente scalfito il nucleo degli addebiti, costituito da frequenti e documentati contatti con soggetti gravati da precedenti di polizia, incontri con persone ritenute ai vertici di un'organizzazione criminale e condotte tenute anche durante il servizio, indossando l'uniforme e utilizzando un'autovettura con i colori istituzionali. Le giustificazioni difensive risultavano essere state esaminate e motivatamente disattese. Quanto alla proporzionalità, la valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della sanzione rientrano nell'ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di manifesto travisamento, illogicità o irragionevolezza. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta ampia e persuasiva e la sanzione espulsiva proporzionata alla gravità delle condotte, lesive dei doveri di moralità, correttezza, rettitudine ed esemplarità propri del militare e idonee a compromettere il rapporto fiduciario, l'immagine e il prestigio della Guardia di Finanza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1392 d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale [...] deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

    Il termine per la contestazione decorre dalla conoscenza integrale del provvedimento penale conclusivo o di archiviazione, non dalla mera conoscenza dei fatti materiali; nel caso concreto la contestazione è stata tempestiva e sono stati rispettati anche i termini intermedi e quello complessivo del procedimento.

  • art. 1392, comma 4, d.lgs. 66/2010

    Il rispetto dei termini tra gli atti intermedi del procedimento disciplinare esclude la tardività quando non siano decorsi novanta giorni tra un atto e l'altro, secondo quanto rilevato dal giudice.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di motivazione, imparzialità e buon andamento non risultano violati quando il provvedimento disciplinare ricostruisce compiutamente i fatti, esamina le difese e motiva sulla gravità delle condotte e sulla sanzione.

  • artt. 915, 916 e 1345 e seguenti d.lgs. 66/2010

    Le disposizioni sono richiamate nel quadro della disciplina dello stato giuridico e disciplinare del personale militare; il giudice ne ha valutato l'applicazione unitamente alla disciplina dei termini e alla legittimità della sanzione di stato.

Massime di principio

  • La mancata adozione della sospensione precauzionale dall'impiego costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e, di per sé, non esclude né attenua la rilevanza disciplinare dei fatti, né rende contraddittoria la successiva irrogazione di una sanzione espulsiva.
  • L'archiviazione penale non preclude l'accertamento della responsabilità disciplinare, poiché il procedimento disciplinare è autonomo da quello penale e può valutare i medesimi fatti secondo la diversa incidenza che essi hanno sui doveri di servizio e sul rapporto fiduciario.
  • Nel procedimento disciplinare di stato conseguente a procedimento penale, il termine per la contestazione degli addebiti decorre dalla conoscenza integrale del provvedimento penale conclusivo o di archiviazione, non dalla mera conoscenza iniziale di singoli fatti o elementi investigativi; la risalenza materiale delle condotte non determina tardività se l'amministrazione procede tempestivamente dalla conoscenza qualificata degli elementi rilevanti.
  • La valutazione della gravità dell'infrazione e la commisurazione della sanzione disciplinare militare appartengono a un'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesto travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza e manifesta sproporzione.
  • Per condotte particolarmente gravi e incompatibili con i doveri di moralità, correttezza, rettitudine ed esemplarità propri dello status militare, l'obbligo di motivazione sulla sanzione può essere assolto mediante il puntuale riferimento ai fatti contestati e alla loro incidenza sul rapporto fiduciario, sull'immagine e sul prestigio del Corpo.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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