Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15732/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

Un soggetto convenne in giudizio il nipote lamentando di essere stato ingiuriato verbalmente, sia per telefono sia tramite messaggi SMS, in relazione a un presunto comportamento scorretto da lui tenuto nella vendita di un appartamento appartenente ai suoceri del convenuto. Chiese il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente derivanti dalle offese. Il convenuto resistette e propose domanda riconvenzionale; il giudice di pace rigettò entrambe le domande, compensando le spese. In appello, proposto solo dall'attore, il Tribunale confermò il rigetto ritenendo non provata la lesione risarcibile, affermando che il danno da lesione dell'onore e della reputazione non può considerarsi in re ipsa e deve essere allegato e provato. In Cassazione furono proposti tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (2) violazione degli artt. 2059 e 1226 c.c., del d.lgs. 7/2016 e dell'art. 2 Cost., per non avere il giudice fatto ricorso a presunzioni e liquidazione equitativa del danno; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, per avere il Tribunale posto a carico dell'appellante le spese di entrambi i gradi anziché mantenere la compensazione del primo grado e compensare anche quelle di cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la decisione di merito: il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione non è automaticamente presunto, ma deve essere allegato e provato dalla vittima; il ricorso a presunzioni non è escluso in astratto, ma richiede che siano dedotti i fatti e gli elementi da cui inferire il danno, onere che nel caso concreto non era stato assolto. Ha invece accolto parzialmente il terzo motivo: ha escluso la soccombenza reciproca, ma ha ritenuto illegittima la riforma della statuizione di compensazione delle spese del primo grado, perché il rigetto dell'appello non giustificava la modifica di tale regolazione e la statuizione sulle spese del doppio grado violava il divieto di reformatio in peius/ultrapetizione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la Corte, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha confermato la compensazione delle spese del primo grado, mantenuto la condanna alle spese del grado di appello e disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 360, co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamato come norma sui motivi di ricorso per cassazione

  • art. 2059 c.c.

    richiamato in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7

    citato nel motivo di ricorso, senza specifica applicazione decisiva nella motivazione della Corte

  • art. 2 Cost.

    richiamato quale fondamento dei diritti inviolabili asseritamente lesi

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese in base alla soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

Massime di principio

  • La lesione dell'onore o della reputazione, anche quando derivi da un fatto astrattamente illecito o penalmente rilevante, non integra di per sé un danno non patrimoniale risarcibile: la parte danneggiata deve allegare e provare l'effettivo pregiudizio subito.
  • La prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche per presunzioni, ma solo se la parte abbia prima allegato i fatti specifici e le circostanze concrete da cui il giudice possa desumere l'esistenza del danno in via inferenziale.
  • Non è sufficiente denunciare una motivazione illogica o apparente quando la censura miri sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione di merito della prova in presenza di una sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado.
  • Nel regolare le spese, il giudice non può riformare senza base il capo di compensazione pronunciato in primo grado se l'appello è respinto e non emergono i presupposti per modificare quella statuizione; la condanna alle spese deve rispettare i limiti del devolutum e il divieto di reformatio in peius.
  • La soccombenza reciproca non può essere ravvisata in difetto di impugnazione incidentale della parte vittoriosa su quel capo della decisione, ma la disciplina delle spese può comunque essere censurata se il giudice altera indebitamente la regolazione già adottata nel primo grado.

Come è indicizzato

MaterieDanno non patrimonialeSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiDanno non patrimonialeOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.