Cassazione Civile, Ordinanza n. 15732/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Un soggetto convenne in giudizio il nipote lamentando di essere stato ingiuriato verbalmente, sia per telefono sia tramite messaggi SMS, in relazione a un presunto comportamento scorretto da lui tenuto nella vendita di un appartamento appartenente ai suoceri del convenuto. Chiese il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente derivanti dalle offese. Il convenuto resistette e propose domanda riconvenzionale; il giudice di pace rigettò entrambe le domande, compensando le spese. In appello, proposto solo dall'attore, il Tribunale confermò il rigetto ritenendo non provata la lesione risarcibile, affermando che il danno da lesione dell'onore e della reputazione non può considerarsi in re ipsa e deve essere allegato e provato. In Cassazione furono proposti tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (2) violazione degli artt. 2059 e 1226 c.c., del d.lgs. 7/2016 e dell'art. 2 Cost., per non avere il giudice fatto ricorso a presunzioni e liquidazione equitativa del danno; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, per avere il Tribunale posto a carico dell'appellante le spese di entrambi i gradi anziché mantenere la compensazione del primo grado e compensare anche quelle di cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la decisione di merito: il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione non è automaticamente presunto, ma deve essere allegato e provato dalla vittima; il ricorso a presunzioni non è escluso in astratto, ma richiede che siano dedotti i fatti e gli elementi da cui inferire il danno, onere che nel caso concreto non era stato assolto. Ha invece accolto parzialmente il terzo motivo: ha escluso la soccombenza reciproca, ma ha ritenuto illegittima la riforma della statuizione di compensazione delle spese del primo grado, perché il rigetto dell'appello non giustificava la modifica di tale regolazione e la statuizione sulle spese del doppio grado violava il divieto di reformatio in peius/ultrapetizione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la Corte, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha confermato la compensazione delle spese del primo grado, mantenuto la condanna alle spese del grado di appello e disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 360, co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
richiamato come norma sui motivi di ricorso per cassazione
art. 2059 c.c.
richiamato in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale
art. 1226 c.c.
richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno
d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7
citato nel motivo di ricorso, senza specifica applicazione decisiva nella motivazione della Corte
art. 2 Cost.
richiamato quale fondamento dei diritti inviolabili asseritamente lesi
art. 91 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese in base alla soccombenza
art. 92 c.p.c.
richiamato per la compensazione delle spese
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
Massime di principio
- La lesione dell'onore o della reputazione, anche quando derivi da un fatto astrattamente illecito o penalmente rilevante, non integra di per sé un danno non patrimoniale risarcibile: la parte danneggiata deve allegare e provare l'effettivo pregiudizio subito.
- La prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche per presunzioni, ma solo se la parte abbia prima allegato i fatti specifici e le circostanze concrete da cui il giudice possa desumere l'esistenza del danno in via inferenziale.
- Non è sufficiente denunciare una motivazione illogica o apparente quando la censura miri sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione di merito della prova in presenza di una sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado.
- Nel regolare le spese, il giudice non può riformare senza base il capo di compensazione pronunciato in primo grado se l'appello è respinto e non emergono i presupposti per modificare quella statuizione; la condanna alle spese deve rispettare i limiti del devolutum e il divieto di reformatio in peius.
- La soccombenza reciproca non può essere ravvisata in difetto di impugnazione incidentale della parte vittoriosa su quel capo della decisione, ma la disciplina delle spese può comunque essere censurata se il giudice altera indebitamente la regolazione già adottata nel primo grado.
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