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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27473/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitori)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, nel febbraio 2008, di obbligazioni Lehman Brothers da parte di alcuni clienti di banca, sulla base di informazioni che essi assumevano essere fuorvianti: il titolo sarebbe stato privo di collegamenti con il mercato statunitense, privo di rischi, remunerato con tasso fisso e incluso nella lista delle obbligazioni "basso rischio basso rendimento" del Consorzio Patti Chiari. I clienti hanno poi dedotto che, nell'aprile 2008, il titolo era uscito da tale elenco per aumento del rischio, senza che la banca li informasse tempestivamente; successivamente vi fu il default dell'emittente. In primo grado le domande erano state respinte; la Corte d'appello aveva invece accolto parzialmente il gravame dei clienti, affermando l'esistenza di un obbligo negoziale di monitoraggio e informazione derivante dall'adesione della banca al Regolamento Patti Chiari e condannando la banca al risarcimento, quantificato nel valore del titolo al 1 aprile 2008 depurato di cedole e somme ricevute nella procedura concorsuale. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla prova per presunzioni, sostenendo che spettasse ai clienti provare l'aumento significativo del rischio e che la Corte d'appello avesse illegittimamente posto a suo carico una prova negativa; 2) omessa/apparente motivazione sul fatto decisivo dell'uscita del titolo dalla lista per aumento rilevante del rischio. Le due funzionarie hanno proposto ricorso incidentale sulle spese, censurando la liquidazione e la compensazione parziale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale: ha affermato che l'adesione al Regolamento Patti Chiari crea uno specifico vincolo pattizio che impone alla banca un obbligo di monitoraggio costante e di tempestiva informazione anche nel mero rapporto di negoziazione; perciò grava sull'intermediario l'onere di provare il corretto adempimento di tali obblighi, secondo il criterio della vicinanza della prova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una ratio decidendi autonoma già sufficiente a sorreggere la decisione. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché, quanto alla compensazione delle spese, attinente al potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso principale è stato quindi rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile; le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale delle due funzionarie. Ha confermato la decisione di appello nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità della banca per inadempimento dell'obbligo negoziale di monitorare il titolo e informare tempestivamente i clienti dell'aumento significativo del rischio e della fuoriuscita dalla lista Patti Chiari. È stata inoltre confermata la regolazione delle spese operata in sede di merito, mentre in cassazione la banca e le ricorrenti incidentali sono state condannate alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario, e sono stati indicati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro asseritamente violato in tema di valutazione della prova, ma la Corte non ne accoglie la censura.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro asseritamente violato in tema di prova; il motivo è respinto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in presenza di un'obbligazione negoziale di monitoraggio e informazione, l'onere di provare il corretto adempimento grava sull'intermediario secondo il principio di vicinanza della prova.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 58/1998

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di censura sull'onere della prova; la Corte non accoglie la tesi difensiva.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare il ragionamento presuntivo della Corte d'appello; la Cassazione ritiene assorbente la ratio sull'inadempimento non provato e non accoglie la censura.

  • art. 360 c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per denunciare omessa o apparente motivazione; la censura viene ritenuta inammissibile o comunque superata.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale per difetto di specificità e inadeguata riproduzione degli atti rilevanti.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La Corte ricorda che la regolazione e compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede esatta proporzionalità tra accoglimento e spese.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'errore di fatto asseritamente commesso sulla mancata considerazione di scritti difensivi, ritenuto non deducibile in cassazione ma con revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 2 e 4, comma 2

    Richiamato nel ricorso incidentale per censurare la liquidazione delle spese; la Corte lo considera non sufficientemente specificato nella doglianza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale.

Massime di principio

  • L'adesione di un intermediario a un regolamento consortile che prometta ai clienti specifiche informazioni e aggiornamenti sull'andamento dei titoli può integrare un'obbligazione negoziale autonoma, distinta dagli obblighi legali tipici dell'intermediazione in gestione e applicabile anche nel mero rapporto di negoziazione.
  • Quando l'obbligazione comprende un dovere di monitoraggio e di tempestiva informazione, l'intermediario deve provare il corretto adempimento dell'intera sequenza obbligatoria; non è il cliente a dover dimostrare, come fatto costitutivo, la mancata informazione o le interne variazioni di rischio che l'intermediario era tenuto a rilevare.
  • In tema di riparto dell'onere probatorio, opera il principio di vicinanza della prova: è richiesto a chi era nella posizione migliore per acquisire e documentare i dati sull'andamento del titolo, sulla variazione di rischio e sul momento dell'eventuale fuoriuscita dalla lista, di fornire la prova positiva dell'adempimento.
  • Se una decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, le censure dirette contro ulteriori argomenti della motivazione restano inammissibili per difetto di interesse, poiché non sarebbero comunque idonee a determinare la cassazione della sentenza.
  • Le doglianze sulle spese di lite sono sindacabili in cassazione solo nei limiti di specifici vizi di legittimità; la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione parziale rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • Un asserito errore di fatto sulla mancata considerazione di atti o scritti difensivi non va dedotto come vizio di legittimità, ma, in presenza dei relativi presupposti, mediante revocazione.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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